Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11493 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 30/04/2021), n.11493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9005/2016 proposto da:

ANAS s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con

il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici

domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Impresa L. Geom. G. s.r.l., in liquidazione, nella

persona dei Commissari liquidatori e legali rappresentanti pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Musenga, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale

America, n. 11, giusta procura ad litem in calce al ricorso per

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1434/2016,

depositata il 3 marzo 2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dall’ANAS s.p.a. avverso il lodo arbitrale n. 110/2009, depositato il 23 luglio 2009, con il quale gli arbitri avevano respinto l’eccezione di incompetenza della giustizia arbitrale ed avevano ritenuto tempestive e fondate le riserve iscritte dall’Impresa L. in ragione dell’anomala protrazione dei lavori.

2. A sostegno della decisione impugnata, la Corte di appello di Roma ha ritenuto la competenza arbitrale, rilevando che anche se il contratto di appalto risultava generico nel prevedere che le insorgende controversie restavano disciplinate dalla L. n. 109 del 1994, l’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto prevedeva espressamente la volontà delle parti di deferire in arbitri ogni futura controversia; che tale clausola rinviava espressamente, per quanto riguardava le norme applicabili, alla L. n. 109 del 1994, artt. 31 bis e 32 così come modificata dalla L. n. 216 del 1995 e dalla L. n. 415 del 1998.

3. I giudici di secondo grado hanno, poi, dichiarato inammissibili le censure riguardanti la violazione di norme di diritto perchè attinenti a questioni relative al merito della controversia.

4. L’ANAS s.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’Impresa L. Geom. G. s.r.l., in liquidazione, ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 42 e segg.; della L. n. 109 del 1994, artt. 31 e 31 bis; dell’art. 24 Cost.; degli artt. 807,809,827 e 829 c.p.c.; dell’art. 21 del Capitolato, speciale appalto avente valenza regolamentare, avendo la Corte di appello errato laddove ha affermato che l’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva espressamente la volontà delle parti di deferire in arbitri ogni insorgenda controversia, perchè, essendo l’ANAS s.p.a. società a totale capitale pubblico, le previsioni del capitolato costituivano clausole negoziali soltanto nei limiti in cui erano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale e semprechè la volontà di recepire il contenuto dell’intero capitolato risultasse espressa in maniera esplicita ed univoca.

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 130 e 131; del D.P.R. n. 1063 del 1992, art. 10, del R.D. n. 350 del 1985, artt. 11, 16, 38; dell’art. 829 c.p.c.; la violazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, in relazione alla ritenuta inammissibilità delle questioni relative all’intempestività delle riserve iscritte dall’Impresa.

3. L’Impresa L. Geom. G. s.r.l., in liquidazione, ha sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva, assumendo che l’Impresa costituitasi in giudizio dinanzi alla Corte di appello risultava essere, dalla procura ad litem, la Geom. L. Lavori s.p.a., già Impresa Geom. L. s.p.a., ciò in quanto, prima della proposizione dell’impugnativa avverso il lodo di Anas s.p.a., la Geom. L. S.p.a., con atto per Notar A.L., rep. N. (OMISSIS), aveva conferito alla Geom. L. lavori S.p.a. il ramo d’azienda afferente anche all’appalto della controversia in essere con ANAS.

4. Ciò posto, agli atti del ricorso manca il fascicolo di ufficio del giudizio di merito, la cui acquisizione appare opportuna al fine di verificare l’integrità del contraddittorio nel giudizio di appello.

PQM

la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone che venga acquisito, a cura della cancelleria, il fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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