Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1150 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1150 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

Data pubblicazione: 21/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 26319-2010 proposto da:
SABBI WOLFRAMO C.F. SBBWFR35H28H501F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo
studio dell’avvocato CIAFFI ONOFRIO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2784

contro

ANAS S.P.A. C.F. 80208450587, (Già Ente NAzionale per

h i’veAtete

c-Cc”tezAet

le Strade ANAS), in persona del \legale ra resen
/pro tempored(gréttivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE, 6, presso lo studio

.

legale D’ERCOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PALOMBI NICOLA, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3310/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/08/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
estsinzione del giudizio per rinuncia.

3934/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Sabbi Wolframo, già dipendente della società ANAS s.p.a., ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3310/10 della Corte d’appello di Roma
del 12.4.2010-19.8.2010.
La società ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza gli eredi del ricorrente, deceduto nelle more del
giudizio di cassazione – Elsa Trinchese, Gabbriele Sabbi, Annalisa Sabbi -e la

17.9.2013. Pertanto con atto in data 19.9.2013 gli eredi del ricorrente hanno
rinunciato al ricorso con compensazione delle spese di lite. La società resistente ha
aderito alla rinuncia.

2. In ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso va dichiarata l’estinzione del
processo con compensazione delle spese, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia; compensa tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013
Il Consigliere

Il Presidente

società hanno conciliato la lite con atto di conciliazione in sede sindacale del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA