Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11508 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18130-2019 proposto da:

S.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LOREDANA LISO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE per il

riconoscimento della protezione internazionale di FOGGIA;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; PROCURATORE

DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

– intimati –

avverso il decreto 2795/2018 R.G. del TRIBUNALE di BARI, depositato

il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bari ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria o diritto di asilo proposte dal cittadino bangladese S.I., il quale dichiarava di essere fuggito dal Bangladesh (distretto di Shariatpur) “per motivi economici e altresì per timore dei suoi creditori”, avendo contratto “un debito con suo zio per poter sostenere economicamente la sua famiglia”;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), per non avere il tribunale rinvenuto nei problemi economici del ricorrente la “minaccia di danno grave” e non averne disposto l’audizione per approfondire la situazione e chiarire le eventuali incongruenze rilevate;

4.1. il motivo è inammissibile, poichè non censura adeguatamente (nel rispetto dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5)) nè la ratio decidendi relativa alla ritenuta inattendibilità del racconto del ricorrente, per la “vaghezza della ricostruzione degli accadimenti e delle numerose incongruenze e contraddizioni” – non essendo le sottese valutazioni di merito censurabili in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018) – nè la motivazione sulla “irrilevanza dell’audizione diretta dell’istante”, alla luce delle “articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell’invocata protezione”, avendo questa Corte chiarito che il giudice non ha l’obbligo di disporre un’ulteriore audizione del ricorrente ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (Cass. 4788/2020, 3862/2020, 5973/2019, 3935/2019, 3029/2019, 2817/2019, 17717/2018), specie a fronte di istanze di audizione generiche o esplorative (Cass. 1782/2020);

4.2. al riguardo, questa Corte ha anche precisato che “l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori”, sicchè, “in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione” (Cass. 33858/2019);

5. con il secondo mezzo si denunzia l’apparenza della motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; dell’art. 10 Cost. e dell’art. 1, Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, per non avere il tribunale esperito la necessaria istruttoria sulla “situazione di estrema povertà, di tensioni e pericolo” esistenti in Bangladesh, tali da renderlo un Paese insicuro, e per aver omesso di considerare “lo sforzo di integrarsi” e “le difficoltà del percorso lavorativo per uno straniero che giunge in Italia”;

5.1. la censura è inammissibile, poichè il sindacato di legittimità sulla motivazione è ora ridotto alle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014), nessuna delle quali è riscontrabile nel decreto impugnato, avendo il tribunale acquisito e valutato C.O.I. aggiornate ad aprile 2019, adeguatamente motivato sulla insussistenza di “una specifica situazione denotante vulnerabilità del soggetto” e tenuto conto dell’allegato percorso di integrazione sociale del ricorrente, sulla base di valutazioni di merito non sindacabili perchè non adeguatamente censurate in questa sede (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016);

7. in assenza di difese degli intimati non è necessaria alcuna statuizione sulle spese, mentre sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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