Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11500 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 25/05/2011), n.11500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA (OMISSIS) (d’ora in poi

detto Amministrazione o Regione o Assessorato) in persona

dell’Assessore legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) (OMISSIS),

S.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 241/09 del TRIBUNALE di ENNA del 16.3.2010,

depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, cons. Antonio Segreto;

letti gli atti depositati;

osserva:

1. L’Ausl n. (OMISSIS) proponeva opposizione davanti al tribunale di Enna avverso decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di S.F.. In tale giudizio di opposizione l’Ausl chiamava in garanzia l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, che si costituiva a mezzo dell’Avvocatura dello Stato che, a norma dell’art. 6 del R.D. n. 1611 del 1933, chiedeva che il tribunale rimettesse sia la causa principale di opposizione a d.i., che quella accessoria di garanzia davanti al Tribunale di Caltanissetta.

Il tribunale di Enna, con ordinanza depositata il 17.3.2010, rigettava l’istanza ed invitava a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione in merito alla competenza per territorio sulla sola domanda svolta dalla Ausl contro l’Assessorato.

Avverso tale ordinanza proponeva regolamento di competenza l’Assessorato alla Sanità.

Gli intimati non svolgevano attività difensiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

Come le S.U. hanno già affermato con sentenza del 14.7.2005 n. 14693, il giudice che intende pronunziarsi separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni;

che conseguentemente in mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti a norma dell’art. 189 c.p.c., in relazione agli artt. 187 e 188 c.p.c., l’ordinanza emessa non può che avere natura meramente ordinatoria e che, anche se tale ordinanza contiene una pronunzia sulla competenza, essa va interpretata non come una statuizione sulla questione, ma come il risultato di una delibazione sommaria in ordine alla non decisività, allo stato degli atti, dell’eccezione relativa alla competenza, sulla quale il giudice si pronuncerà con statuizione definitiva dopo che le parti hanno precisato le conclusioni. Il principio, seguito in epoca recente in molteplici decisioni (Cass. 4.7.2007, n. 15109; Cass. 21 settembre 2006 n. 20419; 31 luglio 2006 n. 17428; 15 giugno 2006 n. 13765; 26 maggio 2006 n. 12620), va ribadito, non potendosi condividere il contrario orientamento, tuttora persistente (Cass. 3/10/2005, n. 19292; Cass. 29.3.2006, n. 7249; Cass. 24.10.2005, n. 20470).

3.1. Una volta sollevata dalle parti una questione di competenza, non ogni provvedimento del giudice, che faccia proseguire il processo, postula una decisione della questione e non ogni affermazione, contenuta in un suo provvedimento a riguardo della competenza, conferisce allo stesso la natura di decisione sulla competenza e perciò di sentenza (art. 279 c.p.c., comma 2, n. 1), impugnabile con il regolamento (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.). A proposito di provvedimenti che si limitino a far proseguire il processo nella fase istruttoria, anche se contengano statuizioni con efficacia, esterna (quale ad esempio la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione nel giudizio di opposizione allo stesso decreto: art. 648 cod. proc. civ.), la Corte, da lungo tempo, segue il contrario prevalente orientamento per cui una decisione, implicita, sulla competenza, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza, per il fatto di contenere la decisione d’una domanda o di altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito per sè idonea a definire il giudizio (artt. 277 a 279 cod. proc. civ.).

2.2. Quanto ai provvedimenti dello stesso contenuto, in cui sia pure espressa dal giudice una presa di posizione sulla eccezione di competenza, si deve invece considerare che, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può bensì determinare di decidere tali questioni separatamente dal merito; ma deve allora invitare le parti a precisare le conclusioni (artt. 187 e 189 cod. proc. civ.), disponendo per la decisione nei modi alternativamente prescritti dall’art. 281 quinquies o sexies c.p.c., se si tratti, come nel caso, di causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica. Non viene qui, pertanto, in rilievo la questione se per attribuire al provvedimento del giudice la natura di sentenza ovvero di ordinanza debba farsi riferimento alla forma assunta dal provvedimento ovvero al suo contenuto, perchè tale questione può porsi solo allorquando le parti – concordemente o su invito del giudice – abbiano provveduto alla precisazione delle proprie conclusioni ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 187 e 188 c.p.c..

