Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11505 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5731-2005 proposto da:

FRUGES S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 80, presso l’avvocato GRASSI LUDOVICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PITTALA’ GAETANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ITAL-COMM S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. S.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO GUIDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PECCENINI

FLAVIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1226/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato POTTINO che ha chiesto il

rigetto del ricorsO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4-7-1998, il fallimento della Ital-Comm s.r.l., conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna la società Moretti s.p.a. esponendo che, con sentenza in data 7-6-1994, il predetto Tribunale aveva dichiarato il fallimento di essa Ital- comm s.r.l.; che, con atto stipulato in data (OMISSIS) reg.to il (OMISSIS), la società Ital-Comm aveva ceduto, ai sensi degli artt. 1260 e 1266 c.c. alla società Moretti s.p.a. il credito di L. 351.798.570 vantato dalla cedente nel confronti della società F.lli Poppi s.r.l.; che tale cessione era stata stipulata pro solvendo essendosi la cedente espressamente impegnata a pagare in proprio la somma suddetta alla cessionaria Moretti s.p.a. in caso di inadempimento della debitrice ceduta; che nella scrittura si era dato altresì atto che la cessione veniva operata in pagamento di uguale capitale relativo ad un credito, già scaduto e di maggiore importo, che la società Moretti s.p.a. vantava nei confronti di Ital-Comm;

che tale cessione, effettuata nel biennio anteriore al fallimento e volta ad estinguere un debito preesistente e scaduto, era revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. in quanto mezzo anormale di pagamento; che, all’epoca, lo stato di insolvenza della cedente era noto e reso evidente anche dalla perdita di esercizio di oltre un miliardo evidenziata nel bilancio chiuso al 31-12-1992.

Per tali motivi chiedeva che il Tribunale revocasse, ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall., il predetto atto di cessione condannando conseguentemente Moretti s.p.a. a restituire alla procedura la somma di L. 351.808.570 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La Moretti s.p.a. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed, in particolare, eccependo la propria inscientia decoctionis nonchè la irrevocabilità dell’atto per essere la cessione avvenuta in pagamento di beni venduti alla Ital-Comm srl con patto di riservato dominio come da contratto reg.to il (OMISSIS).

Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 25-7-2002, accoglieva la domanda del Fallimento dichiarando l’inefficacia, ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall., della predetta cessione di credito e condannando la convenuta a restituire al Fallimento stesso la somma di L. 351.798.570, pari ad Euro 181.688,80, con gli interessi legali dalla domanda.

A tale decisione il Giudice di primo grado perveniva rilevando che ricorrevano nella specie i presupposti sia oggettivi che soggettivi della proposta azione revocatoria trattandosi di cessione di credito effettuata con intento solutorio per il pagamento di un credito preesistente, già scaduto e di maggiore importo, e non avendo la società convenuta provato la propria inscientia decoctionis in presenza di circostanze obiettive che inducevano a ritenere che la stessa conoscesse lo stato di insolvenza della controparte.

Avverso tale sentenza la Moretti s.p.a. proponeva appello contestando la revocabilità della cessione di credito sotto il profilo oggettivo per le considerazioni già svolte in primo grado e, cioè, per essere la medesima inerente ad un atto di compravendita di elementi prefabbricati con patto di riservato dominio e, comunque, per essere la cessione di credito divenuta, nella prassi commerciale, un mezzo normale di pagamento.

Altresì contestava la revocabilità dell’atto sotto il profilo soggettivo sostenendo che la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza,su di lei gravante ai sensi dell’art. 67, comma 1, L. Fall. doveva ritenersi superata in quanto al momento della cessione del credito la società cedente Ital-Comm non presentava alcun sintomo esteriore di insolvenza non avendo a carico nè protesti nè esecuzioni ma proseguiva regolarmente la propria attività imprenditoriale.

I due elementi considerati dal Tribunale come sintomatici della insolvenza della Ital-Comm srl e, cioè, la perdita di esercizio di oltre un miliardo evidenziata nel bilancio chiuso al 31-12-1992 e l’azione surrogatoria ed in subordine revocatoria promossa da un creditore della Ital-Comm nei confronti di quest’ultima e della società F.lli Poppi non potevano, poi, essere noti ad essa appellante al momento della cessione di credito, avvenuta con atto in data (OMISSIS), in quanto la bozza di bilancio al 31-12-1992, depositata dal fallimento, risaliva al marzo 1993 e solo successivamente il bilancio stesso era stato dalla società depositato presso il Registro delle Imprese e l’azione giudiziaria predetta risultava, comunque,promossa con atto di citazione notificato in data 18/19-3-1993 e quindi, quattro mesi dopo la cessione di credito.

Per tali motivi chiedeva, quindi, in totale riforma della impugnata sentenza, il rigetto delle domande proposte dal Fallimento.

In via istruttoria deduceva, poi, una prova testimoniale volta a dimostrare la propria inscientia decoctionis al momento dell’atto.

