Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11502 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.10/05/2017),  n. 11502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17723-2015 proposto da:

IREN SRA (già IRIDE SPA) in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BONINI ATTILIO e FABIOLA ZAMBON;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 555/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che Iren s.p.a proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS avente ad oggetto la richiesta di contributi previdenziali, somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari a Euro 349.068,95;

1.1. che il giudice di primo grado respingeva l’opposizione e compensava le spese di lite;

2. che la Corte d’appello di Genova, pronunziando sull’appello principale della società e sull’appello incidentale dell’INPS, ha rideterminato le somme dovute dalla società in Euro 333.040,59 ed ha compensato nella misura di 1/5 le spese del doppio grado ponendo il residuo a carico della società;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Iren s.p.a. sulla base di quattro motivi;

3.1 che l’INPS, anche quale procuratore di SCCI s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso;

3.2. che Equitalia Centro è rimasta intimata;

3.3. che parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato:

4. che con il primo o motivo di ricorso, deducendosi plurime violazioni di norme di diritto e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, si censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo e con il secondo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione della L.n. 223 del 1991, artt. 14 e 16 nonchè motivazione contraddittoria illogica e insufficiente, si censura la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità;

4.1 che entrambi i motivi sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. ord. n. 9185 del 2015, sent n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014) la quale ha ripetutamente affermato che le società a capitale misto (tra le quali, per come pacifico, è annoverabile la odierna ricorrente) aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità;

4.2. che, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

4.3. che, in particolare, come chiarito da Cass. n. 7332 del 2017, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato in ferire dall’art. 10, su citato e dall’art. 20 D.Lgs. cit. – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari) -, l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato) il D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46;

4.4. che, pertanto, dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico;

4.5. che la denunzia del vizio di motivazione, articolata con i motivi in esame, non è coerente, fin nell’enunciazione, con l’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della decisione impugnata, alla stregua del quale può venire in rilievo solo l’omesso esame di un fitto storico, principale o secondario, in relazione al quale la parte è tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), -, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale)(Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014);

5. che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e commi 10 e 15 nonchè motivazione illogica, insufficiente; si censura la decisione per non avere considerato che l’INPS medesimo, con messaggio 42010/2005 aveva dato atto della complessità della materia, sospeso l’esazione dei contributi e chiesto un parere al Consiglio di Stato e si evidenzia che nel frattempo era intervenuto il pagamento dei contributi dovuti;

5.1. che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza sia quanto alla deduzione relativa alla circolare INPS e alla sospensione dell’esazione dei contributi, posto che di tali documenti non è riprodotto, neppure, in riassunto il relativo contenuto sia quanto all’avvenuto pagamento dei contributi. Con riferimento a quest’ultima allegazione, si rileva che solo in memoria e, quindi, tardivamente parte ricorrente specifica che tale pagamento era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, laddove, premesso che la questione del rilievo dell’avvenuto pagamento dei contributi in corso di causa non era stata in alcun modo affrontata dalla sentenza impugnata, costituiva onere di parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, allegare non solo l’avvenuta (ed in che termini) deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006 n. 6254 del 2004,);

5.2. che, nel merito, la statuizione relativa alle sanzioni è conforme al consolidato orientamento di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato (Cass. n. 16093 del 2014, n. 20024 del 2008, n. 8324 del 2000, Cass. SS.UU. n. 3476 del 1994) ed escluso, in assenza del presupposto rappresentato dal versamento dei contributi dovuti, il ricorrere delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni aggiuntive in misura ridotta ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, (ex plurimis: Cass. n. 17654 del 2009);

6. che il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la statuizione relativa alle spese di lite per violazione dell’art. 91 c.p.c. e per omessa motivazione è inammissibile perchè formulato in termini assolutamente generici inidonei a dare contezza dell’errore ascritto alla decisione di appello; in particolare la denunzia di omessa motivazione non si confronta con le ragioni alla base del decisum sul punto fondato quanto alla parziale compensazione delle spese sulla misura della soccombenza reciproca, e quanto alla condanna al residuo della società sulla prevalente soccombenza di quest’ultima.

7. che in base alle considerazioni che precedono, applicato l’art. 360-bis c.p.c., n. 1 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

8. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 2.000,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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