2.3. 3.2. A quanto sopra detto va aggiunta un’ulteriore considerazione. E’ principio consolidato che nei giudizi a decisione collegiale le ordinanze emesse dal giudice istruttore non possono mai avere contenuto di sentenza, essendo detta ordinanza priva di decisorietà, provenendo da organo carente della potestas judicandi, ed è inidonea ad assumere forza vincolante di giudicato sul punto, per cui anche se tale ordinanza pronunzia espressamente sulla competenza, avverso la stessa è inammissibile il regolamento di competenza (Cass. 20/02/1998, n. 1830; Cass. 12/02/2000, n. 1572).

Nei procedimenti a decisione collegiale le funzioni istruttorie, esercitate dal giudice istruttore, e le funzioni decisorie, esercitate dal collegio, sono chiaramente distinte dalla composizione stessa del giudice (monocratico il primo, collegiale il secondo).

Il problema si pone nei casi in cui il giudizio si svolge interamente davanti ad un giudice monocratico.

Sennonchè la monocraticità del giudice non comporta che in esso si sommino promiscuamente e contemporaneamente due distinte funzioni quella istruttoria e quella decisoria.

Anche in questo caso le due funzioni sono ben distinte.

L’art. 281 bis c.p.c., infatti, nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica rinvia alle disposizioni “precedenti” (ove non espressamente derogate), relative al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, nel quale, come si è detto, il giudice nell’esercizio delle funzioni di istruttore non ha potere di emettere sentenze, ne1 sotto il profilo formale ne1 sotto il profilo contenutistico. Solo con il passaggio alla fase della decisione della causa, il giudice monocratico esercita “i poteri del collegio”, come letteralmente prevede l’art. 281 quater c.p.c., e quindi può emettere sentenze.

Gli stessi principi vanno adottati davanti al giudice di pace (“in quanto applicabili”) per il rinvio operato dall’art. 311 c.p.c..

Ne consegue che, in queste ipotesi di composizione monocratica del giudice, la potestas iudicandi, pur competendo allo stesso giudice, è correlata esclusivamente alla funzione non di istruttore, ma di esercizio dei poteri decisionali, che sono propri del collegio. Il passaggio dalla funzione istruttoria a quella decisoria è scandito esclusivamente dalla precisazione delle conclusioni, a norma dell’art. 189 c.p.c., a cui il giudice deve invitare le parti sia nell’ipotesi di cui all’art. 281 quinquies c.p.c., che art. 281 sexies c.p.c..

Tale passaggio può avvenire anche alla prima udienza di comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c., comma 7, nell’attuale formulazione), ma sempre attraverso l’applicazione dell’art. 187 c.p.c., e cioè facendo il giudice istruttore presente alle parti che intende non provvedere sulle richieste istruttorie, ma rimettere la causa alla fase della decisione (cioè sempre davanti a sè, ma questa volta con “i poteri del collegio”) e, quindi invitando le parti alla precisazione delle conclusioni, affinchè egli possa esercitare la diversa funzione decisionale.

Ciò si armonizza sia con le esigenze del giusto processo di cui all’art. Ili Cost. sia con il consequenziale trend normativo di evitare che le parti si trovino di fronte a provvedimenti “a sorpresa” (art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 384 c.p.c., comma 3).

4. Nella fattispecie il giudice con l’ordinanza impugnata, pur rigettando l’istanza proposta dall’assessorato, ha ritenuto che la causa fosse matura per il merito relativamente alla competenza sulla sola domanda avanzata dalla AUSL contro l’assessorato ed ha invitato le parti alle precisazione delle conclusioni. Ne consegue che il giudice non ha ritenuto di decidere sulla competenza, ma ha invitato le parti a concludere proprio per poter poi emettere una sentenza sul punto.

Ciò comporta che il provvedimento in questione non ha nè la forma nè il contenuto di sentenza emessa sulla questione pregiudiziale di competenza, con la conseguenza che il ricorso per regolamento di competenza va dichiarato inammissibile.” Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;

che nessuna statuizione va emessa sulle spese di questo regolamento non avendo gli intimati svolto attività difensiva”.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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