Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11505 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/05/2017),  n. 11505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29373-2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFREDO LOVELLI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO MASTROBUONO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO

ESPOSITO giusta procura speciale in calce al controricorso;

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

FROGGERO 96, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NOTARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA NARDELLI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

UNICREDIT SPA, in persona del Dott. FO.GI. nella sua

qualità di procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 86, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO AMENTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLE PETRUCCI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.L., R.T., D.P.A.M.,

G.C., S.A., CH.PI., M.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 365/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALFREDO LOVELLI;

udito l’Avvocato NICOLA NARDELLI.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del 1 febbraio 2012 il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da L.V. e B.L. nei confronti del notaio C.V. e dei propri venditori, R.T. e D.P.A.M., diretta ad ottenere la dichiarazione di inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell’atto di vendita dell’8 marzo 1992 e la condannava alla restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. Accertava, altresì, la responsabilità del notaio per l’omessa rilevazione delle trascrizione di pignoramenti gravanti sull’immobile, condannando il solo professionista al risarcimento del danno pari al prezzo di vendita dell’immobile, oltre interessi legali e rivalutazione;

avverso tale decisione proponeva appello C.V., chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via gradata, nell’ipotesi di conferma della sentenza, di estendere la condanna ai venditori, R.T. e D.P.A., nonchè ai precedenti proprietari, rispettivamente, G.C., S.A., Ch.Pi. e M.M.R., oltre alla responsabilità del precedente notaio F.R., inadempiente per le medesime ragioni;

R. e D.P. chiedevano il rigetto dell’appello e spiegavano appello incidentale per il ristoro delle spese di primo grado e per l’accoglimento delle domande già proposte davanti al primo giudice, tra le quali quella di garanzia nei confronti di Unicredit S.p.A. da questi chiamata in causa in data 11 marzo 2008;

con sentenza pubblicata il 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Taranto rigettava l’appello principale e quello incidentale, provvedendo sulle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione C.v. sulla base di tre motivi. Resistono in giudizio L.V. e B.L., nonchè F.R. e Unicredit S.p.A. depositando separati controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va pregiudizialmente osservato che il ricorso non risulta notificato anche ai sigg. G., S., Ch. e M. perchè, per quello che si legge nella relata di notifica, sconosciuti o sloggiati da tempo. Ritenuto, pertanto, che sia necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, così da consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali parti a cura della ricorrente nel termine che, allo scopo, si concede in dispositivo.

PQM

Rilevato che va integrato il contraddittorio nei confronti di G.C., S.A., Ch.Pi. e M.M.R. a cura della ricorrente, rinvia a nuovo ruolo la causa assegnando il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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