Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11493 del 15/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 15/06/2020), n.11493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13595-2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N.
38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI RIETI CTG, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI RIETI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 121/2019 del GIUDICE DI PACE di RIETI,
depositata il 22/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
Il Giudice di Pace di Rieti, con ordinanza del 22.3.2019, ha rigettato il ricorso di A.M., cittadino nato in Ghana e trasferitosi in Libia, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rieti in data 6 febbraio 2019.
Egli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con il quale ha fatto presente i pericoli derivanti da un rimpatrio in Libia e l’illegittimità di un rimpatrio in Ghana da cui mancava da quindici anni.
Il Giudice di Pace, premesso che l’Andani era stato attinto da un primo decreto di espulsione in data 8 gennaio 2019, non opposto, ha ritenuto che non sussistevano ragioni di inespellibilità, avendo il questore in data 10 ottobre 2018, su conforme parere della commissione territoriale, rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (perchè condannato in sede penale per il reato di resistenza continuata a pubblico ufficiale e per insussistenza di ragioni di vulnerabilità).
E’ una motivazione conforme a diritto che il ricorrente critica con argomentazioni, con le quali invoca del tutto genericamente il principio di non-refoulement, astratte e avulse dal contenuto del provvedimento impugnato, senza scalfirne la ratio decidendi.
Il ricorso è inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020