Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11495 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 12/05/2010), n.11495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G.

BELLI 60, presso l’avvocato COLANTONI LUCIANA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELLI FRANCESCO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ANCOR ITALIA S.R.L., già SCHMALBACH LUBECA ITALIA S.P.A. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso

l’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STORTI DANIELE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. COLANTONI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 27/01/1993, FARINI FAIN S.R.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro la Cassa di Risparmio di Pesaro S.p.A., opponendosi al Decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Pesaro in data 30/12/1992, nei suoi confronti, per l’importo di L. 61.910.454, per scoperto di conto corrente, a seguito di addebito dell’importo di un assegno bancario, dall’opponente negoziato, e che era stato sottratto, nelle more della trasmissione all’istituto trattario (Banco di Napoli). Chiedeva la FARINI FAIN S.R.L. la revoca de predetto decreto e il riaccredito delle somme addebitate.

Costituitosi regolarmente i contraddittorio, la banca convenuta chiedeva rigettarsi l’opposizione, sostenendo che nessuna responsabilità poteva ad essa imputarsi.

Con sentenza del 18/04/2001, il Tribunale di Pesaro revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Cassa di Risparmio di Pesaro a riaccreditare a favore dell’opponente la somma di L. 53.021.500.

Proponeva appello la Banca delle Marche S.p.A., succeduta alla Cassa di Risparmio di Pesaro, ribadendo l’assenza di ogni responsabilità al riguardo.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 8/04-11 /5/2004, rigettava l’appello.

Propone ricorso per Cassazione la Banca delle Marche S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la AMCOR Italia srl (già Schmalbach Lubeca Italia spa, già FARINI FAIN S.R.L.) che pure propone ricorso incidentale.

La Banca delle Marche S.p.A. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, la Banca delle Marche S.p.A. lamenta violazione e falsa applicazione di “norme di diritto” e difetto di motivazione della sentenza impugnata, là dove questa, pur riconoscendo che l’assegno in questione era stato trasmesso con mezzo (plico raccomandato) idoneo allo scopo, aveva affermato che il rischio di sottrazione ad opera di ignoti gravava sulla banca, quale rischio di impresa.

Il motivo è infondato e va rigettato, anche se, sul punto, va parzialmente corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 18543 del 2006), con il trasferimento dell’assegno alla banca per l’incasso, il correntista conferisce ad essa un mandato all’incasso stesso. La banca, quale operatore professionale, deve eseguire l’incarico con la dovuta diligenza, e grava su di essa l’onere della prova al riguardo (Cass. n. 16299 del 2009). Nessuna prova ha fornito al riguardo la banca; al contrario emerge un comportamento caratterizzato da negligenza ed incuria: l’invio di un assegno di rilevante importo, a mezzo di un semplice plico raccomandato, senza possibilità alcuna di sorveglianza della spedizione.

La reiezione del motivo produce l’assorbimento del ricorso incidentate, da intendere come condizionato, ove appunto si contestava l’affermazione del Giudice a quo circa l’idoneità del mezzo di trasmissione utilizzato.

Con altro motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione, là dove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente un ulteriore profilo di responsabilità della banca, nel ritardo con cui essa comunicò al correntista la sottrazione del titolo.

Anche tale motivo appare infondato, e va rigettato.

Ai sensi dell’art. 1710 c.c. e segg., tra gli obblighi del mandatario ( e dunque, nella specie, della banca) vi è pure quello di portare tempestivamente a conoscenza del mandante ogni circostanza inerente lo svolgimento del rapporto, secondo diligenza e buona fede (tra le altre, Cass. n. 1764 del 1988). Alla banca competeva dunque l’accertamento dell’avvenuta ricezione del titolo e dell’esito dell’operazione, anche ai fini di un eventuale procedura di ammortamento o di denuncia, con eventuale sequestro penale del titolo.

Non si ravvisa al riguardo motivazione inadeguata o contraddittoria della sentenza impugnata. E’ appena il caso di precisare che i riferimenti temporali, richiamati nel ricorso dalla banca, intesi a dimostrare l’estrema difficoltà, o addirittura l’impossibilità, di comunicare tempestivamente al correntista la sottrazione del titolo, costituiscono profili di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede.

Con altro motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ulteriore vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove essa afferma che la clausola di esonero dalla responsabilità, contenuta nell’art. 10″.

condizioni generali che regolano gli incassi degli assegni era vessatoria e richiedeva specifica sottoscrizione del correntista.

Anche tale motivo appare infondato, e va rigettato.

Con motivazione adeguata e non illogica, la sentenza impugnata richiama la clausola di esonero da responsabilità della banca in materia di incasso dei titoli, e correttamente ne evidenzia la vessatorietà, necessitante la specifica sottoscrizione del cliente, ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Non può considerarsi, in tal senso, il richiamo della banca ad un’ulteriore clausola, contenuta in altro documento (questa specificamente sottoscritta), per cui, in caso di assunzione di incarichi da parte della banca, il correntista accettava le norme e condizioni stabilite dalla banca stessa. Si tratta, all’evidenza, di profilo fattuale, insuscettibile di valutazione in questa sede.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.700,00 comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

 

 

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