Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11502 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15592/2019 proposto da:

O.S., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,

dagli Avv.ti Francesco Del Stabile, e Mariangela Di Biase, giusta

nomina e procura speciale in calce al ricorso per cassazione, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Davide Lodi, in

Roma, alla via Corfinio, n. 23;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di CAMPOBASSO depositato il 2 aprile

2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2/12/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 2 aprile 2019, il Tribunale di Campobasso ha rigettato e dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto da O.S., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato la (OMISSIS) ((OMISSIS)) perchè scoperto dall’autista del padre, politico impegnato con il (OMISSIS), mentre si stava baciando, nella sua camera, con il compagno di nome O., che faceva sesso a pagamento; che non sapeva se l’autista avesse riferito il fatto a suo padre e di essere fuggito perchè in (OMISSIS) per gli omosessuali era previsto il carcere.

3. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente appariva generico e contraddittorio, oltre che inverosimile poichè il ricorrente non aveva saputo riferire l’indirizzo di casa sua, aveva detto che non andava d’accordo con il padre tanto da dormire in giro nelle case di amici, ma di avere portato a casa del padre l’amico O., che era scappato senza neppure sapere se l’autista avesse riferito qualcosa al padre e che non aveva saputo dire di che cosa si occupava il padre all’interno del partito; che non appariva necessaria l’audizione ulteriore del richiedente; che la sospensione del ricorso permaneva fino alla decisione del ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 3, non ricorrendo le esclusioni ivi previste e non avendo la Commissione rigettato la domanda per manifesta infondatezza.

4. O.S. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato il Tribunale nel ritenere non credibile il suo racconto, tenuto conto che requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di essere perseguitato nel proprio paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ovvero per le sue opinioni politiche e che in (OMISSIS) l’omosessualità era punita, ex artt. 214 e 217 c.p. (OMISSIS), con la pena della reclusione fino a 14 anni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il Tribunale totalmente omesso di valutare la situazione esistente nel sud della (OMISSIS), citando il rapporto di Amnesty International per l’anno 2018.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Tribunale considerato che egli non aveva mai conosciuto la madre ed era stato costretto a fuggire quando suo padre era venuto a conoscenza della sua relazione omosessuale, tenuta per lunghi anni nascosta.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente e contraddittoria, l’omesso esame di circostanze decisive, quali la sua vicenda personale e il contesto socio-politico (OMISSIS).

4.1 Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto correlate, sono fondate.

4.2 Mette conto rilevare che, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., 18 settembre 2009, n. 20112).

Più in particolare, dovendo l’obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorchè per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all’obbligo in parola – e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione – la decisione nella quale “il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).

4.3 Tanto premesso, nel caso in esame, l’impugnata decisione si mostra palesemente afflitta dal vizio qui lamentato, poichè essa ha inteso respingere le dispiegate doglianze senza illustrare il percorso logico – argomentativo che ha portato il decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.

In particolare, sia per quel che riguarda il rigetto della protezione internazionale, sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria sussiste il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni non risultano sostenute da una motivazione, non avendo il Tribunale argomentato nulla al riguardo, a fronte di una domanda fondata su specifiche allegazioni in ordine al timore di persecuzione correlato alla condizione di omosessualità, in un paese peraltro, come quello della (OMISSIS), dove l’omosessualità è considerata un comportamento penalmente rilevante.

E’ giurisprudenza di questa Corte, inoltre, che, in tema di protezione internazionale, la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass., 8 giugno 2020, n. 10908).

4.4 Nella descritta situazione le censure appaiono senz’altro ammissibili, in quanto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, con riguardo alle statuizioni richiamate, non risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto, che delle ragioni di diritto della decisione, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalla parte siano state tenute presenti nel loro complesso.

Si tratta, quindi, di una motivazione che corrisponde alla suindicata nozione di “motivazione apparente”, dove il decidente si è limitato ad ostendere un giudizio del tutto assertivo e privo della necessaria conferenza con l’oggetto del suo esame.

5. Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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