Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11491 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. II, 15/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20117-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

BRESCIA;

– intimata –

avverso il decreto n. cron. 2595/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

C.M., nato il (OMISSIS), domandava la protezione internazionale o, in subordine, umanitaria innanzi alla Commissione territoriale di Brescia. Deduceva al riguardo di essersi allontanato dal Gambia nel 2016, perchè ingiustamente accusato di furto di pannelli solari, fatto per il quale era stato arrestato dalla polizia, subendo da quest’ultima un pestaggio inteso a estorcergli la confessione del reato. Precisava, quindi, di essersi allontanato dal Paese e di non avere il denaro necessario nè per pagarsi un avvocato, nè per risarcire il danno al suo datore di lavoro, che ad ogni modo gli aveva addebitato una negligente attività di sorveglianza.

Respinta l’istanza, egli adiva il Tribunale del luogo che, con decreto del 17.5.2019, rigettava il ricorso. A base della decisione, la ritenuta incoerenza intrinseca del racconto, le contraddizioni in cui il richiedente era incorso sui pannelli rubati (funzionanti, aveva detto davanti alla Commissione, non ancora montati, aveva riferito al Tribunale) e, soprattutto, la non genuinità del bench warrant (mandato d’arresto di chi, imputato o testimone, non si è presentato all’udienza in cui avrebbe dovuto comparire: n.d.r.). Tale documento, osservava il Tribunale, benchè datato 9 giugno 2016, disponeva una nuova convocazione del soggetto, peraltro neppure chiaramente identificato come indagato o imputato, bensì genericamente indicato come persona informata sui fatti, per il successivo 16 giugno, ancorchè nel medesimo atto si parlasse di una sua mancata comparizione lo stesso 16 giugno. Inoltre, il fatto che sarebbe stato ascritto al richiedente costituiva (in base alle COI che il Tribunale enunciava specificamente) un reato c.d. minore, punito con una pena, detentiva fino a due anni ma anche soltanto pecuniaria, diversa da quella paventata dal richiedente.

Avverso tale provvedimento il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo enuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, e art. 7, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.. Premesso che in tema di protezione internazionale al richiedente debba essere concesso il beneficio del dubbio, sostiene parte ricorrente che la motivazione del Tribunale sulla credibilità del racconto appare meramente tautologica e che, per contro, il richiedente aveva precisato che il suo rientro in patria avrebbe causato serie conseguenze, vuoi per le violenze già subite, vuoi per non avere egli i mezzi economici necessari per pagare un avvocato. E lamenta, quindi, che non siano stati considerati, ai fini della richiesta protezione internazionale, gli atti di persecuzione cui il richiedente sarebbe andato incontro in caso di reimpatrio.

2. – Il secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non aver il Tribunale dato corso alla necessaria cooperazione istruttoria sul sistema giudiziario gambiano, e più in generale sulla sicurezza di quel Paese e sul rispetto ivi dei diritti umani.

3. – Il terzo motivo espone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si assume che il Tribunale abbia rigettato la domanda di protezione umanitaria senza operare alcuna valutazione comparativa degli elementi di vulnerabilità legati alla vicenda personale del richiedente, alla sua impotenza di fronte ad accuse infondate e, in generale, alle condizioni del suo Paese d’origine.

4. – Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perchè eludono la ratio decidendi del decreto impugnato.

Ciascuna delle doglianze, infatti, riposa sul presupposto che le vicende narrate dal richiedente siano e debbano considerarsi intrinsecamente credibili, traendo da ciò solo e da ciò stesso le dedotte violazioni di legge. Per contro, le censure svolte non specificano in qual modo il giudice di merito avrebbe violato i criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, la cui ipotetica disattenzione soltanto avrebbe potuto giustificare la dedotta violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nè la cooperazione istruttoria, di cui pure si lamenta l’omissione, avrebbe potuto essere attivata, in quanto, come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (nn. 16925/18 e 28862/18).

E’ vana, pertanto, la denunciata violazione tanto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, quanto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il giudice di merito non ha mal governato dette norme, ma ne ha escluso l’applicazione per il difetto della precondizione di credibilità (del racconto) del richiedente. Questione su cui parte ricorrente non spende altro che una generica contestazione.

Allo stesso modo, del tutto generica è anche la denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anch’essa basata sul racconto del richiedente piuttosto che sulla condizione attuale.

5. – Il ricorso va dunque respinto.

6. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ricorrono i presupposti processuale per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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