Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11502 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via R. Fucini 63,
presso l’avv. Carla Montanaro, rappresentata e difesa dall’avv.
IACOVONE Nicolino giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Fallimento V.C.L., elettivamente domiciliato in
Roma, via S. Bernadette 15, presso l’avv. Lucilia Forte,
rappresentato e difeso dagli avv. D’ORSI Attilio e Sonia De Toma
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 10/04 del
14.1.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
4.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8.5.2001 il Tribunale di Isernia, in accoglimento dell’azione proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, dichiarava l’inefficacia nei confronti del fallimento di V.C. L. del pagamento di L. 30.411.975, effettuato dal Comune di Filignano in favore della SO.GE.CA. s.p.a. (la cui denominazione veniva poi mutata in quella di M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a.), ed ordinava conseguentemente la restituzione della somma, oltre interessi e rivalutazione al 12% annuo dal 18.12.95.
La decisione, impugnata dalla originaria convenuta, veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Campobasso, che rilevava innanzitutto come non fosse riscontrabile un vizio di competenza, atteso che la controversia era stata correttamente sottoposta all’esame del Tribunale fallimentare in composizione monocratica, ed osservava inoltre, nel merito, come risultasse fondata l’azione proposta, e ciò in quanto il mandato di pagamento in contestazione era stato emesso il (OMISSIS), vale a dire circa tre mesi prima del fallimento, intervenuto il (OMISSIS), e la prova della conoscenza dell’insolvenza sarebbe stata desumibile dai numerosi protesti cambiari e dalla pluralità delle esecuzioni forzate intraprese, fra le quali proprio quella iniziata dalla SO.GE.CA. per il soddisfacimento del proprio credito.
Avverso la decisione la M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a.
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.3.2010.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di impugnazione la M.C. Group Molise Conglomerati s.p.a ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 24, per l’avvenuta “proposizione dell’azione davanti al Tribunale Ordinario, con le conseguenze – quanto alla sua incompetenza funzionale – subito reclamate dalla convenuta” (p. 4);
2) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, in quanto nella specie si trattava di pagamento coattivo e non volontario. Inoltre sarebbe stato impossibile per essa ricorrente dare dimostrazione della mancata conoscenza dello stato di insolvenza, come indicato dalla Corte di appello. In ogni modo tale conoscenza nel concreto sarebbe mancata, e d’altra parte il fallimento non avrebbe chiesto di fornire alcuna prova al riguardo.
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo si osserva infatti che la distinzione di un ufficio giudiziario in sezioni attiene puramente all’organizzazione interna degli uffici giudiziari, distinzione che è ordinariamente irrilevante ai fini della competenza, eccettuato il caso in cui una espressa disposizione di legge attribuisca una competenza funzionale ad alcune sezioni specializzate, ipotesi non verificatasi nella specie.
Ne consegue l’inconsistenza della prospettazione secondo cui nel caso in esame sarebbe ravvisabile una incompetenza funzionale del giudice adito (C. 04/14028, C. 02/14012, C. 01/8025, C. 97/2619, C. 97/702, C. 95/3160, C. 89/5401).
Sul secondo motivo si rileva che sono soggetti a revocatoria anche i pagamenti coattivi (C. 06/4709, C. 98/6291, C. 94/1968, C. 90/11608), mentre per quanto riguarda la prova della conoscenza dell’insolvenza, la Corte ha individuato elementi di conferma in tal senso negli “innumerevoli protesti cambiar a carico del debitore antecedenti la dichiarazione di fallimento e la pluralità di esecuzioni forzate instaurate nei confronti del debitore”, punto che è espressione di motivata valutazione di merito e che non è stato oggetto di censura.
Ne consegue che il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010