Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11490 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 30/04/2021), n.11490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9925/2017 proposto da:

Sima s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini n. 106,

presso lo studio dell’avvocato Bastoni Marco, rappresentata e difesa

dagli avvocati Gambardella Antonio, e Guzzo Francesco Saverio, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.; FIM.PA.D. di F.D. &

C. s.a.s., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. DE MATTEIS STANISLAO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dichiarato il 2.6.94, convenne innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la Sima s.r.l., la FIM.PAD s.a.s., R.F. e D.B.C., chiedendo la revoca, ex art. 2901 c.c., del contratto del 19.5.91 – con cui la società poi fallita vendette alla Sima s.r.l., tre fabbricati e due appartamenti – del contratto del 20.7.94 con cui la Sima s.r.l. cedette, a sua volta, tali immobili alla FIM.PAD s.a.s., e del contratto con il quale quest’ultima cedette al R. e al D.B. parte dei beni in questione. Al riguardo, la curatela espose che le suddette compravendite erano state stipulate in pregiudizio della massa dei creditori in quanto: la prima delle tre cessioni fu stipulata al prezzo irrisorio di Lire 210 milioni quando già pendevano, nei confronti della società poi fallita, numerose istanze di fallimento; la società avente causa della Sima s.r.l. fu costituita l’anno prima ed era amministrata da F. S. G., figlio di G.G., amministratore della stessa fallita i quali, all’epoca, convivevano; le altre compravendite furono stipulate subito dopo il fallimento della società costruttrice.

La Sima s.r.l. rimase contumace; si costituirono gli altri convenuti.

Con sentenza emessa l’11.4.11, il Tribunale accolse la domanda, revocando gli atti impugnati, osservando che: con riguardo al primo contratto di cessione, alla data della stipula la società poi fallita versava già in stato di decozione, poichè pendevano nei suoi confronti numerose istanze di fallimento; la vendita in favore della Sima s.r.l. fu stipulata ad un prezzo vile, a fronte di un valore complessivo dei beni ceduti pari a Lire 620 milioni, come accertato dal c.t.u.; gli amministratori delle due società stipulatarie erano padre e figlio, all’epoca conviventi; la società acquirente fu costituita solo un anno prima della stipula del contratto; le parti esonerarono il notaio dall’effettuare le visure catastali ed immobiliari; la seconda vendita fu conclusa in data immediatamente prossima a quella della dichiarazione di fallimento e che il legale rappres. della FIM.PAD s.a.s. era stato informato, nel corso della compravendita, dell’originaria provenienza dei beni della società fallita, come si evince dall’atto notarile di stipula; alla luce dei suddetti indizi, gravi, precisi e concordanti, furono ravvisati i presupposti dell’azione revocatoria intrapresa.

Avverso tale sentenza propose appello la FIM.PAD s.a.s., impugnando il capo della sentenza relativo al contratto del 20.7.94 con sei motivi. Al riguardo, l’appellante dedusse: la nullità del giudizio per mancato perfezionamento della notifica della citazione alla Sima s.r.l.; l’erronea valutazione delle prove acquisite, non essendo stato attribuito il giusto valore alla circostanza che la costruzione dei beni ceduti non erano stati ultimati; il c.t.u. aveva stimato il valore degli immobili allo stato grezzo in lire 192 milioni, importo non distante da quello versato come prezzo; tale differenza era dovuta al fatto che, al momento della vendita, il fabbricato non era munito della linea elettrica e dell’impianto idrico, circostanza non valorizzata dal c.t.u.; il fallimento non aveva dimostrato la malafede della società appellante, non essendo essa desumibile dalla pendenza dei ricorsi per fallimento, anche perchè la Fimpad s.a.s., pur operando nel medesimo settore, era stata costruita solo cinque mesi prima. L’appellante propose altresì appello incidentale avente ad oggetto la domanda risarcitoria e la cancellazione della domanda introduttiva del giudizio.

Con separato atto, propose appello anche la Sima s.r.l. riguardo alla cessione del 19.5.91, contestando l’esito della c.t.u. e deducendo l’irrilevanza dei rapporti di parentela tra gli amministratori delle società stipulatarie, trattandosi di società di capitali.

