Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11506 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17884-2019 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI VILLARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 5490/2018 R.G.A.C. del TRIBUNALE di MESSINA,

depositato il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Messina ha rigettato le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria proposte dal cittadino gambiano M.A., il quale dichiarava di essere fuggito dal Gambia a causa dei maltrattamenti e dalle violenze fisiche e psicologiche subiti da parte della matrigna e dai suoi figli, senza ricevere tutela nè dal padre nè dall’imam del villaggio cui si era rivolto;

2. il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, nonchè l’omesso esame del rischio di subire un danno grave “a causa delle minacce subite da parte dei fratellastri e della situazione del paese, appena uscito da una dittatura trentennale”;

4.1. il motivo è inammissibile perchè generico e afferente valutazioni di merito ampiamente motivate dal tribunale, sulla scorta di plurime fonti qualificate (cd. COI) acquisite sui rilevanti aspetti delle condizioni socio-politiche esistenti nel Gambia, non adeguatamente censurate in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018);

5. con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo del soggiorno in Libia, erroneamente ritenuto paese di mero transito;

5.1. la censura è infondata, in quanto il transito in un paese diverso da quello di origine (nel caso di specie la Libia) rileva solo se il ricorrente alleghi, sulla base di specifiche circostanze, di aver subito eventi traumatici tali da ingenerare una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex multis, Cass. 4455/2018, 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018, 13096/2019), mentre il tribunale ha ritenuto che dalle “scarne dichiarazioni” del ricorrente “emerge che il soggiorno libico sia stato solo strumentale alla partenza per l’Italia” e nel ricorso si deduce genericamente che il ricorrente avrebbe “raccontato di essere stato sequestrato a fini estortivi da gruppi criminali, torturato, picchiato”;

6. il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per essere stato completamente omesso il giudizio comparativo/valutativo sulla vulnerabilità del ricorrente, per il lungo tempo trascorso dalla partenza dal proprio Pese, per la situazione di incertezza politico in cui esso ancora versa e per il grado di integrazione raggiunto in Italia;

6.1. il motivo è inammissibile perchè generica, a fronte delle valutazioni di merito del tribunale circa l’assenza sia di specifiche situazioni di vulnerabilità “alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente”, sia di “elementi dimostrativi di grado adeguato di integrazione sociale in Italia”, non adeguatamente censurate in questa sede (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 24155/2017, 22707/2017, 6587/2017, 195/2016);

7. al rigetto del ricorso non segue la statuizione sulle spese, in assenza di difese di tutte le parti intimate;

8. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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