Il Fallimento si costituiva in giudizio resistendo al gravame.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 1126/04, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Fruges spa, già Moretti spa, sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento della Ital-comm srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Fruges spa deduce con il primo motivo di ricorso che la Corte d’Appello di Bologna avrebbe senza adeguata motivazione affermato che la revocanda cessione di credito doveva considerarsi mezzo anormale di pagamento e, come tale, ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. senza avere tenuto conto delle proprie argomentazioni secondo cui il credito che si intendeva estinguere era quello relativo alla fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per la costruzione di un edificio industriale in relazione alla quale la Ital-comm srl aveva un rapporto di appalto con la F.lli Poppi srl dal quale derivava il credito ceduto.

Inoltre censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il contratto di fornitura dei materiali avesse acquisito data certa successivamente alla dichiarazione di fallimento onde era superflua ogni valutazione circa la natura del contratto e gli effetti del patto di riservato dominio in esso contenuto.

Con il secondo motivo di ricorso contesta la ritenuta sussistenza della conoscenza dello stato d’insolvenza.

Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione della prova testimoniale.

Il primo motivo è per certi versi inammissibile e per altri infondato.

La Corte d’appello ha rilevato che la cessione del credito vantato dalla Ital-comm srl nei confronti della F.lli Poppi srl è avvenuto in favore della Moretti spa a pagamento di un credito di maggiore importo già scaduto da quest’ultima vantato nei confronti della stessa Ital-comm. Sulla base di questo accertamento, la Corte d’appello ha del tutto correttamente ritenuto che sussistessero gli estremi per la revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall. di un pagamento effettuato con mezzi anomali in quanto il debito pagato era già scaduto e non era, quindi, stato pagato contestualmente al sorgere del debito stesso.

La prima censura che la società ricorrente propone consiste nel sostenere che ,poichè il credito ceduto dalla Ital-comm srl alla Moretti spa era vantato dalla prima nei confronti della Poppi srl ed era sorto per l’esecuzione di un contratto di appalto stipulato dalla Ital-comm nel cui contesto quest’ultima aveva acquistato dalla Moretti spa dei prefabbricati da installare nello stabilimento della Poppi , la cessione del credito avrebbe costituito un mezzo normale di pagamento perchè si sarebbe realizzato un passaggio diretto dalla F.lli Poppi alla Moretti. L’argomentazione è del tutto priva di fondamento giuridico. Gli asseriti rapporti di dare ed avere tra la Ital-comm e la Moretti, da un lato, e la F.lli Poppi srl e la Ital- comm srl dall’altro, restano – secondo la stessa prospettazione datane dalla ricorrente – assolutamente distinti e non interferiscono tra loro. Per cui la cessione di credito intervenuta tra la Ital-comm srl e la Moretti spa resta comunque un mezzo di pagamento anomalo a nulla rilevando quale fosse il rapporto negoziale da cui era originato del credito ceduto.

Del tutto correttamente pertanto, la Corte d’appello rilevando che la cessione di credito si riferiva ad un debito pacificamente scaduto ne ha rilevato la revocabilità restando implicitamente assorbite e rigettate le deduzioni prospettate dall’allora appellante, nel pieno rispetto del principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a dar conto ed a rispondere a tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma solo a quelle che ritiene rilevanti ai fini del decidere.

Con la seconda censura la società ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il contratto di fornitura tra la Moretti spa e la Ital-comm srl – ove a detta della ricorrente sarebbe contenuto un patto di riservato dominio – ha acquistato data certa nei confronti del fallimento solo con la registrazione in data (OMISSIS) e , quindi, in data successiva alla cessione del credito del (OMISSIS), sostenendo che il patto di riservato dominio è opponibile al fallimento purchè abbia data certa anteriore alla dichiarazione di quest’ultimo , circostanza verificatasi nel caso di specie ove la pronuncia di fallimento è intervenuta in data 8.6.94.

Devesi osservare che invero, l’affermazione della Corte d’appello, nella sua ambiguità, non appare conforme all’orientamento costantemente espresso da questa Corte secondo cui, ai fini della opponibilità, al fallimento del compratore del patto di riservato dominio di cui sia stata accertata la contestualità rispetto al negozio di compravendita, è sufficiente che tale patto,sia provato documentalmente con scrittura che abbia acquistato data certa, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., in epoca successiva alla conclusione del contratto, ma anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore. (Cass. 2357/78, Cass. 723/86, Cass. 13759/09).

Tuttavia ciò non sta a significare che il motivo sia fondato/anche se è necessario apportare correzione ex art. 384 c.p.c. alla motivazione dianzi indicata.

Invero alla stessa stregua di quanto affermato in relazione alla prima censura dianzi esaminata, occorre rilevare che nessuna rilevanza riveste ai fini della presente causa l’asserito contratto di fornitura di prefabbricati tra la Moretti spa e la Ital.comm srl., così come della asserita (e non accertata dalla sentenza impugnata) clausola di riserva di proprietà.

