Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11508 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017), n. 11508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 684-2016 proposto da:
PREFETTO DI TERNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7796/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 25/05/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Prefettura di Terni – Ufficio territoriale del Governo ha proposto appello avverso la sentenza n. 4872/14 del 28 novembre 2014, con cui il Giudice di pace di Napoli Nord ha accolto il ricorso di F.G. e, dichiarata la prescrizione del credito, ha annullato la cartella esattoriale notificata da Equitalia Sud s.p.a., avente ad oggetto la contravvenzione stradale di cui al verbale di accertamento n. (OMISSIS);
che l’appello è stato proposto al Tribunale di Napoli;
che il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 25 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che il gravame era stato erroneamente proposto al Tribunale di Napoli, invece che al Tribunale di Napoli Nord, competente secondo la regola ordinaria di cui all’art. 341 c.p.c.;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Prefetto di Terni ha proposto ricorso, con atto notificato il 23-29 dicembre 2015, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 341 c.p.c., lamentando che, in un’ipotesi di incompetenza territoriale del giudice di appello, la Corte abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame, anzichè la propria incompetenza, che avrebbe consentito la translatio ex art. 50 c.p.c.;
che il motivo è fondato, dovendosi fare applicazione del principio di diritto – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 14 settembre 2016, n. 18121 – secondo cui l’appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia, come nella specie, nell’ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame;
che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli Nord, del quale va dichiarata la competenza;
che il giudice del rinvio pronuncerà sul merito dell’appello proposto dal Prefetto di Terni;
che le spese, anche del giudizio di cassazione, vanno rimesse al giudice del rinvio.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord, di cui dichiara la competenza, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017