Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11492 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.B.F. e D.B.A., nella qualità di

procuratori generali di M.M.R., rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Laudadio Felice, elettivamente domiciliati nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Alessandro III, n. 6;

– ricorrenti in via principale –

contro

C.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Abbamonte Mario,

elettivamente domiciliato presso Giuseppe Abbamonte in Roma, via

Euclide Turba, n. 18;

– controricorrente –

e contro

C.P. e G.A., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Di Salvo Settimio, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Edoardo Lombardi in Roma, via San Sebastianello, n. 9;

– controricorrenti –

e contro

V.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Vittorio Alongi,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Patrizia Alongi

in Roma, via Lombardia, n. 14;

– controricorrente –

e contro

P.P., R.M. e R.A.,

rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Vittorio Alongi, elettivamente domiciliate

presso lo studio dell’Avv. Patrizia Alongi in Roma, via Lombardia, n.

14;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

F.V. e D.P.S.; U.G.; S.

A.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

V.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Vittorio Alongi,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Patrizia Alongi

in Roma, via Lombardia, n. 14;

– ricorrente in via incidentale –

contro

D.B.F. e D.B.A.;

– intimati –

e nei confronti di:

P.P., R.M. e R.A.;

F.V. e D.P.S.; C.F.;

A.V. e M.L.; C.P. e G.

A.; U.G.; S.A.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

P.P., R.M. e R.A.,

rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Vittorio Alongi, elettivamente domiciliate

presso lo studio dell’Avv. Patrizia Alongi in Roma, via Lombardia, n.

14;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

D.B.F. e D.B.A.;

– intimati –

e nei confronti di

G.T. e V.N.; F.V. e D.

P.S.; C.F.; A.V. e M.

L.; C.P. e G.A.; U.G.;

S.A.;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli in data 29

giugno 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti l’Avv. Emanuele Squarcia, per delega dell’Avv. Felice

Laudadio, e l’Avv. Vittorio Alongi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

” D.B.F. e D.B.A., in qualità di procuratori generali della loro madre M.M.R., hanno impugnato con ricorso straordinario per cassazione il decreto in data 29 giugno 2010 con cui il Giudice del Tribunale di Napoli, nel dichiarare definitivamente approvato il processo verbale di sorteggio nel giudizio di divisione giudiziale intentato da T. G. e V.N. per lo scioglimento della comunione esistente su taluni immobili compresi nel fabbricato sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), ha regolato le spese processuali, ponendo a carico della sola M. il pagamento di 1/4 delle complessive spese processuali e ponendo i residui 3/4 a carico della massa.

Il ricorso è affidato ad un motivo e censura violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso: G. V.; P.P., R.M. e A. R.; C.F.; C.P. e A. G..

Gli altri intimati – F.V. ed altri – non hanno svolto attività difensiva.

V.G. nonchè P.P., R.M. e R.A. hanno altresì proposto ricorsi incidentali.

In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione principale. Invero, il decreto ex art. 195 disp. att. cod. proc. civ., di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione non ha, di per sè, carattere autonomo e neppure contenuto decisorio, realizzando una semplice attuazione degli effetti già derivanti dalla sentenza con cui sono state risolte le questioni insorte in sede di divisione, e non è quindi impugnabile con ricorso per cassazione a termini dell’art. 111 Cost.; ma, nel caso in cui contenga la regolamentazione delle spese, a quest’ultima pronuncia, in quanto destinata a risolvere un contrasto in tema di diritti soggettivi, concernente l’onere delle spese, è possibile riconoscere i connotati sostanziali di sentenza, con la conseguente ammissibilità, contro questa sola parte, del ricorso straordinario per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost..

Tanto premesso, occorre rilevare che nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell’ingiustificato comportamento della parte (Cass., sez. 2^, 13 febbraio 2006, n. 3083).

A questo principio si è attenuto il provvedimento impugnato, avendo la M. a più riprese sollevato eccezioni, talora infondate, dirette a differire le operazioni di divisione.

E’ pertanto manifestamente infondato il ricorso principale; e del pari da disattendere sono le censure articolate con i ricorsi incidentali, perchè rientra nella discrezionalità del giudice di merito stabilire la misura della soccombenza ai fini del riparto delle spese, e tale discrezionalità non è stata esercitata dal Giudice del Tribunale di Napoli in modo illogico o irrazionale.

Quanto al ricorso incidentale di P.P. ed altre, esso, nella parte in cui si dirige, denunciando omessa motivazione, contro parti del decreto diverse da quelle relative alla regolamentazione delle spese, è inammissibile.

In conclusione, i ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio”.

lette le memorie di C.P. ed altra e di P. P. ed altre.

Considerato che il Collegio condivide – con le integrazioni e le precisazioni che seguono – argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, tuttavia, occorre anche considerare che le ricorrenti in via incidentale P. ed altre hanno altresì proposto un motivo di censura con cui ci si duole (al punto C dell’atto di impugnazione, pagg. 13 e ss.) che, nella liquidazione della parcella presentata nell’interesse delle medesime, il Giudice avrebbe omesso la motivazione della falcidia operata, non rispettando i minimi di tariffa;

che, sotto questo profilo, il motivo è fondato;

che, invero, da un lato, quanto alla liquidazione dei diritti, il Tribunale ha omesso di precisare quali siano le duplicazioni e le ripetizioni riscontrate; dall’altro, quanto agli onorari, il Tribunale, riconoscendo la somma di Euro 21.810, ha violato il minimo tariffario, che – tenuto conto del valore della causa e dell’applicazione dello scaglione corrispondente – ammonta ad Euro 24.015;

che, pertanto, devono essere rigettati il ricorso principale dei D. B. ed il ricorso incidentale della V.; quanto al ricorso P. ed altre, esso deve essere accolto limitatamente al motivo sub C (pag. 13 e ss. dell’atto di impugnazione), rigettato e inammissibile nel resto;

che il decreto deve essere cassato in relazione alla censura accolta;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso principale e quello incidentale V.; accoglie il ricorso P. ed altre limitatamente al motivo sub C (pag. 18 e ss. dell’atto di impugnazione), relativo alla liquidazione delle spese, e lo rigetta, e lo dichiara inammissibile nel resto; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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