Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11492 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/05/2010), n.11492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI VOLSCI 10, presso l’avvocato EQUIZI
GREGORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato EQUIZI ALEANDRO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVE EDILIZIA ABRUZZO 90 S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI CROCIFERI 44, presso l’avvocato CARDILLO CLAUDIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato VENTA ERNESTO FAUSTO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1084/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 23/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’improcedibilità del
ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che M.A. ha proposto, nei confronti della s.r.l.
Cooperativa “Abruzzo 90”, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1084/2004 del 23 dicembre 2004, con la quale, in accoglimento dell’appello interposto dalla Società intimata avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 1016/2001 del 28 novembre 2001 nei confronti del M., ha respinto la domanda di quest’ultimo;
che resiste, con controricorso, la s.r.l. La Cooperativa “Abruzzo 90”, la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’intempestività della sua notificazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è improcedibile;
che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente, su istanza della Società “Abruzzo 90”, in data 4 maggio 2005;
che, pertanto, il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, di cui al combinato disposto dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 cod. proc. civ., comma 1, scadeva il giorno 4 luglio 2005, in forza della proroga dello stesso termine dal precedente giorno festivo 3 luglio 2005, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., comma 4;
che, come risulta dalla relazione di notificazione, il ricorso per cassazione è stato notificato, su istanza del ricorrente, a mani proprie del difensore della Società intimata, in data 5 luglio 2005;
che, peraltro, dalla data apposta in calce al ricorso – 4 luglio 2005 -, letta in connessione con l’appunto sottoscritto dal difensore nella prima pagine del ricorso – “Si notifichi oggi” -, potrebbe desumersi che la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario sia avvenuta proprio in data 4 luglio 2005;
che, inoltre, al ricorso è allegato avviso di ricevimento di raccomandata a.r., spedita dal difensore del ricorrente alla Società intimata presso il difensore di quest’ultima in data 4 luglio 2005;
che in ogni caso, a prescindere dalla questione della tempestività della notificazione del ricorso, lo stesso è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 23 agosto 2005 e, pertanto, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso – scaduto in data 25 luglio 2005 -, in violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1;
che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010