Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11505 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro

Aretino n. 69, presso lo studio dell’Avv. Antonietta Monaco,

rappresentato e difeso dall’Avv. Paparo Marina del foro di Napoli

come da procure a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALENIA AERONAUTICA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22,

presso lo studio dell’Avv. Enzo Morrico per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5883/07 della Corte di Appello di

Napoli del 10/07.2007/20.08.2007 nella causa iscritta al n. 2168 e

2258 RG dell’anno 2006.

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 14.04.2011;

udito l’Avv. Valeria Consenti per delega dell’Avv. Enzo Morrico, per

la controricorrente;

sentilo il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Dr. BASILE

Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio da Cassazione S.U. di cui alla sentenza n. 4816 del 2005, in riforma della sentenza del 25.03.1997 emessa dal Pretore di Nola-Sezione Distaccata di Pomigliano d’Arco, rigettava la domanda proposta nei confronti di ALENIA AERONAUTICA S.p.A. da R.G..

La Corte territoriale negava il diritto del R. (collocato in CIGS a zero ore – in attuazione dell’accordo sindacale del 4.07.2002 – fino all’8.07.1993 ed avviato a corso di formazione e riqualificazione dal giugno 1993) ad usufruire della rotazione dal 1^- 08.1993 in forza dell’accordo sindacale del 24.03.1993.

La Corte di Appello osservava, in adesione a precedenti della Corte di Cassazione, che l’accordo del 1993 assorbiva quelli anteriori e prevedeva un sistema di rotazione che includeva in tale regolamentazione non solo i rientri lavoratrici in azienda, ma anche l’avvio a corsi di formazione.

Alla stregua di tali principi la Corte territoriale riteneva che la domanda del R. fosse infondata, in quanto il predetto, già sospeso dal lavoro fin dal 7 luglio 1992, era stato avviato al corso di formazione fin dal 21 giugno 1993, ossia prima della scadenza del novembre 1993, prevista per la rotazione; non poteva perciò considerarsi nel novero di coloro ai quali la norma transitoria dell’accordo del 1993 aveva garantito la rotazione semestrale. Il R. ricorre per cassazione con due motivi.

La Alenia Aeronautica S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del patto n. 3 sotto il titolo CIGS, pagine 16 e 17 dell’accordo sindacale 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonchè violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione allo stesso accordo del 1993.

Lamenta altresì mancata pronuncia su punto decisivo e vizio di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce non corretta interpretazione della clausola transitoria dell’accordo del 1993, non corretta applicazione delle norme sull’onere probatorio, gravante sulla società datrice di lavoro, e vizio di motivazione sul punto decisivo dell’inclusione del lavoratore nel novero di 360 aventi diritto al rientro alla fine dei mesi di luglio e novembre 1993.

Le esposte censure sono infondate.

La Corte napoletana – con una tecnica interpretativa adeguata in quanto fondata sul dato testuale integrato da una lettura di carattere sistematico dell’accordo e con una articolata e logica motivazione – in conformità a richiamate decisioni esistenti sull’argomento (cfr. Cass. n. 261 del 2006; Cass. n. 25952 del 2005;

Cass. n. 6641 del 2004; Cass. n. 3034 del 2002) e tenuto conto dell’intero testo dell’accordo, in particolare della clausola transitoria, secondo cui l’accordo annullava e sostituiva le precedenti intese in ordine ai criteri di rotazione del personale- ha ritenuto che l’accordo fosse immediatamente applicabile anche ai lavoratori già in CIGS, senza necessità di porre in essere un nuovo provvedimento di sospensione. Su questa base la Corte ha ritenuto corretta la condotta della società, in quanto costituiva dato acquisito, perchè non contestato, il fatto che il R. fosse stato avviato al corso di riqualificazione in data antecedente (giugno 1993) a quella prevista (novembre 1993) per la rotazione dalla norma transitoria, sicchè lo stesso lavoratore non poteva considerarsi nel novero di coloro ai quali la norma transitoria aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale.

Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato ribadito, in analoga fattispecie, da questa medesima Corte in recenti pronunce (cfr. Cass. n. 3238 del 2011; Cass. n. 24129 del 2010), che hanno riaffermato la validità di una lettura sistematica dell’intero testo dell’accordo del 1993, dovendosi intendere la clausola transitoria proprio nel senso indicato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata in esame. Da queste numerose pronunce precedenti risulta che la norma transitoria, correttamente interpretata, avrebbe dovuto applicarsi non solo per le sospensioni future, ma anche per i dipendenti già sospesi, dei quali avrebbero avuto diritto alla rotazione, ossia al rientro, solo quelli non destinati alla formazione professionale ovvero alla rioccupazione esterna.

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, data la particolarità della fattispecie e l’oscillante giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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