Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11504 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 15/06/2020), n.11504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16751-2019 proposto da:
I.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FELICE PATRUNO giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI; PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE
– intimati –
avverso il decreto N. 19683/2017 R.G. del TRIBUNALE di BARI,
depositato il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Bari ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria o
diritto di asilo proposte dal cittadino nigeriano I.O., asseritamente fuggito dall’Edo State per il timore di venire ucciso, come il padre e il fratello, a causa di una disputa fondiaria;
2. il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:
4. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 8 e 11, per non avere il tribunale disposto l’audizione del ricorrente nonostante mancasse la videoregistrazione del colloquio svolto in sede amministrativa;
4.1. la censura è infondata, poichè il tribunale ha regolarmente fissato l’udienza e ha motivatamente escluso la necessità di procedere all’audizione del ricorrente, ritenendola superflua alla luce delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, “sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell’invocata protezione”, in linea con l’orientamento di questa Corte per cui il giudice non ha l’obbligo di fissare una ulteriore audizione del ricorrente ove la domanda di protezione risulti manifestamente infondata (Cass. 4788/2020, 3862/2020, 5973/2019, 3935/2019, 3029/2019, 2817/2019, 17717/2018; cfr. Corte giust. 26/07/12017, Moussa Sacko, con riguardo alla dir. 2013/32/UE), specie a fronte di istanze di audizione generiche o esplorative (Cass. 1782/2020);
5. con il secondo mezzo si denunzia error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulla domanda di asilo ex art. 10 Cost.;
5.1. la censura è infondata, poichè il tribunale si è espressamente pronunciato sul diritto di asilo ex art. 10 Cost., ritenendolo assorbito dalle varie misure di protezione allestite dall’ordinamento, e ciò in conformità all’indirizzo (Cass. 15466/2014) recentemente avallato dai massimi organi giurisdizionali, per cui tutte le forme di protezione, internazionale e umanitaria, “sono espressione del diritto di asilo costituzionale” ex art. 10 Cost., comma 3, e lo attuano (Cass. Sez. U, 2949/2019), anche per i nuovi istituti, “nonostante l’intervenuta abrogazione dell’esplicito riferimento agli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” precedentemente contenuto nell’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione” (Corte Cost. 194/2019).
6. segue il rigetto del ricorso, senza necessità di statuizione sulle spese in assenza di difese degli intimati; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020