Con sentenza emessa il 3.2.17, riuniti i due giudizi, la Corte territoriale rigettò i due appelli, osservando che: era infondato il motivo sulla nullità del giudizio, attesa la regolare notificazione della citazione ex art. 140 c.p.c.; sussisteva il presupposto dell’eventus damni, in ragione dell’oggettiva diminuzione patrimoniale derivante dal contratto di vendita del 19.5.91, attesa la facile distraibilità ed occultabilità delle somme di denaro, con conseguente pregiudizio alla massa dei creditori; l’atto in questione aveva determinato la diminuzione della garanzia generica ex art. 2740 c.c.; per tali ragioni era dunque superfluo accertare quale fosse il valore concreto del complesso immobiliare al momento della vendita e la relativa congruità; sarebbe stato onere del debitore provare che, nonostante l’atto dispositivo, il suo patrimonio avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà; era infondata l’eccezione della FIM.PAD s.a.s. relativa alla carenza di legittimazione del fallimento; sussistevano altresì i presupposti di cui all’art. 2701 c.c., comma 4, in ordine alla revoca dell’ulteriore cessione immobiliare, data la prova della mala fede del terzo acquirente che fu informato del fatto che i beni che stava acquistando dalla Sima s.r.l. provenivano dalla società fallita, posto che non era ragionevole ritenere che una società commerciale, all’atto dell’acquisto di un compendio immobiliare di notevole valore, non avesse assunto informazioni sull’identità del costruttore e sulla sua solvibilità, in tal modo esponendosi al pericolo di subire un’azione revocatoria; considerato altresì che la FIM.PAD s.a.s. fu costituita appena cinque mesi prima della stipula della compravendita, emergeva dunque l’evidenza che l’operazione del 20.7.94 fu finalizzata a sottrarre valore alla massa dei creditori del fallimento della prima dante causa.

La Sima s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituita la curatela fallimentare e la FIM.PAD. s.a.s.

Il PM ha depositato la requisitoria chiedendo l’accoglimento del primo motivo e formulando rilievi.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145, c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 8 in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la notificazione della citazione fosse stata eseguita nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., non essendo stato rilevato che non era stato eseguito il deposito dell’atto presso l’ufficio postale addetto alla consegna, nè alla spedizione dell’avviso in busta chiusa con lettera racc. a.r., come desumibile dall’esame della cartolina postale cd. R.A.G. allegata all’originale della citazione contenuto nel fascicolo di parte di primo grado.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 66 e art. 2901, c.c., non avendo la curatela provato l’eventus damni, in quanto la c.t.u. aveva preso in esame le condizioni di mercato e lo stato degli immobili esistenti nel 2000 e non del 1991, anno della stipula della prima cessione impugnata. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte d’appello nell’accogliere la domanda del fallimento, aveva valorizzato, quale prova della mala fede, il rapporto di parentela tra i due amministratori delle società stipulatarie, pur trattandosi di società di capitali.

Il terzo motivo denunzia violazione della L.Fall., art. 66, art. 2901 c.c., comma 4, e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto dimostrata, da parte del fallimento, la mala fede della subacquirente FIM.PAD. s.a.s., ovvero la sua consapevolezza della revocabilità della cessione dei fabbricati.

Preliminarmente, quanto ai rilievi espressi dal PM, va osservato che parte ricorrente ha depositato le attestazioni di conformità delle ricevute di accettazione e consegna telematica del ricorso, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e ter.

La causa va rinviata a nuovo ruolo.

Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha affermato che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio fu eseguita ex art. 140 c.p.c. con il compimento di tutte le formalità di rito, compreso il deposito dell’atto nella casa comunale e l’invio della raccomandata informativa. Al riguardo, i ricorrenti lamentano il mancato deposito dell’atto presso l’ufficio postale, con specifico riguardo alla fattispecie notificatoria di cui alla L. n. 890, art. 8 mentre la Corte territoriale, invece, ha fatto riferimento all’avvenuto deposito presso la casa comunale, ex art. 140 c.p.c.

Venendo in rilievo un error in procedendo, per verificare la fondatezza, o meno, della doglianza in esame, è necessario consultare il fascicolo d’ufficio, comprensivo di quelli di parte.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la cancelleria acquisisca dalla Corte d’appello di Salerno il fascicolo d’ufficio comprendente il fascicolo di primo grado e quelli di parte in esso contenuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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