Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11492 del 10/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2017, (ud. 21/11/2016, dep.10/05/2017),  n. 11492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27304/2014 proposto da:

P.P., PO.PI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PATTI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CANINA 6,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PAVIOTTI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

p.p.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 478/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

16/04/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – I sig.ri Po.Pi. e P., eredi del sig. P.G., ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste ha confermato la declaratoria di cessazione della materia del contendere nella causa di separazione personale con addebito tra il predetto sig. P.G. e la sig.ra G.A., sua seconda moglie, sul rilievo del decesso del marito sopravvenuto nel corso del giudizio.

La sig.ra G. ha resistito con controricorso.

2. – Il ricorso è infondato.

Costante è, invero, nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. 18130/2013, 27556/2008, 8786/1987). E’ stato altresì precisato che tale principio non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell’addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l’incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell’apertura della successione (Cass. 6383/1982).

proprio all’incidenza dell’addebitabilità della separazione sui diritti successori della sig.ra G. (la quale ha rinunziato nel corso del giudizio di merito alla domanda di assegno) che fanno riferimento i ricorrenti per sostenere la persistenza del loro interesse ad una decisione di merito sul punto, osservando che il precedente sopra richiamato per ultimo – Cass. 6383/1982 – sarebbe superato in base ai successivi sviluppi della giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l’autonomia tra domanda di separazione e domanda di addebito ed ha ammesso la possibilità di una sentenza immediata di separazione, suscettibile di passare autonomamente in giudicato, con prosecuzione del giudizio per l’addebito. Ciò che appunto si è verificato, osservano, nel caso in esame, in cui il Tribunale aveva pronunciato la separazione con sentenza non definitiva passata in giudicato per mancanza di impugnazione.

Il precedente in questione, però, sembra ancora attuale, considerato che esso si basa non già sulla mancanza – alla data dell’apertura della successione – di un giudicato sulla separazione pura e semplice, bensì sulla mancanza, alla medesima data, del giudicato di addebito della separazione stessa, espressamente previsto dagli artt. 548 e 585 c.c., quale presupposto della perdita dei diritti successori da parte del coniuge superstite”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente la presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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