Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11496 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14397-2019 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE I

NTERN AZI ON ALE DI FIRENZE, SEZIONE DISTACCATA DI PERUGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 139/2019 della CORTI’. D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.M.L., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Perugia che ha dichiarato tardivo e, quindi, inammissibile il suo gravame proposto con citazione, notificata il 30.4.2018, avverso l’ordinanza del tribunale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’appello non è stato introdotto (come avrebbe dovuto) con ricorso ma con atto di citazione, forma che deve ritenersi consentita (cfr. Cass. SU n. 28575 e 29506 del 2018), essendo stata la citazione tempestivamente notificata l’ultimo giorno utile, in data 30.4.2018 (lunedì), nel rispetto del termine – scadente sabato 28 aprile 2018 e, quindi, prorogato al lunedì 30.4.2018, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 5 – di trenta giorni dalla comunicazione dell’impugnata ordinanza del Tribunale in data 29.3.2018.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, cui si demanda la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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