Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11504 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6521-2005 proposto da:

P.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 4 6, presso l’avvocato PROPERZI

PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MURGESE NICOLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA DITTA F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2003 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo la curatela del Fallimento della ditta F.M. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, emesso il 29 novembre 1991, per il pagamento della somma di L. 56.411.913, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, asseritamente dovuta per fornitura di merci effettuata al P. dalla ditta poi dichiarata fallita.

A sostegno dell’opposizione sosteneva che in data 12 luglio 1989, come risultante da una dichiarazione liberatoria a firma del F., aveva corrisposto al creditore l’importo delle fatture n. (OMISSIS), estinguendo la propria posizione debitoria, fatta eccezione per il modesto importo di L. 611.875; concludeva chiedendo al Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che il credito era stato estinto per avvenuto pagamento, quanto meno con riferimento all’importo delle fatture sopra elencate.

Nella contumacia della Curatela, la causa, istruita documentalmente e con l’assunzione di prove testimoniali, veniva rimessa alla sezione stralcio e decisa con sentenza del 24-25 gennaio 2002, che respingeva l’opposizione.

Sosteneva il primo giudice che la quietanza cui si era riferito l’opponente non poteva produrre, nei confronti del curatore del fallimento, gli effetti di una confessione stragiudiziale, ed era, dunque, priva di effetti vincolanti, costituendo un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal Giudice Nella specie non era stato dimostrato che il pagamento fosse avvenuto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, essendo inefficaci ex art. 44 L. Fall. i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, non era dimostrata l’efficacia solutoria del pagamento, non apportando contributi, al riguardo, la prova testimoniale espletata e non essendo ammissibile la prova per interrogatorio formale del F..

Avverso l’anzidetta sentenza, non notificata, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2003, P. G. il quale deduceva che l’assunto che l’opponente non avesse dimostrato, e neppure offerto di dimostrare, l’anteriorità del pagamento rispetto alla dichiarazione di fallimento era frutto di una non approfondita lettura delle carte processuali.

Infatti, in primo grado erano stati formulati capitoli di prova con riguardo al pagamento, e comunque la prova dello stesso e della sua anteriorità rispetto al fallimento risultava dalla circostanza che il documento contenente la quietanza conteneva un esplicito riferimento alle ricevute bancarie emesse a fronte delle fatture ivi indicate, che il F. si era impegnato, con la sottoscrizione del documento, a ritirare dalle banche ove erano appoggiate per l’incasso ed i timbri apposti su dette ricevute rendevano certa ed inconfutabile l’epoca delle operazioni di richiamo, conferendo attendibilità al documento sottoscritto dal F.. La curatela aveva, inoltre, prodotto, in allegato al ricorso monitorio, anche copia della fattura n. (OMISSIS), e ciò comprovava che a quella data, successiva a quella della sottoscrizione e rilascio della quietanza delle precedenti forniture, la ditta F. era ancora in attività. Inoltre non era vero che le prove testimoniali assunte non avessero fornito alcun contributo, in quanto i testi B. e Br. avevano riferito in ordine alle visite effettuate dal F. presso l’esercizio del P. nel periodo tra il maggio ed giugno del 1989 per prendere soldi in contanti ed il secondo dei detti testimoni aveva anche affermato che il P. si era recato il (OMISSIS) presso la ditta F. per farsi firmare fogli.

L’appellante chiedeva in totale riforma dell’impugnata sentenza,accogliere l’opposizione e, per l’effetto, revocare o comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che il credito del F., quanto meno per le forniture di cui alle fatture nn. (OMISSIS) era stato estinto con l’avvenuto pagamento.

Si costituiva la Curatela appellata contestando le argomentazioni poste a fondamento del gravame, sostenendo che non vi era alcuna prova del pagamento e, comunque, della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza depositata il 23.1.04, la Corte d’appello di Ancona respingeva l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione P.G. sulla base di due motivi cui non resiste il fallimento della ditta F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il P. si duole, sotto il profilo dell’omessa pronuncia e del vizio di ultra petizione del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non provato che il rilascio della quietanza fosse avvenuto in epoca anteriore al fallimento nonostante il giudice di primo grado avesse implicitamente ritenuto provata l’anteriorità della stessa nonchè del fatto che non abbia preso in considerazione la documentazione e le prove relative alla anteriorità del pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso ripropone analoghe censure sotto il profilo del vizio motivazionale.

Il primo motivo è infondato.

Invero, la Corte d’appello è partita dalla constatazione che il primo giudice ha correttamente ritenuto che la quietanza non poteva considerarsi come un atto di confessione stragiudiziale e che, quindi, la stessa doveva essere valutata come un elemento probatorio a carattere indiziario privo di carattere vincolante.

Sulla base di questo presupposto è poi passata ad esaminare se il detto documento fosse idoneo a provare l’anteriorità del pagamento al fallimento. Nel fare ciò, tuttavia, non ha limitato la propria indagine alla sola quietanza ed alle sue vicende ma ha esteso la sua valutazione – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – a tutti gli aspetti coinvolgenti l’avvenuto pagamento o meno e l’epoca in cui sarebbe avvenuto, costituendo, come è ovvio quest’ultimo il presupposto per il rilascio della quietanza.

In tal senso la Corte d’appello ha rilevato che non era plausibile, in assenza di prova specifica, che il detto pagamento fosse avvenuto in epoca anteriore alle date risultanti dalle fatture e dalle ricevute bancarie. In secondo luogo, ha rilevato la scarsa credibilità di un pagamento in contanti in ragione dell’importo notevole delle somme e della mancanza di ogni prova sul come il contanti fosse stato acquisito e di ogni riscontro sulle scritture contabili aziendali. In terzo luogo, ha ritenuto la scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali che avevano riferito di un pagamento stante la loro genericità sia circa l’importo che riguardo alla causale. Da ultimo, ha rilevato che la circostanza che alcune ricevute bancarie fossero state ritirate non poteva considerarsi prova del pagamento poichè ciò poteva essere avvenuto per le ragioni più diverse a partire dal quella che le stesse erano rimaste insolute onde la banca le aveva restituite. Da tale ampia motivazione si desume con chiarezza che la Corte d’appello ha effettuato un esame completo della vicenda e delle risultanze istruttorie ad essa afferenti valutando contemporaneamente e congiuntamente sia gli aspetti concernenti il pagamento che quelli relativi alla quietanza e fornendo di tutto ciò adeguata motivazione.

Non sussiste poi il denunciato vizio di ultra petizione od omessa motivazione poichè, dato per acquisito,conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la quietanza costituiva un semplice elemento indiziario, del tutto correttamente la sentenza ha esaminato l’intero contesto probatorio per accertare la sussistenza o meno della prova circa l’anteriorità dei pagamenti al fallimento.

Il secondo motivo del ricorso, tende in realtà a proporre una diversa valutazione ed interpretazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio in ordine ai quali – come dianzi riportato – la corte d’appello ha dato esaustivamente conto con ampia motivazione esente da vizi logico – giuridici, onde il motivo tende ad investire il merito della decisione ed in tal senso non è suscettibile di scrutinio in questa sede.

Il ricorso va in conclusione rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA