Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11498 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20774-2020 proposto da:

O.A., rappresentato e difeso dall’avv. LORENZA DE BONI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 837/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza comunicata il 18.12.2018 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da O.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Interponeva appello l’ O. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 837/2020, rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.A. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il quarto motivo di ricorso, che ad avviso del Collegio merita di essere esaminato prima degli altri, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, perchè la Corte di Appello non avrebbe condotto il giudizio comparativo tra la sua condizione, in Italia ed in patria. In particolare, ad avviso del ricorrente la Corte lagunare non avrebbe considerato sufficiente a dimostrare il radicamento nel tessuto socio-economico italiano il pur rilevante grado di integrazione conseguito dall’ O., articolato in frequenza di corsi di lingua, attività di volontariato e possesso di uno stabile rapporto di lavoro.

La Corte di Appello afferma in effetti, con una proposizione formulata in termini assoluti, che “Se si valorizzasse il mero ottenimento di un contratto di lavoro come motivo che giustifica la tutela umanitaria, si finirebbe per ratificare un comportamento illecito, in danno degli stranieri che cercano lavoro nel rispetto dei canali consentiti”.

Con ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11/12/2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.

Poichè il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la medesima questione, avendo il ricorrente dedotto di essere meritevole della protezione umanitaria invocata in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto in Italia proprio in funzione del livello di integrazione socio-lavorativa conseguita in Italia, ritiene il Collegio necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

PQM

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa dalla Sesta Sezione al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, con ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11/12/2020.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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