Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11501 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso

d’Aquino 108, presso l’avv. FALBO Giovanni, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento dell’Impresa F.lli Proietti s.p.a. in persona del

curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1526/04 del

29.3.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23.11.1981 e 26.4.1982 il fallimento della Impresa Fratelli Proietti s.p.a. promuoveva azione di responsabilità nei confronti dei due amministratori O.L. e M.C. che si erano succeduti nel tempo, chiedendo la loro condanna solidale al pagamento di somma corrispondente al passivo accertato.

I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda, il giudizio veniva sospeso, essendo pendente processo penale per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e preferenziale, e quindi riassunto con atto del 7/8.2.1995 dopo la definizione del giudizio penale, concluso con sentenza del tutto liberatoria (assoluzione perchè il fatto non sussiste) per la bancarotta fraudolenta, con sentenza di estinzione del reato per amnistia per la bancarotta semplice (così derubricata l’originale imputazione di bancarotta fraudolenta), con sentenza di estinzione del reato per prescrizione per la bancarotta preferenziale.

Il tribunale, accogliendo la domanda, condannava i convenuti al pagamento di L. 5.250.000.000, con decisione che veniva impugnata dall’ O. e dal fallimento di M., nel frattempo intervenuto, e quindi confermata dalla Corte di Appello di Roma.

In particolare la Corte Territoriale, disattese le eccezioni pregiudiziali di tardività della riassunzione e della mancata autorizzazione da parte del giudice delegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, riteneva nel merito che non fossero ravvisabili profili di responsabilità con riferimento ai fatti contestati in relazione all’imputazione di bancarotta fraudolenta, mentre diversamente doveva dirsi per gli addebiti posti a base della bancarotta preferenziale, rispetto ai quali era emerso che il M. aveva incassato due assegni di complessive L. 256.773.000 tratti sul conto corrente intestato alla società ed O., analogamente, aveva riscosso un assegno di L. 58.785.043.

Le giustificazioni addotte al riguardo – secondo la Corte territoriale – sarebbero poi risultate sfornite di prova e comunque, anche a voler dar credito all’assunto degli appellanti, i prelievi sarebbero risultati illegittimi mancando l’autorizzazione dell’organo deliberante della società.

Avverso la decisione O. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva il fallimento intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di impugnazione O.L. ha denunciato vizio di motivazione per il fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare la normativa di cui all’art. 652 c.p.p. (che attribuisce efficacia di giudicato all’accertamento circa l’insussistenza del fatto o alla circostanza che l’imputato non lo ha commesso nel giudizio civile promosso dal danneggiato), nonchè il dato relativo alla posizione egemone nell’ambito societario del P., che avrebbe escluso la corresponsabilità di altri soggetti.

Quanto infine all’acquisizione da parte sua di L. 58.765.043, si sarebbe trattato di restituzione di somma precedentemente anticipata, operazione fra l’altro compiuta quando esso ricorrente non rivestiva cariche sociali.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Ed infatti l’art. 365 c.p.c., impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da avvocato iscritto in apposto albo munito di procura speciale, per tale dovendosi intendere quella conferita con specifico riferimento alla fase e grado del processo da instaurare innanzi alla Cassazione, sulla base di una puntuale valutazione della decisione da impugnare.

Nella specie viceversa il ricorso è stato proposto in virtù di mandato apposto a margine dell’atto di appello, come d’altra parte riconosciuto dallo stesso ricorrente nel preambolo del ricorso, sicchè il ricorso risulta inammissibile.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA