Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11500 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G.C. s.r.l. in persona del legale rappresentante quale mandataria

di Banca Nazionale del lavoro s.p.a., elettivamente domiciliata in

Roma, Via XXIV Maggio presso l’avv. NUZZO Antonio, che la difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento G. & B. Group s.p.a. in persona del curatore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso il fallimento n.

59184/94 in data 1.2.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Andrea Pantellini su delega per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’1.2.2005 il Tribunale di Milano rigettava il reclamo della S.G.C. s.r.l., quale mandataria di Banca nazionale del Lavoro, contro il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento G & B Group s.p.a. aveva approvato e reso esecutivo il progetto di riparto finale predisposto dal curatore.

In particolare la contestazione della S.G.C., era stata mossa in relazione all’addebito delle spese generali della procedura alla BNL, ammessa al passivo in via privilegiata ipotecaria per Euro 1.409.728,82 e in via chirografaria per Euro 647.741,25, nonchè al criterio adottato per l’imputazione alla massa di una quota del compenso al curatore, contestazione che il tribunale aveva risolto in senso sfavorevole al reclamante, ritenendo che sul ricavato della liquidazione degli immobili gravati da garanzia reale dovesse incidere anche una quota delle spese generali, comprensiva del compenso del curatore oltre che – nella specie – del commissario giudiziale del concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento, e che la quantificazione di detta quota dovesse essere determinata secondo un criterio di proporzionalità tra il valore dell’immobile garantito e quello degli altri beni facenti parte dell’asse fallimentare.

Avverso il detto decreto la S.G.C., proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato ad un motivo, cui non resisteva l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso la S.G.C. ha denunciato violazione della L. Fall., art. 111 e vizio di motivazione laddove il tribunale aveva ritenuto corretto l’addebito dell’imputazione al creditore ipotecario di quota del compenso al curatore e delle spese generali della procedura, mentre invece queste avrebbero dovuto gravare su esso ricorrente esclusivamente nei limiti del loro collegamento con l’amministrazione e la liquidazione dei beni garantiti.

La censura di violazione di legge (non quella relativa al vizio di motivazione, improponibile alla stregua della normativa all’epoca vigente) è fondata.

Osserva al riguardo il Collegio che il tribunale, dopo aver ritenuto incontestata la questione relativa all’addebito al creditore ipotecario delle spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato, ha individuato nel reclamo due profili di problematicità, di cui il secondo subordinato al primo, rispettivamente consistenti: a) nell’imputabilità o meno di una quota delle spese generali della procedura anche al ricavato della vendita del bene ipotecato; b) nella individuazione del relativo criterio di determinazione, nell’ipotesi di risposta positiva all’interrogativo prospettato sub a).

Lo stesso Tribunale, delineata dunque la questione nei termini indicati, ha poi ritenuto che parte delle spese della procedura dovessero gravare anche sul bene ipotecato (così rispondendo affermativamente all’interrogativo sub a), precisando inoltre, per la questione sub b), che al creditore ipotecario avrebbero dovuto essere addebitati i costi della gestione della procedura affrontati nel suo interesse, secondo un principio di proporzionalità (tra il ricavato della liquidazione dell’immobile ipotecato e quello della liquidazione degli altri beni) nel caso di impossibile individuazione di un differente criterio di ripartizione.

A seguito di tale premessa il tribunale aveva dunque rigettato il reclamo contro il piano di riparto predisposto dal curatore del fallimento, secondo il quale dal ricavato della vendita del bene ipotecato, pari a Euro 1.650116,06, dovevano essere detratte: 1) la quota relativa al compenso del curatore (pari a Euro 72.033,53); 2) le spese specifiche relative all’immobile ipotecato (pari a Euro 274.688,94); 3) la quota delle spese generali di gestione (pari a Euro 260.556,25).

La ricorrente non ha sollevato alcuna censura in ordine alla disposta detrazione dell’ importo sub 2), concordando sul fatto che sul bene ipotecato dovessero gravare anche le spese specifiche di conservazione di quest’ultimo; non ha neanche contestato l’astratta riferibilità a suo carico, quale creditore ipotecario, delle spese sostenute per il compenso del curatore (sub 1), pur ritenendone tuttavia errata la relativa quantificazione per la parte attribuita (non dunque quella complessivamente determinata); ha viceversa lamentato l’addebito pro quota delle spese generali di gestione (sub 3), che al contrario a suo dire non avrebbero potuto essere imputate anche al creditore ipotecario.

Sul punto per vero il tribunale aveva precisato, come considerazione di carattere generale e preliminare, che “il ricavato della vendita dell’immobile posto a garanzia non possa essere decurtato da quei costi che siano stati affrontati anche nell’interesse dell’ipotecario”, con l’ulteriore conseguenza che “il concorso alle spese andrà pertanto escluso per le attività non funzionali anche all’interesse del creditore con privilegio sull’immobile”, precisazione che appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

In proposito è stato infatti affermato: a) per quanto riguarda il compenso del curatore, che questo va determinato ponendo comparativamente a raffronto l’attività da lui svolta nell’interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all’interesse dei creditori garantiti (C. 97/5104); b) per quanto concerne la ripartizione delle spese in prededuzione sul ricavato della vendita dei beni ipotecati, che queste devono gravare anche sul detto ricavato, in misura corrispondente all’utilità – anche solo sperata – del creditore garantito (C. 06/13672, C. 06/2329, C. 71/3015).

Tuttavia il tribunale, dopo la sopra richiamata e condivisibile premessa e l’ulteriore corretta precisazione che, nel caso di impossibile valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche che sarebbero state necessarie per la liquidazione del bene ipotecato, “sarà inevitabile il ricorso ad un criterio proporzionale” tra il ricavato delle due liquidazioni (dell’immobile ipotecato e degli altri beni), ha poi ritenuto che tale criterio dovesse essere applicato “in mancanza di certezze in merito all’inutilità, per l’ipotecario, di alcune delle spese rientranti in quelle globali”, così ribaltando il parametro valutativo indicato da questa Corte, secondo cui al fine indicato occorre fare riferimento non già alla mancata certezza in ordine all’inutilità delle spese sostenute dalla procedura, ma all’accertata utilità delle stesse per il creditore garantito.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, perchè determini la quota del compenso del curatore e delle spese generali della procedura imputabile al creditore ipotecario sulla base del criterio dell’utilità da esse ricavato sopra delineato.

Il tribunale provvederà infine anche alla liquidazione delle spese generali del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA