Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11502 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via R. Fucini 63,

presso l’avv. Carla Montanaro, rappresentata e difesa dall’avv.

IACOVONE Nicolino giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento V.C.L., elettivamente domiciliato in

Roma, via S. Bernadette 15, presso l’avv. Lucilia Forte,

rappresentato e difeso dagli avv. D’ORSI Attilio e Sonia De Toma

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 10/04 del

14.1.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8.5.2001 il Tribunale di Isernia, in accoglimento dell’azione proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento di V.C. L. del pagamento di L. 30.411.975, effettuato dal Comune di Filignano in favore della SO.GE.CA. s.p.a. (la cui denominazione veniva poi mutata in quella di M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a.), ed ordinava conseguentemente la restituzione della somma, oltre interessi e rivalutazione al 12% annuo dal 18.12.95.

La decisione, impugnata dalla originaria convenuta, veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Campobasso, che rilevava innanzitutto come non fosse riscontrabile un vizio di competenza, atteso che la controversia era stata correttamente sottoposta all’esame del Tribunale fallimentare in composizione monocratica, ed osservava inoltre, nel merito, come risultasse fondata l’azione proposta, e ciò in quanto il mandato di pagamento in contestazione era stato emesso il (OMISSIS), vale a dire circa tre mesi prima del fallimento, intervenuto il (OMISSIS), e la prova della conoscenza dell’insolvenza sarebbe stata desumibile dai numerosi protesti cambiari e dalla pluralità delle esecuzioni forzate intraprese, fra le quali proprio quella iniziata dalla SO.GE.CA. per il soddisfacimento del proprio credito.

Avverso la decisione la M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a.

proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione la M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 24, per l’avvenuta “proposizione dell’azione davanti al Tribunale Ordinario, con le conseguenze – quanto alla sua incompetenza funzionale – subito reclamate dalla convenuta” (p. 4);

2) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, in quanto nella specie si trattava di pagamento coattivo e non volontario. Inoltre sarebbe stato impossibile per essa ricorrente dare dimostrazione della mancata conoscenza dello stato di insolvenza, come indicato dalla Corte di appello. In ogni modo tale conoscenza nel concreto sarebbe mancata, e d’altra parte il fallimento non avrebbe chiesto di fornire alcuna prova al riguardo.

Il ricorso è infondato.

Sul primo motivo si osserva infatti che la distinzione di un ufficio giudiziario in sezioni attiene puramente all’organizzazione interna degli uffici giudiziari, distinzione che è ordinariamente irrilevante ai fini della competenza, eccettuato il caso in cui una espressa disposizione di legge attribuisca una competenza funzionale ad alcune sezioni specializzate, ipotesi non verificatasi nella specie.

Ne consegue l’inconsistenza della prospettazione secondo cui nel caso in esame sarebbe ravvisabile una incompetenza funzionale del giudice adito (C. 04/14028, C. 02/14012, C. 01/8025, C. 97/2619, C. 97/702, C. 95/3160, C. 89/5401).

Sul secondo motivo si rileva che sono soggetti a revocatoria anche i pagamenti coattivi (C. 06/4709, C. 98/6291, C. 94/1968, C. 90/11608), mentre per quanto riguarda la prova della conoscenza dell’insolvenza, la Corte ha individuato elementi di conferma in tal senso negli “innumerevoli protesti cambiar a carico del debitore antecedenti la dichiarazione di fallimento e la pluralità di esecuzioni forzate instaurate nei confronti del debitore”, punto che è espressione di motivata valutazione di merito e che non è stato oggetto di censura.

Ne consegue che il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA