Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11498 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18869-2019 proposto da:

Y.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 3095/2019 depositato il 10-05-2019 il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso di Y.S., cittadino del Ghana, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè falsamente accusato di aver ucciso il vicino di casa del suo datore di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

2.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Con il secondo motivo lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Deduce che il Giudice del merito, nonostante la citazione, in ricorso, di plurime fonti informative, ha omesso di valutare la situazione politica del Ghana. Ad avviso del ricorrente, la vicenda narrata, per quanto lontana dai canoni comportamentali della civiltà occidentali, appartiene ad una prassi di vita del mondo tribale nel quale il valore della persona è del tutto secondario rispetto a faide familiari, interessi economici, liti e mortali ritorsioni. Rimarca il ricorrente che, secondo la giurisprudenza dello stesso Tribunale di Torino, “qualora fosse costretto a rientrare nel paese di origine sarebbe nuovamente immesso in un mondo ed in contesto che racchiude in sè i semi della vendetta”. Adduce inoltre il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di concedergli quanto meno la protezione umanitaria, in considerazione del suo documentato percorso di integrazione. Inoltre, nella parte intitolata sintesi dei motivi, censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale, assumendo che “anche tale punto del decreto appare frutto di una insufficiente poichè sono evidenti le difficoltà comunicative di chi è formato in miseri villaggi o in città disastrate o all’interno di famiglie lacerate da odi che finiscono per allargarsi e radicarsi in tutta la società”.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Quanto alla denuncia, comune ad entrambi i motivi, del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato nel 2012- il decreto impugnato è stato depositato il 10-5-2019 -, la censura di cui trattasi è inammissibile in quanto formulata secondo il paradigma previgente del vizio motivazionale.

3.2.Le doglianze, anche nella parte in cui si denuncia la violazione di legge (primo motivo), sono, in ogni caso e sotto altro profilo, inammissibili per la loro estrema genericità, atteso che non contengono specifici richiami alla ratio decidendi del decreto impugnato e neppure sono pertinenti alla vicenda personale del richiedente, alla quale sono estranei “faide familiari, interessi economici, liti e mortali ritorsioni” (pag.n. 2 ricorso), considerata la ragione di fuga dal Paese dal medesimo allegata (falsa accusa di omicidio di un vicino di casa del suo datore di lavoro).

3.3. Ugualmente del tutto generica e inammissibilmente diretta ad una ricostruzione fattuale difforme da quella motivatamente effettuata dai Giudici di merito (Cass. n. 30105/2018) è la doglianza relativa alla situazione generale del Ghana. Al riguardo va peraltro rimarcato che nel decreto impugnato si legge (pag.n. 6) che il ricorrente non ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C). Detta affermazione non è stata censurata, nè, per quanto occorra, sono indicate dal ricorrente le fonti di conoscenza che assume di aver citato in primo grado e da cui dovrebbe desumersi una diversa condizione del Paese (pag.n. 4 ricorso).

3.4. In ordine al diniego della protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, parimenti non è minimamente specificata in ricorso quale sia la condizione di vulnerabilità del ricorrente, che è stata esclusa con motivazione adeguata dal Tribunale, e non sono indicati i fatti il cui esame risulterebbe omesso, anche a voler interpretare la denuncia del vizio motivazionale (secondo motivo) ritualmente formulata secondo il paradigma vigente, mentre il fattore di integrazione sociale e lavorativa diventa recessivo in assenza di vulnerabilità (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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