Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1150 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 21/01/2020), n.1150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto ai n. 22982/2016 R.G. proposto da:

M.G., rappresentata da M.D.C.C. nella

qualità di amministratore di sostegno, autorizzato al giudizio dal

giudice tutelare del Tribunale di Pescara con decreto (OMISSIS) ex

art. 374 c.c., n. 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio

Timoteo, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2 presso la

Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli

infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vito Zammataro,

Giandomenico Catalano e Andreina Amato, con domicilio eletto in

Roma, via IV Novembre, n. 144;

– controricorrente –

U.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il 9

marzo 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv. Antonio Timoteo e Andreina Amato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Fresa Mario, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del primo motivo, assorbito il secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara U.D., che in sede penale aveva patteggiato la pena innanzi al Tribunale penale di Chieti, e la Cassa di Previdenza e Assicurazione degli Sportivi – Sportass, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’omicidio colposo del marito D.C.M., avvenuto durante una battuta di caccia.

Il Tribunale rigettava la domanda proposta, compensando tra le parti le spese di lite.

La decisione veniva impugnata dall’attrice con atto di citazione notificato ad entrambi gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.

La Sportass restava contumace.

La Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame nei confronti dell’ U., condannandolo al pagamento in favore della M. della somma complessiva di Euro 182.784,77 per danno non patrimoniale ed Euro 1.590,69 per danno patrimoniale, oltre alle spese processuali. La Corte d’appello dichiarava, invece, inammissibile l’appello nei confronti della Sportass, rilevando che l’ente era stato soppresso con il D.L. n. 159 del 2007, convertito con L. n. 22 del 2007, entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 ottobre 2007. Poichè, con decorrenza dalla medesima data, in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale era subentrato l’I.N.P.S. e in quelli relativi al ramo assicurativo era subentrato l’I.N.A.I.L., era nei confronti del successore ex lege che l’atto d’appello avrebbe dovuto essere notificato Contro tale decisione la M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati da successive memorie. L’I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c. Ma, in considerazione del carattere di novità e del rilievo nomofilattico delle questioni di diritto prospettate, con ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2019 ne è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’I.N.A.I.L. ha depositato memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., in relazione al D.L. n. 159 del 2007, art. 28 convertito dalla L. n. 22 del 2007.

La censura si rivolge al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile il gravame proposto nei confronti della Sportass, in quanto notificato al procuratore della stessa costituito in primo grado, anzichè del successore ex lege I.N.A.I.L. In particolare, sostiene la ricorrente che, anche nelle ipotesi di soppressione di un ente pubblico e successione per legge di un altro ente pubblico nei rapporti giuridici pendenti, debba applicarsi l’art. 300 c.p.c., sicchè la necessità di notificare l’atto d’appello al successore sorgerebbe solo qualora il procuratore costituito della parte dichiari in udienza l’evento interruttivo o lo notifichi alle altre parti. Poichè la soppressione della Sportass era avvenuta in pendenza del giudizio di primo grado, ma il suo procuratore non aveva dichiarato l’evento interruttivo, in forza dell’ultrattività della procura e della stabilizzazione dei poteri di rappresentanza, la notifica dell’atto di appello poteva essere validamente effettuata al medesimo procuratore, anzichè all’ente succeduto nel rapporto assicurativo.

1.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

A sostegno delle ragioni della ricorrente sembrerebbe militare il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467).

Occorre considerare, tuttavia, che la citata sentenza non è direttamente calzante nel caso in esame, in quanto relativa all’ipotesi del decesso di una persona fisica.

Pur ipotizzando che la soppressione ex lege di un ente pubblico e la conseguente successione di un altro ente nei rapporti giuridici pendenti sia equiparabile ad un fatto interruttivo, quale la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, occorre considerare che la “conoscenza aliunde” cui fanno riferimento le Sezioni Unite è una conoscenza di fatto dell’evento interruttivo, tipica delle vicende che riguardano le persone fisiche. Nell’ipotesi in questione, invece, l’avvicendamento fra i due enti è avvenuto in forza di un provvedimento di legge (D.L. n. 159 del 2007, convertito con L. n. 22 del 2007), la cui conoscenza e vincolatività è determinata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 10 preleggi). Per effetto della successione ex lege dell’INAIL alla Sportass, l’avvocato di quest’ultima ha quindi automaticamente e definitivamente perso il potere rappresentativo della originaria parte in causa, oramai soppressa, mentre l’INAIL, succeduto nel diritto controverso, si avvale della propria Avvocatura.

2.1 Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., nonchè della L. n. 157 del 1992, art. 12 e degli artt. 102 e 31 c.p.c.

La censura si rivolge nei confronti della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda nei confronti dell’ U. desse luogo ad una causa scindibile da quella proposta contro la Sportass. In particolare, osserva la ricorrente che ella aveva azione diretta nei confronti dell’ente assicuratore, perchè prevista dalla L. n. 157 del 1992, art. 12 in tema di attività venatoria. Trattandosi di azione omologa a quella prevista, nell’ambito della responsabilità civile per circolazione di autoveicoli, dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144 dovrebbe applicarsi il medesimo criterio secondo cui l’assicuratore e chiamato in giudizio unitamente al responsabile del danno e sarebbe, dunque, un litisconsorte necessario.

2.2 Il motivo è fondato.

La L. n. 157 del 1992, art. 12, comma 10, così dispone “in caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza”.

La disposizione non contiene alcun esplicito riferimento alla necessità del litisconsorzio necessario fra il danneggiante e l’assicuratore, prevedendo soltanto l’azione diretta del danneggiato nei confronti di quest’ultimo.

Tuttavia, una volta evocati in giudizio sia il danneggiante sia l’assicuratore, fra i due si instaura un litisconsorzio necessario quantomeno di natura processuale, al pari di quanto avviene nel caso di chiamata in garanzia. Consegue l’inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c. e la necessità, per l’attore che impugna la sentenza a sè sfavorevole, di evocare nel giudizio di appello oltre che il danneggiante anche l’assicuratore (v. Sez. 3, Ordinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 – 01).

Tale principio, peraltro, si pone sulla scia di quanto ritenuto dalle Sezioni unite in tema di litisconsorzio in materia assicurativa, sebbene in quel caso l’impugnazione fosse stata esperita esclusivamente dall’assicuratore chiamato in causa in primo grado (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 – 01).

Pertanto, una volta rilevata l’inefficacia della notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito in primo grado per la Sportass, non più munito di poteri rappresentativi dell’ente succeduto ex lege nel rapporto, la Corte d’appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame in parte qua, bensì ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL, litisconsorte processuale dell’ U. (regolarmente vocato in appello).

3. In conclusione, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello che, conformandosi al principio di diritto sopra enunciato, dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL. Il giudice di merito provvederà pure sulle spese legali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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