L’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 ha per oggetto la cessione di credito in quanto mezzo anomalo di pagamento effettuata dalla resistente nei confronti della Moretti spa in regime di non contestualità con il sorgere del credito di quest’ultima.

Questi sono i soli dati che rilevano al fine del decidere.

In questo contesto,l’asserito contratto di fornitura potrebbe acquisire rilevanza esclusivamente nella ipotesi in cui il contratto stesso fosse stato concluso contemporaneamente alla cessione di credito perchè in tal caso si sarebbe avuto un pagamento di un debito effettuato contestualmente al sorgere di quest’ultimo che farebbe escludere l’applicabilità della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2.

Ma tale non è il caso, risultando pacifico, per stessa affermazione della ricorrente, che il contratto di fornitura in questione aveva la data del (OMISSIS) mentre la cessione del credito è avvenuta il (OMISSIS) a pagamento, quindi, di un debito scaduto come del resto riportato espressamente nello stesso atto di cessione.

La questione, quindi, della opponibilità o meno al fallimento del presunto patto di riservato dominio non riveste rilevanza alcuna, dal momento la circostanza che il beni forniti siano rimasti di proprietà o meno della Moretti spa non ha alcuna incidenza sul rapporto obbligatorio sorto tra le parti in virtù del quale la Ital- comm srl era tenuta al pagamento della merce fornita ed in relazione al quale è stato effettuato il pagamento con mezzi anomali dopo che il debito era venuto a scadenza. Il secondo motivo è infondato.

La sussistenza della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della Moretti spa è stata basata dalla sentenza impugnata sulla presunzione relativa di cui alla L. Fall., art 67, comma 1, in relazione alla quale ha osservato che nessuna prova adeguata era stata fornita da parte della attuale ricorrente per superarla.

In tal senso ha ritenuto non sufficiente la prova della mancanza di protesti e di esecuzioni e la posteriorità rispetto alla cessione della pubblicazione del bilancio del 1992.

A ciò ha aggiunto, con affermazione invero superflua, che la conoscenza dello stato d’insolvenza era confermata anche dalla natura dell’atto revocato costituito la pagamento con un mezzo anomalo di un debito scaduto di notevole importo e rispetto al quale la Ital-comm srl si era già resa inadempiente.

Tale motivazione appare del tutto corretta e conforme all’insegnamento di questa Corte che ha ripetutamente chiarito che al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, posta dall’art. 67, comma 1, n. 1, L. Fall., (nel testo “ratione temporis” vigente), grava sul convenuto l’onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa. Ne consegue che, ai fini della prova positiva della “inscientia decoctionis”, la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza, nè la medesima prova può derivare dall’allegazione di una circostanza (come i dati contabili dei bilanci della debitrice) appresa dalla parte convenuta solo dopo la conclusione dell’atto e, comunque, non tale da consentire all’uomo medio di rendersi conto della esistenza di una situazione di insolvenza dell’altro contraente. (da ultimo Cass. 17998/09).

Le censure che il ricorrente muove alla motivazione della Corte d’appello sono prive di consistenza limitandosi ad affermare genericamente che al momento della cessione del credito la fallita aveva in corso la costruzione dello stabilimento commissionatole dalla F.lli Poppi snc senza che si fosse manifestato alcun sintomo di insolvenza, non risultando protesti o esecuzioni.

Tali censure sono parzialmente inammissibili perchè la Fruges spa avrebbe dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza dedurre nel ricorso in quale degli scritti difensivi della fase di merito aveva dedotto la circostanza della costruzione in corso dello stabilimento della F.lli Poppi srl ed avrebbe dovuto altresì riportarne il testo.

Tale carenza rende a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito di valutare la fondatezza della doglianza.

Le censure sono invece infondata per quanto concerne la mancanza di protesti ed esecuzioni alla luce della giurisprudenza di questa Corte in precedenza citata.

Quanto alle altre censure relative alla bozza di bilancio depositata il 31.12.92 ed alla azione surrogatoria esercitata nei confronti della società poi fallita da un terzo, le stesse sono prive di rilevanza.

Le argomentazioni in questione sono state addotte dalla Corte d’appello ad abundantiam per indicare che la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, non solo non era stata superata dalle prove fornite dalla Moretti spa ma che addirittura vi erano elementi che confermavano detta presunzione, senza che ciò naturalmente abbia comportato alcuna inversione dell’onere della prova. Da ciò consegue che le argomentazioni in questione non sono essenziali per sorreggere la decisione fondata.

invece, sulla mancanza di prova da parte della Moretti spa della non conoscenza dello stato d’insolvenza atta a superare la presunzione di cui all’art. 67, comma 1, L. Fall., onde le censure non sono in grado di scalfire il decisum.

Il terzo motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la parte che, in sede di ricorso per cassazione addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. 20700/04 Cass. 9558/97; Cass. 1037/94).

A tale principio non si è attenuta la ricorrente che non ha in alcun modo riportato nel ricorso i capitoli di prova richiesti nè le circostanze su cui chiedeva si svolgesse la testimonianza.

Il ricorso va pertanto respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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