Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11491 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
NICON S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CEREATE 6, presso l’avvocato PATRIGNANI RAOUL, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETA CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M. (C.F. (OMISSIS)), R.A. (C.F.
(OMISSIS)), R.R. (C.F. (OMISSIS)), nella
qualità di eredi di RI.AN., R.M.P. (C.F.,
ri.an. (C.F. (OMISSIS)), R.G. (C.F.
(OMISSIS)), R.F. (C.F. (OMISSIS)),
RI.GU. (C.F. (OMISSIS)), P.S.
(C.F. (OMISSIS)), R.R. (C.F. (OMISSIS)),
R.E. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di
R.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. PASSAGLIA
N. 14, presso l’avvocato MERLO SARA, rappresentati e difesi
dall’avvocato CORSO ANTONIO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
contro
R.V. (C.F. (OMISSIS)), R.D. (C.F.
(OMISSIS));
– intimati –
contro
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MODESTO PANETTI 95, presso
l’avvocato ACAMPORA FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1296/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 02/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. RAGONESI: ove si
condividano i formulati rilievi il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Il P.G. Dott. GOLIA si riporta alla relazione.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che sul ricorso proposto dalla Nicom srl il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il Consigliere relatore, visto il decreto di nomina del Presidente titolare della 1^ sez. civile in data 13.10.09, osserva quanto segue.
La Nicom srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza n. 1296/06 emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 23.1.06 con cui veniva accolto parzialmente,in ordine alle spese di giudizio, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 6/2/2005 da M.M., R. V., R.A., R.R., R.D., quali eredi di Ri.An., R.M.P., ri.an., R.G., R.F., Ri.Gu., P. S., in proprio e quale esercente la potestà su R. R. e R.E., eredi di R.V., nei confronti del Comune di Giugliano di Napoli e della attuale ricorrente Nicom s.r.l..
Hanno resistito con controricorso i predetti R. unitamente a P.S..
Non si è costituito il Comune di Giugliano in Campania.
Va premesso, in punto di diritto, che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;
mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07).
Inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.
Il ricorso in esame non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate sotto il profilo della violazione di legge. Inoltre, le censure che deducono un vizio di motivazione, oltre a non contenere quanto richiesto dell’art. 366 bis c.p.c., dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale, investono il merito della motivazione e si appalesano generiche e prive di autosufficienza.
Ove si condividano i formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Roma 10.12.09.
Il Cons. relatore.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, dovendosi solo rilevare che erroneamente è stata indicata come data di deposito della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli nel giudizio presupposto quella del 23.1.06 essendo invece la data del 2.5.06;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei resistenti in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010