Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11501 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18995-2019 proposto da:

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI

TREVISO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 4339/2019 depositato il 21-05-2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di T.I., cittadino del Senegal, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere ucciso dagli zii materni per questioni ereditarie. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione relativa alla dedotta non credibilità della vicenda personale – art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. Deduce il ricorrente che le valutazioni del Tribunale sulla non credibilità del suo racconto erano apodittiche e non risultava esplicitato il ragionamento logico in base al quale era stata ritenuta improbabile ed inverosimile la vicenda narrata.

2.1.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis”. In relazione al diniego della protezione umanitaria, rileva il ricorrente, solo con riferimento al periodo trascorso in Libia, che il suo racconto circa le gravi torture subite era credibile, essendo notoria la sorte dei prigionieri in quel Paese, e che non aveva potuto produrre relazioni mediche a supporto di quanto riferito perchè non aveva ricevuto alcun tipo di assistenza nella struttura in cui era stato ospitato in Italia ed era soggetto poco reattivo e scarsamente autonomo sia per la condizione di semi analfabetismo in cui versava, sia a causa dei traumi psicologici subiti. Deduce pertanto la violazione del dovere di cooperazione istruttoria e afferma di aver trascorso un lungo periodo in Libia, da considerarsi, nel suo caso, non un semplice Paese di transito, ma di stabile dimora e di provenienza effettiva.

3. Il primo motivo è infondato.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Nel caso di specie il Tribunale ha in dettaglio esaminato le dichiarazioni rese dal richiedente, ritenute generiche e non circostanziate, ed ha ravvisato, motivatamente, sussistenti plurimi profili di incongruenza, illogicità e contraddittorietà dei fatti narrati (cfr. pag.n. 9 del decreto impugnato, in particolare sul mancato impedimento della vendita, da parte degli zii materni, di una quota della proprietà appartenente alla madre defunta effettuata dal ricorrente, sull’omessa denuncia delle minacce ricevute dagli zii al capo villaggio, sul mancato verificarsi di episodi di violenze fisiche, sulla cessazione delle riferite minacce nel periodo in cui il ricorrente soggiornò e lavorò a Dakar prima di lasciare il Senegal). La motivazione del decreto impugnato è da ritenersi, dunque, senz’altro adeguata, secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite citata, e chiaro è il percorso argomentativo su cui è fondato il convincimento dei Giudici di merito sulla non credibilità delle vicende narrate dal ricorrente.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge, prospetta una ricostruzione dei fatti inammissibilmente difforme da quella accertata dai Giudici di merito, i quali, motivatamente, hanno escluso ogni profilo di vulnerabilità rilevando che il racconto del richiedente non era credibile anche con riferimento alle vicende asseritamente dallo stesso vissute in Libia. In particolare il Tribunale ha rimarcato la totale assenza di riscontri con documentazione medica circa le gravissime torture e violenze che il richiedente riferiva di aver subito in quel Paese, quanto a postumi invalidanti anche di natura psicologica e psichiatrica.

Il principio di attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente, la cui ragione fondante è l’oggettiva difficoltà probatoria, che consiste nel non poter egli compiutamente dimostrare vicende avvenute all’estero a distanza di tempo, non può trovare applicazione, invece, con riguardo a circostanze, quali le sue condizioni di salute fisiche e psichiche, il cui riscontro oggettivo è senz’altro esigibile perchè riferito all’attualità, potendo il ricorrente, dunque, circostanziare la domanda, ove fondata su quegli elementi, ed in tal senso è tenuto a fare “ogni ragionevole sforzo”. Circa la durata del periodo di sua permanenza in Libia, che il ricorrente assume “lunga” sì da doversi considerare la Libia non mero Paese di transito, non è specificato in ricorso se, come e dove detta allegazione, non esaminata nel decreto impugnato, sia stata svolta in primo grado. Ne deriva ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza, in disparte ogni considerazione sull’infondatezza, in punto di diritto, dell’assunto (Cass. n. 27568/2017Cass. n. 31676/2018; Cass. n. 29875/2018; Cass. n. 13096/2019).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA