Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11507 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 265-2016 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ADRIANO

POLICICCHIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PADOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

257, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati PAOLO BERNARDI,

MARINA LOTTO, VINCENZO MIZZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1336/2014 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,

depositata il 17/11/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Padova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 novembre 2014, ha rigettato il ricorso con cui P.A. aveva proposto opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Padova in data 5 maggio 2014;

che il Tribunale di Padova, con ordinanza in data 19 maggio 2015, comunicata il 20 maggio 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis C.P.C. l’appello del P., avendo ritenuto i motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso la sentenza del Giudice di pace il P. ha quindi proposto ricorso, con atto notificato il 21 dicembre 2015;

che l’intimato Comune ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività;

che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta in data 20 maggio 2015, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace è stato proposto soltanto il 21 dicembre 2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 20 maggio 2015;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi de4l D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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