Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11506 del 30/04/2019

Cassazione civile sez. un., 30/04/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 30/04/2019), n.11506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12031-2018 proposto da:

P.A., in proprio ed in qualità di fondatore del

(OMISSIS) e Presidente dell’Organismo statutario “(OMISSIS)”,

PI.GI., in proprio ed in qualità di Presidente del (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO SECCHI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VINCENZO FERRIGNO;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2257/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO, depositata il 28/02/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tar Lazio, seconda sezione bis, decidendo in forma semplificata, con sentenza pubblicata il 28.2.2018, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da P.A. – in nome proprio e in qualità di fondatore del (OMISSIS) e di Presidente dell’Organismo statutario (OMISSIS) – e da Pi.Gi., tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità del decreto di indizione delle elezioni politiche emesso il 28 dicembre 2017, discendente dall’asserita nullità dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Secondo il Tar dovevano ritenersi insindacabili, in sede giurisdizionale, tanto la censura inerente la nullità della nomina del Presidente della Repubblica quale atto presupposto del provvedimento impugnato, quanto le questioni inerenti la nullità della convalida dei parlamentari, in quanto atti politici e di rilevanza costituzionale.

Il Tar riteneva poi che l’impugnazione del decreto presidenziale di indizione delle elezioni politiche fosse inammissibile per difetto di giurisdizione, fuoriuscendo dal perimetro fissato dall’art. 129 codice del processo amministrativo per l’impugnazione dei provvedimenti in materia elettorale, al quale erano estranee le controversie concernenti l’indizione delle elezioni politiche. Spettava quindi, in via esclusiva, alle Assemblee di Camera e Senato il controllo sul procedimento elettorale alla stregua di quanto previsto dal D.P.R. n. 361 del 1957, art. 87, richiamato dal D.Lgs. n. 533 del 1993, art. 27quanto alle elezioni dei componenti del Senato.

Il giudice amministrativo aggiungeva che doveva parimenti escludersi la sindacabilità in sede giurisdizionale del decreto di nomina del Presidente della Repubblica, in relazione alla sua natura di organo costituzionale monocratico titolare di un complesso di attribuzioni non inquadrabili nella tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato ed esercitabili in posizione di piena indipendenza e autonomia riconducibile all’esplicazione di poteri neutrali di garanzia e controllo.

Il P. ed il Pi. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tar, deducendo motivi attinenti il difetto assoluto di giurisdizione ed il merito del ricorso.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo l’inammissibilità del ricorso. Non si è costituita la Presidenza della Repubblica.

La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 12 marzo 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova ricordare che il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato, in base all’art. 111 Cost., u.c., art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 110 c.p.a. Le disposizioni appena ricordate, infatti, ammettono il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

3. Nè può disconoscersi che il regolamento preventivo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite è impedito dalla decisione da parte del giudice del merito che abbia emesso una sentenza anche solo limitata alla giurisdizione, atteso che quest’ultima può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato secondo l’ordinario svolgimento del processo – Cass., S.U., 22 marzo 1996 n. 2466, Cass., S.U., 27 febbraio 2002 n. 2958 -.

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza del Tar Lazio che costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 5, comma 1 organo di giurisdizione amministrativa di primo grado.

5. Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio che liquida in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

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