Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11506 del 10/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 13/01/2017, dep.10/05/2017),  n. 11506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26857-2015 proposto da:

BODINI SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI, 29, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA FAUSTO LAVIZZARI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. LAVORAZIONI CONTO TERZI, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO

LUPONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PATRIZIA TUIS, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2014, del TRIBUNALE di ALESSANDRIA emessa

e depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO

SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti le quali non hanno formulato osservazioni.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

La società Bodini s.r.l. convocava in giudizio davanti al Tribunale di Alessandria, P.C. Lavorazioni Conto Terzi per ivi sentire risolto il contratto (avente ad oggetto la fornitura di una barra falciante al prezzo di Euro 30.000,00 da modificarsi a cura della Bodini per garantirne il funzionamento) per grave inadempimento del convenuto. Eccepiva la mancata consegna e la mancata esecuzione delle opere pattuite.

Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 111 del 2014 dichiarava risolto il contratto di cui si dice per grave inadempimento del convenuto.

La Corte di appello di Torino con ordinanza del 2 ottobre 2015 dichiarava ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. inammissibile l’appello perchè l’impugnazione non presentava ragionevoli probabilità di accoglimento nel merito.

Bondini srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. e P.C. Lavorazioni Conto Terzi ha depositato controricorso.

1.= Con l’unico motivo di ricorso Bondini srl lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1455 e 1457 c.c. Omessa decisione in punto di mancanza di un termine essenziale, ovvero della sussistenza di un inadempimento grave. Secondo la ricorrente Nè il Tribunale e neppure la Corte distrettuale avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe valuto grave l’inadempimento oggetto del giudizio. Il termine di consegna era stato concordemente posticipato ed emergeva, con chiarezza, che, comunque il termine non fosse essenziale.

1.1.= Il motivo è infondato.

E’ ius receptum che in materia contrattuale, le valutazioni del giudice di merito in base alle quali viene escluso o ritenuto l’inadempimento colpevole, e il giudizio relativo alla gravita dell’inadempimento, implicando la risoluzione di questioni di fatto, non sono sindacabili in Cassazione, ove siano immuni da vizi logici o giuridici. In proposito il giudice di merito non e tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo, ma adempie all’Obbligo della motivazione se giustifica compiutamente la sua decisione in base a quelle risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della decisione adottata.

Nel caso specifico, il Tribunale ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto la gravità dell’inadempimento del Bodini e tale valutazione non presentando alcun vizio nè logico nè giuridico non è sindacabile nel giudizio di cassazione.

Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie pari al 15% e accessori come per legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 di questa Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA