Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11491 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18035/2017 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sallustio

n. 9, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Spallina, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianfranco Palermo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Claudio Colella, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/2/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che chiede che la

Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo, con il decreto epigrafato, il reclamo di D.M.G. avverso il provvedimento di primo grado che su istanza del medesimo aveva già ridotto l’ammontare dell’assegno di divorzio da lui dovuto in favore dell’ex coniuge N.F., ha proceduto alla revoca del detto emolumento sul rilievo che la N. di seguito al divorzio aveva costituito uno stabile e continuativo nucleo domestico con un terzo, l’avv. Bartolo Spallina, condividendo con questo interessi personali e patrimoniali “fino a costituire una famiglia di fatto”.

Censura l’assunto enunciato dal decidente e ne chiede ora la cassazione la N. sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali replica il D.M. con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso – rispetto alla cui scrutinabilità da parte di questa Corte è ininfluente, alla luce delle contestazioni sollevate con esso, il rilievo del controricorrente secondo cui l’impugnabilità per cassazione dei provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello a mente della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 1, è consentita solo con il ricorso straordinario ex artt. 111 Cost., – allega con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 posto che “l’impugnato decreto non ha espresso, neanche per relationem, quale sia stato l’elemento nuovo, modificativo della situazione patrimoniale e finanziaria dei coniugi, idoneo a annullare quanto stabilito nelle decisione passate in giudicato contenute nelle sentenze di separazione e di divorzio”. Le motivazioni a mezzo delle quali il decidente è pervenuto a qualificare il vincolo affettivo contratto dalla ricorrente con lo Spallina come convivenza, osserva la ricorrente, sono frutto solo della “una mera trascrizione delle risultanze del rapporto investigativo” predisposto su iniziativa dell’ex coniuge, sicchè la Corte d’Appello era venuta meno al dovere “di indicare in quale modo e per quali ragioni il rapporto intercorso tra la ricorrente ed il deceduto Avv. Spallina sia tale da integrare in sè il novum richiesto dalla legge ed, in particolare, sotto quale profilo la posizione patrimoniale o finanziaria della N. avrebbe subito modificazioni, anche solo nelle aspettative, rispetto alla situazione precedente sulla quale già si era formato il giudicato”.

Il ricorso allega poi con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 710 c.p.c. posto che, sebbene nessun termine fosse stato all’uopo concesso, “il decreto impugnato si è fondato in modo decisivo su documenti… che non erano stati depositati nè indicati al momento dell’iscrizione del reclamo, bensì depositati telematicamente in data 4 aprile 2017 dopo la costituzione della reclamata e nove giorni prima dell’udienza di discussione”, con conseguente violazione del contraddittorio e manifesta illegittimità del provvedimento impugnato.

Considerato che con ordinanza interlocutoria 17/12/2020, n. 28995 è stato sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite perchè stabilisca “se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorziale si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento”, reputa il collegio di differire l’odierna trattazione all’esito delle determinazioni che saranno assunte dalle SS.UU. e disporre perciò il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

PQM

Dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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