Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11499 del 12/05/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.H. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. CANTORE 5, presso l’avvocato PONTECORVO MICHELE, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BIOSYSTEM ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI
5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato AMPLATZ HARTWIG, giusta procura a margine del
ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
BOLZANO, depositata il 24/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato PONTECORVO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato COGLITORE, con delega, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di titolo esecutivo rappresentato da assegno bancario protestato n. (OMISSIS) tratto da H.V. il (OMISSIS) sulla Cassa di Risparmio di Bolzano per l’importo di L. 79.000.000, la creditrice Biosystem Italia s.r.l. intimò precetto notificato il giorno 8 gennaio 1997 e quindi avviò l’esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Bolzano, su bene di intavolata proprietà della debitrice.
Quest’ultima propose opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, con atto 10 gennaio 1997 eccependo che il modulo dell’assegno, sottrattole in bianco in circostanze oscure, era stato compilato a macchina e recava firma apocrifa, che infatti disconobbe producendo a sostegno una perizia grafica.
Eccepì comunque l’infondatezza dell’avversa pretesa, riferendo che d’aver intrattenuto con la Biosystem per soli due mesi un rapporto di collaborazione, cessato sin dal 23.7.95.
La società creditrice si costituì e chiese la verificazione della scrittura disconosciuta. Nel merito imputò il proprio credito a corrispettivi indebitamente incassati dalla V. e non versati.
Espletata consulenza grafica che accertò che la firma di traenza apposta in calce al titolo era autografa, il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 495/2003, respinse l’opposizione.
La decisione, impugnata dalla V. innanzi alla Corte d’appello di Trento – sezione staccata di Bolzano – è stata confermata con sentenza n. 22 depositata il 24 gennaio 2005 e notificata il 20 maggio 2005, che, per quel che ancora rileva ha sostenuto che i risultati della c.t.u., rinnovata in sede di gravame, confermano in maniera univoca l’autenticità della firma di traenza dell’assegno.
Avverso questa sentenza H.V. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base ad unico articolato mezzo resistito dalla società intimata con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva a mente dell’art. 378 c.p.c…
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia violazione dell’art. 196 c.p.c., ed ascrive alla Corte territoriale di non aver preso in considerazione i rilievi critici mossi alla relazione del consulente tecnico, alle cui conclusioni ha prestato incondizionata adesione condividendone l’articolato percorso argomentativo con ricorso a mere clausole di stile ed omettendo di motivare a riguardo.
Richiama le osservazioni alla c.t.u. depositate all’udienza del 21.7.2004 che esponevano i rilievi del proprio consulente – prof. A. -, secondo cui la Dott.ssa S., ausiliare nominata in sede di gravame: 1.- aveva condiviso il risultato cui era pervenuto il primo c.t.u., seppur sulla base di diverso metodo d’indagine; 2.- aveva preso in esame atti trasmessi via fax il 17.5.2004 contenenti firme anonime e prive di data; 3.- aveva utilizzato le firme messe a disposizione dal suo consulente alle pagg. 8 e 9 della relazione di quest’ultimo, giudicandole però di scarsa chiarezza. In conclusione, aveva condotto la sua indagine sugli stessi atti esaminati dal precedente c.t.u., senza procedere all’integrazione, demandatale in sede di conferimento dell’incarico.
Ne ripropone specificamente il contenuto lamentandone omessa valutazione da parte dell’organo giudicante seppur avesse disposto la rinnovazione dell’indagine proprio sulla scorta dei rilievi critici illustrati dai consulenti di parte.
La società resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza.
La decisione impugnata appare immune dal vizio denunciato. Ha dato atto che il c.t.u. – Dott.ssa B. -:
ha illustrato nella sua relazione ampiamente ed esaurientemente il metodo d’indagine seguito;
ha rivisitato criticamente il risultato dell’indagine del prof. Z., nominato dal Tribunale, alla luce dei rilievi mossi dal prof. A., consulente di fiducia della, convenuta;
ha completato ed integrato gli accertamenti già eseguiti sulla base del bagaglio documentale arricchito dalle ulteriori acquisizioni messe a disposizione dal consulente della convenuta, pervenendo a risultato non smentito dalle osservazioni tecniche prospettate da quest’ultimo;
ha spiegato la divergenza riscontrata tra le numerose ulteriori sottoscrizioni rilasciate dalla V. in altra circostanza, evidenziando la predisposizione di quest’ultima ad una variabilità grafica, tradita proprio dai documenti pacificamente genuini procurati dal prof. A..
Emerge da questo argomentato tessuto motivazionale che l’organo di gravame ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico in ragione del fatto che la nuova indagine, eseguita in sede impugnatoria, ha tenuto conto dei rilievi critici mossi dal consulente della V., ed il suo risultato esprime la sintesi dell’esame di tutte i documenti allegati, anche di quelli la cui produzione non sarebbe stata ammissibile perchè eseguita dalla stessa parte anzidetta irritualmente. Tale esposizione esaurisce l’obbligo della motivazione dell’organo giudicante, che risulta assolto mediante la puntuale indicazione delle fonti di convincimento e senza necessità della specifica confutazione di ciascuna contraria osservazione critica dedotta dal consulente di fiducia dell’odierna ricorrente. I rilievi, ai quali quest’ultima, che ne ripropone il contenuto in ricorso, correla il vizio d’omessa valutazione, sono stati evidentemente disattesi per implicito dal giudice d’appello, poichè sono incompatibili con gli argomenti che sostengono la relazione del consulente d’ufficio che suddetto organo ha espressamente dichiarato di condividere ed ha effettivamente condiviso.
La loro dettagliata reiterazione tende in sostanza a sollecitare a questa Corte non già lo scrutinio sul vizio denunciato ma piuttosto il riesame degli elementi evidenziati, già valutati dal consulente tecnico e ritenuti irrilevanti dal giudice d’appello, che si risolvono in mere allegazioni difensive, in relazioni alle quali il vizio denunciato non è neppure configurabile (per tutte Cass. n. 8355/2007).
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010