Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 115 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12102-2012 proposto da:

COOPERATIVA EDILIZIA SPELLA ALPINA ARL (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SERGIO ALFANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI

LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI COSTANZA in virtù di

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Iacono Quarantino Giuseppe per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F., quale erede di B.M., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la odierna ricorrente deducendo che in data (OMISSIS) la propria dante causa, rappresentata sempre dall’attore, aveva concluso con la Stella Alpina una scrittura privata con la quale si obbligava alla permuta di un’area edificabile di sua proprietà sita in (OMISSIS), a fronte dell’attribuzione di tre appartamenti della superficie di mq. 120 ciascuno da realizzare sull’area trasferita.

Successivamente, con atto del 23 aprile 1992 veniva formalizzata la vendita dell’area in favore della società per un corrispettivo dichiarato di L. 130.000.000, ma con scrittura coeva le parti si davano atto che la vendita era simulata e che non erano stati modificati gli impegni di cui al primo accordo.

Tuttavia, sebbene il primo appartamento dovesse essere consegnato entro due anni e tre mesi dalla data del 22/7/1994 e gli altri due entro due anni dalla fine dei lavori, era stato consegnato solo un appartamento e peraltro in ritardo.

Con la domanda chiedeva quindi accertarsi l’intervenuta conclusione di una permuta, previo accertamento della simulazione della compravendita, dichiarando che la Stella Alpina era tenuta a trasferire gli appartamenti come concordato, ovvero che fosse condannata al risarcimento del danno in caso di impossibilità di trasferimento.

Si costituiva la convenuta, ed oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di C.T., all’epoca amministratore della cooperativa, che in tale veste aveva concluso l’accordo con la B., affinchè fosse accertata la sua responsabilità, ed al fine di essere tenuta indenne da eventuali conseguenze risarcitorie, con la conseguente condanna a tenere indenne il patrimonio sociale.

Con la sentenza non definitiva del 14/3/2003 n. 163, il Tribunale dichiarava la giurisdizione del G.O. e dichiarava che la vendita intercorsa tra le parti era simulata, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni.

Con la successiva sentenza definitiva n. 608 del 22/10/2009, la domanda attorea era accolta, con la condanna della cooperativa al pagamento della somma di Euro 11.040,00 a titolo di danni oltre interessi legali dal giugno 1996 al pagamento, nonchè al controvalore di due appartamenti pari ad Euro 329.280,00, ed al pagamento della somma necessaria ad estinguere la quota di mutuo e l’ipoteca gravanti sull’immobile già consegnato.

Infine, rigettava le domande riconvenzionali della Stella Alpina sia verso l’attore che verso il C..

A seguito di appello avanzato dalla società, e di appello incidentale proposto dal C., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 194 del 3 febbraio 2012 rigettava entrambi i gravami.

Dopo avere confermato la giurisdizione del G.O., in quanto la vicenda esulava dalla fase pubblicistica di assegnazione degli immobili della cooperativa, trattandosi di controversia legata ad una fattispecie eminentemente privatistica, disattendeva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Cooperativa nei riguardi della pretesa del B., osservando che era generica in quanto non indicava con precisione il dies a quo di decorrenza, ma altresì perchè non era provata la qualità di socio del B..

Quanto alla prova di una volontà diversa rispetto a quella risultante dalla scrittura privata invocata dall’attore, riteneva che la prova del pagamento del prezzo non poteva emergere dalle scritture contabili della società, in quanto al B. non poteva assegnarsi la qualità di imprenditore ai fini degli artt. 2709 e 2710 c.c..

L’autenticità della scrittura poi non era stata tempestivamente disconosciuta dalla società, il che rendeva irrilevanti le prove richieste, peraltro senza indicare nemmeno i nominativi dei testi da escutere.

Nel merito reputava confermata la qualificazione in termini di simulazione di un contratto di permuta della vicenda negoziale intercorsa tra le parti, così come comprovata dalla controdichiarazione redatta contestualmente alla vendita simulata.

In merito però alla deduzione circa la riduzione dell’indice di edificabilità, che doveva ripercuotersi sull’entità della prestazione dovuta dalla società, sosteneva che non vi era prova di una ricaduta di tale circostanza sul numero e sulla tipologia degli appartamenti, non essendo nemmeno stata richiesta una CTU necessaria per verificare il numero degli alloggi a seguito della variazione della cubatura.

Quanto al rigetto della domanda ex art. 2392 c.c. proposta nei confronti del C., riteneva che le allegazioni circa le condotte che denotavano una responsabilità del terzo erano state tardivamente effettuate solo in grado di appello, sicchè delle stesse non poteva tenersene conto.

Del pari corretto si palesava il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Stella Alpina nei confronti dell’attore, relativa al concorso delle somme pagate dalla società per l’unità immobiliare già consegnata, in quanto era priva di riscontro probatorio oltre che generica.

L’appellante principale si era doluta anche dei criteri di liquidazione dei danni in favore del B., ma sul punto la Corte palermitana osservava che le deduzioni non erano state poste a fondamento di una specifica richiesta di riforma della sentenza, risultando comunque prive di fondamento, tenuto conto che il danno subito andava determinato con valori attualizzati alla data della liquidazione, come appunto operato dal CTU.

Del pari condivisibile appariva la soluzione di far decorrere gli interessi sulle somme dovute a titolo risarcitorio con decorrenza della data dell’inadempimento.

In ordine alla maggiore superficie dell’immobile consegnato rispetto a quanto previsto in contratto, rilevava che la differenza in denaro richiesta dalla cooperativa non aveva costituito oggetto di domanda in primo grado e che anche il maggior costo per la liberazione dall’ipoteca, in ragione della maggiore superficie con era documentato.

Infine era disatteso l’appello incidentale del C. concernente il difetto di legittimazione del Commissario liquidatore (essendo in atti la copia della delibera assembleare che autorizzava la domanda di garanzia proposta) nonchè il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione (posto che il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. non poteva che decorrere dalla data di conoscenza del fatto dannoso e non dalla data in cui il terzo era cessato dalla carica).

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha proposto ricorso la Stella Alpina s.c.a.r.l. sulla base di dodici motivi.

B.F. ha resistito con controricorso.

C.T. non ha svolto difese in questa fase.

Il controricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per non avere parte ricorrente depositato unitamente al ricorso copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica.

Infatti, sebbene sia parte ricorrente che controricorrente diano atto nei loro scritti difensivi che la sentenza gravata è stata notificata in data 6/03/2012, data in relazione alla quale è stato proposto il ricorso al fine di ottemperare al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., non risulta depositata la detta copia autentica, nè la stessa si rinviene nella produzione del controricorrente, il che esclude che possa avere rilievo nella fattispecie la questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza del 21 gennaio 2016 n. 1081, che concerne specificamente l’ipotesi in cui, la copia autentica sia versata in atti da altra parte diversa dal ricorrente.

2. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre nulla deve disporsi a tal proposito nei confronti dell’intimato C.T., che non ha svolto difese in questo grado.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione Civile, 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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