Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11499 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28399-2016 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 93

INT. 29, presso lo studio dell’avvocato MARIO CALIGIURI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINA AVIGLIANO;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 22953/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

di ROMA, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTON ELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che con ordinanza n. 22953/2016 questa Corte, pronunziando sul ricorso proposto da N.S., in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinviato per la decisione alla “Corte di appello di Firenze, in diversa composizione”;

2.1 che N.S. chiede la correzione della decisione nella parte in cui ha disposto il rinvio alla “Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione” evidenziando che la sentenza cassata era stata emessa dal Tribunale di Firenze;

Considerato:

che la istanza di correzione è fondata in quanto il ricorso sul quale ha pronunziato la ordinanza della quale è chiesta la correzione, ha impugnato la sentenza n. 42 /2014 emessa dal Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6;

che, pertanto, la indicazione, quale giudice del rinvio, della Corte di appello di Firenze in diversa composizione, risulta frutto di mera svista nella redazione del provvedimento;

che sussistono, pertanto, le condizioni per farsi luogo alla richiesta correzione.

PQM

la Corte accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone la correzione della parte motiva e del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 22953/2016, mediante sostituzione dell’espressione “alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione” con l’espressione “al Tribunale di Firenze, in diversa composizione”. Nulla spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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