Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11493 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14014-2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI

24, presso lo studio il proprio studio, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9964/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che l’Avv. C.P., quale procuratore antistatario di M.A., parte controricorrente nel giudizio instaurato con ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 3437/2005 della Corte d’appello di Roma, ha chiesto la correzione della sentenza n. 9964 del 2009 di questa Corte, per omessa distrazione delle spese di lite in proprio favore;

2. che il Ministero della Giustizia e M.A. sono rimasti intimati;

Considerato:

3. che l’odierno istante nel procedimento definito con la sentenza della quale ha chiesto la correzione ha effettivamente formulato dichiarazione di antistatarietà nel controricorso;

4. che questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (v., tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013);

4.1. che sussiste altresì la legittimazione del procuratore antistatario a promuovere il procedimento di correzione (Cass. n. 3356 del 1999, n. 2207 del 1974);

4.2. che pertanto la richiesta deve essere accolta;.

5. che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. (Cass. n. 10203 del 2009, Cass. SS.UU. n..9438 del 2002).

PQM

La Corte accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 9964/2009 sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione “spese generali”, la seguente locuzione: “Con distrazione in favore dell’Avv. C.P., antistatario”. Nulla spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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