Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11494 del 10/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso principale proposto da:

IREN MERCATO S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI DI PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente principale –

sul ricorso successivo proposto da:

LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del

Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7 presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente successivo –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 474/2014 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che il Tribunale di Genova, con separate pronunzie, ha respinto i ricorsi in opposizione proposti da Iren Mercato s.p.a. e da Laboratori Iren Acqua Gas s.p.a., avverso gli avvisi di addebito dell’INPS aventi ad oggetto il pagamento di contributi per cigs, cigo, mobilità e relative sanzioni;

2. che la Corte di appello di Genova, previa riunione degli appelli delle due società, ha confermato le decisioni di primo grado;

3. che per la cassazione della decisione hanno proposto separati ricorsi, sulla base di quattro motivi di identico contenuto, le società;

3.1 che l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ha resistito con tempestivi controricorsi;

3.2. che entrambe le società hanno depositato memoria;

3.3. che i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

4. che il primo motivo di ricorso, con il quale le società, deducendo plurime violazioni di norme di diritto, censurano la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo e il secondo motivo di ricorso, con il quale, deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, per avere ritenuto dovuti i contributi per mobilità, sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. ord. n. 9185 del 2015, sent n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014) la quale ha ripetutamente affermato che le società a capitale misto (tra le quali, per come pacifico, sono annoverabili la società odierne ricorrenti) aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità;

4.1 che, non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

4.2 che, in particolare, come chiarito da Cass. n. 7332 del 2017, ciò che sembra dirimente è che, in ogni caso, abbia o meno natura innovativa il disposto del D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10 asserzione quest’ultima già confutata da precedenti decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e numerose altre, secondo cui non è dato inferire dall’art. 10, su citato e dall’art. 20 D.Lgs. cit. – che definisce il campo di applicazione delle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale senza far riferimento alle imprese a capitale in parte o totalmente pubblico – che in precedenza le società a capitale misto non erano soggette alla contribuzione per cassa integrazione ordinaria e straordinari) -, l’intervento successivo operato dal legislatore con la legge di stabilità del 2015 ha comunque ripristinato il D.Lgs. C.P.S n. 869 del 1947, art. 3 espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 46;

4.3 che, pertanto, dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo contributivo per cassa integrazione guadagli ordinaria e straordinaria delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico;

5. che l’esame delle censure svolte con il terzo motivo di entrambi i ricorsi, motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175 censurandosi la decisione per avere negato il diritto allo sgravio contributivo, preteso ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 67 risulta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi;

5.1. che, invero, il giudice di appello ha escluso, pur in presenza di autorizzazione dell’INPS, il diritto allo sgravio preteso dalle società, per mancanza del relativo presupposto rappresentato dalla situazione di regolarità contributiva, come richiesto dalla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1175 ritenendo irrilevante la pregressa ammissione al beneficio disposta in via amministrativa dall’INPS;

5.2 che le censure delle società, incentrate sull’ insussistenza, in presenza di accertamento non definitivo della situazione di irregolarità contributiva, di cause ostative allo sgravio, appaiono superate dal rigetto dei primi due motivi di ricorso, che ha determinato il definitivo accertamento dell’obbligo contributivo pacificamente non adempiuto dalle odierne ricorrenti e quindi il venir meno del presupposto alla base delle doglianze articolate;

6. che il quarto motivo di ricorso con il quale, deducendosi plurime violazioni di legge, si censura la decisione per avere respinto la domanda di annullamento e/o riduzione delle sanzioni civili nonchè degli interessi e degli accessori, è manifestamente infondato;

6.1. che, invero, il giudice di appello, ha ritenuto dovute le somme aggiuntive nella misura richiesta dall’INPS sul rilievo che le stesse non possono essere elise in ragione di un preteso) contrasto interpretativo sul debito contributivo in quanto rappresentano conseguenza automatica del mancato versamento dei contributi essendo state previste dal legislatore in funzione rafforzativa dell’obbligo e rilevato che neppure sussistevano i presupposti per farsi luogo all’applicazione in misura ridotta, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 essendo tale riduzione espressamente ancorata al pagamento dei contributi nel termine fissato dagli enti impositori, circostanza pacificamente non verificatasi;

6.2. che la statuizione relativa alle sanzioni è conforme al consolidato orientamento di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicchè non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato (Cass. n. 16093 del 2014, n. 20024 del 2008, n. 8324 del 2000, Cass. SS.UU. n. 3476 del 1994) ed escluso, in assenza del presupposto rappresentato dal versamento) dei contributi dovuti, il ricorrere delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni aggiuntive in misura ridotta ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, (ex plurimis Cass. n. 17654 del 2009);

7. che in base alle considerazioni che precedono, applicato l’art. 360-bis c.p.c., n. 1, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;

8. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso di Iren Mercato) s.p.a. e condanna la società ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile il ricorso di Laboratori Iren Acqua Gas s.p.a. e condanna la società ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le società ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA