Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11505 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12709/2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Asiago, 9 presso

lo studio dell’avvocato Spighetti Edoardo, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Guglielmo Silvana, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 577/2019 depositato il 11-2-2019 e comunicato il 11-3-2019 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso di B.S., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dallo stesso, il quale riferiva di essere fuggito perchè era stato ingiustamente accusato di furto dal suo datore di lavoro, era rimasto detenuto per due anni in attesa del processo, fino a quando era riuscito a scappare dalla prigione da una finestra aperta, ed era destinato ad essere sottoposto all’amputazione di entrambe le mani o quantomeno della mano destra, secondo le leggi della Sharia. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 2 e 5, criteri di valutazione”; “2. Violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2”; “3. Violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9”; “4. Violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B e C”; “5. Violazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e conseguente violazione art. 2 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU”. Con i motivi primo e secondo il ricorrente, nel richiamare la normativa di riferimento e la giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Corte, deduce che, ai fini della protezione sussidiaria, a differenza di quanto previsto per la definizione dello status di rifugiato, si richiede l’esistenza di un rischio effettivo, censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, contestando la ricostruzione dei fatti di cui al decreto impugnato, in particolare rimarcando che il suo racconto non era contraddittorio e che il Tribunale non ha esercitato i poteri istruttori ufficiosi, avendo egli allegato di essere stato arrestato perchè accusato di furto e di non poter ricevere protezione nel suo Paese, anche a causa dell’applicazione della Sharia. Con i motivi terzo e quarto si duole della mancata citazione nel decreto impugnato delle informazioni sul suo Paese della Commissione Nazionale Asilo, deduce di avere diritto alla protezione sussidiaria sia per il pericolo correlato al suo timore, da ritenersi fondato, di essere arrestato e detenuto in carcere per diverso tempo e forse anche per anni o di subire il taglio di una o di entrambe le mani, sia per la situazione generale del suo paese, in ordine al sistema giudiziario e carcerario, alla grave condizione di povertà e di violazione dei diritti umani, come risulta dalle fonti di conoscenza che richiama e riporta in stralcio diffusamente nel ricorso, illustrando in dettaglio in cosa consista la Sharia. Con il quinto motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiama la normativa di riferimento, rileva che il suo Paese non può ritenersi sicuro e rimarca che manca nel decreto impugnato l’indagine collegata alla violazione dei diritti alla vita e all’incolumità personale, nonchè quella sul contesto di provenienza, sul sistema giustizia e carcerario, anche tenuto conto del concreto rischio di amputazione delle mani in suo danno, in applicazione della Sharia.

2. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente in quanto vertono entrambi sul giudizio di non credibilità, sono inammissibili.

2.1. Le censure sono dirette a sollecitare una rivisitazione del merito in ordine al giudizio di non credibilità, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere non contraddittorio. Il Tribunale ha compiutamente esaminato i fatti allegati, rilevando plurimi profili di contraddittorietà del racconto, confutato in dettaglio (pag. n. 5 e 6 decreto), e rimarcando che neppure il ricorrente aveva saputo riferire quale fosse la sanzione prevista per il furto in base alle leggi della “Sharia” (non amputazione della mano, ma detenzione in prigione). Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e detto vizio non è specificamente denunciato in ricorso.

3. Anche i motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Come reiteratamente chiarito da questa Corte, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). Inoltre, in tema di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Premesso che detto ultimo vizio non è specificamente dedotto in ricorso, a fronte della puntuale indicazione, nel decreto impugnato, delle fonti privilegiate relative all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata di rilevanza ai sensi della lett. c) del citato art. 14 (pag. 8), il ricorrente si limita a riportare nel ricorso ampi stralci che assume tratti dal sito (OMISSIS) relativi principalmente alla descrizione della Sharia, ma anche alla situazione delle carceri, della libertà di espressione, dei diritti umani e del sistema giudiziario nel suo Paese, senza specificamente confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato sul punto (pag. 8).

4. Parimenti inammissibile è il quinto motivo, relativo al diniego della protezione umanitaria.

4.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

4.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè afferma di essere soggetto vulnerabile a causa della sua vicenda personale, ritenuta non conducente dal Tribunale, nonchè della situazione del suo Paese, connotato da gravi violazioni sistematiche di diritti umani, ma non deduce di aver allegato nel giudizio di merito ulteriori elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Inoltre deduce la mancata considerazione del contesto di provenienza, idoneo a provocare, in caso di rimpatrio, lesione alla sua dignità umana e alle “esigenze della vita privata”, senza, tuttavia, fare riferimenti all’integrazione in Italia.

La censura non si confronta rispetto a quanto affermato dal Tribunale, che ha escluso la dimostrazione di un adeguato livello di integrazione sociale, personale e lavorativa ex art. 8 CEDU del ricorrente, che non conosce la lingua italiana, come emerso in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale, e non aveva allegato di prestare o aver prestato attività di lavoro in Italia.

L’assenza di integrazione così accertata preclude la valutazione comparativa rispetto alla condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, mancando uno dei fattori di comparazione. Inoltre la situazione del Paese di origine, ove prospettata in termini generali ed astratti come nella specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

5. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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