Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11499 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 17969/2020 proposto da:

I.M., nato in (OMISSIS)Pakistan(OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Giuseppe Perricone, per

procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, cod. fisc. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2020 della Corte di appello di

Caltanissetta, depositata il 13 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO

che nel quinto motivo di ricorso, recante censura alla sentenza di appello impugnata nella parte in cui confermò il diniego di accertamento dei presupposti per la concessione al ricorrente della protezione umanitaria, è implicata la seguente questione di diritto, di massima particolare importanza, il cui esame è stato rimesso alle Sezioni Unite della Corte con ordinanza n. 28316 del 2020: “configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”;

che è dunque quanto mai opportuno rinviare la decisione sul ricorso a tempo successivo alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite su tale questione di diritto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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