Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1150 del 21/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 1150 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 21/01/2014
SENTENZA
sul ricorso 26319-2010 proposto da:
SABBI WOLFRAMO C.F. SBBWFR35H28H501F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo
studio dell’avvocato CIAFFI ONOFRIO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2784
contro
ANAS S.P.A. C.F. 80208450587, (Già Ente NAzionale per
h i’veAtete
c-Cc”tezAet
le Strade ANAS), in persona del \legale ra resen
/pro tempored(gréttivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE, 6, presso lo studio
.
legale D’ERCOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PALOMBI NICOLA, giusta delega in atti;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 3310/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/08/2010 R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
estsinzione del giudizio per rinuncia.
3934/2008;
•
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Sabbi Wolframo, già dipendente della società ANAS s.p.a., ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3310/10 della Corte d’appello di Roma
del 12.4.2010-19.8.2010.
La società ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza gli eredi del ricorrente, deceduto nelle more del
giudizio di cassazione – Elsa Trinchese, Gabbriele Sabbi, Annalisa Sabbi -e la
17.9.2013. Pertanto con atto in data 19.9.2013 gli eredi del ricorrente hanno
rinunciato al ricorso con compensazione delle spese di lite. La società resistente ha
aderito alla rinuncia.
2. In ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso va dichiarata l’estinzione del
processo con compensazione delle spese, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia; compensa tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013
Il Consigliere
Il Presidente
società hanno conciliato la lite con atto di conciliazione in sede sindacale del