Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11490 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. II, 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’Avvocato L.R.

difeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

B.M., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2007 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 09/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che concorde con la relazione, ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c., depositato in cancelleria dal relatore in data

21/12/2009″.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.: Premesso:

B.M. e P.V. convenivano davanti al Giudice di pace di San Giovanni in Fiore l’ENEL Distribuzione S.p.A. e premettevano:

che erano proprietario di un fondo sito in agro di (OMISSIS) in (OMISSIS), contrada (OMISSIS);

che l’Enel aveva illegittimamente impiantato un palo per l’installazione della linea elettrica di passaggio;

tanto premesso, chiedevano che l’Enel fosse condannato al risarcimento del danno subito.

L’Enel Distribuzione S.p.A. si costituiva contestando il fondamento della domanda e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato che aveva acquistato la servitù di elettrodotto per usucapione.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda principale, mentre rigettava la domanda riconvenzionale, in quanto tale domanda poggia su un titolo diverso da quello dedotto in giudizio da parte attorea.

Difatti una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza per materia del giudice adito , perchè possa spostare la competenza dell’interva vertenza, deve necessariamente poggiare sullo stesso titolo dedotto in giudizio dall’attore, ovvero sul titolo già appartenente alla causa come mezzo d’eccezione.

L’Enel Distribuzione S.p.A. interponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Cosenza con sentenza in data 9 gennaio 2007, in base alla seguente motivazione:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di incompetenza, atteso che quando la domanda riconvenzionale appartiene alla competenza per materia di un giudice diverso, il simultaneus processus previsto, in via di regola, dall’art. 36 c.p.c., non può attuarsi davanti al giudice di pace competente per valore a conoscere della domanda principale. In tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente, con la conseguente separazione dei relativi giudizi. Pertanto, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza “ratione materiae”, sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia, egli è tenuto, non operando la translatio iudicii a norma del citato art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente, senza che possa assumere alcuna rilevanza in contrario la disposizione del co. 6 dell’art. 40 c.p.c., secondo la quale, se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., con altra causa di competenza del tribuna le, le relative domande possono essere proposte davanti al tribuna le per essere decise nello stesso processo, nè quella del comma 7 del citato articolo, che prevede che, se le cause connesse ai sensi del comma 6, sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il primo deve pronunciare anche di ufficio la connessione a favore del tribunale. Infatti, tali disposizioni non prevedono l’ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall’inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma, in tale ipotesi, in caso di riconvenzionale di competenza del giudice togato, la competenza funzionale e inderogabile del giudice di pace per la causa principale (cfr. Cass. civ., Sez. 2^, 8.05.2002, n. 6595).

Contro tale decisione ha proposto ricorso, per cassazione, l’ENEL Distribuzione s.p.a., con un unico motivo.

B.M. e P.V. non hanno svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo del ricorso si deduce testualmente:

Error in procedendo: nullità della sentenza per violazione delle norme del codice di rito sulla modificazione della competenza per ragioni di connessione, in particolare degli artt. 36 e 40 c.p.c., nn. 6 e 1 (art. 360 c.p.c., n. 4).

1. La sentenza gravata, dunque, si basa sul presupposto dell’inapplicabilità alla fattispecie delle norme del codice di rito circa le modificazioni della competenza per ragioni di connessione in quanto la domanda principale di risarcimento spetterebbe ratione materiae al giudice di pace. A sostegno della decisione viene richiamata Cass. 8.5.02 n. 6595, un’ordinanza emessa in un regolamento di competenza sulla seguente fattispecie: un giudice di pace era stato adito per l’estirpazione di un albero e di alcune ceppale poste a distanza inferiore a quella legale dal confine tra due fondi; i vicini convenuti avevano avanzato domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’avvenuta usucapione del diritto di mantenere le loro piante a quella distanza. La S.C. ha statuito che nella fattispecie non poteva aver luogo la translatio judicii prevista dagli artt. 36 e 40 c.p.c., a favore del Tribunale, perchè la competenza del giudice di pace sulla domanda principale, nel caso, era inderogabile secondo l’art. 7. c.p.c. (comma 4, n. 1:

“cause riguardo il piantamento degli alberi e delle siepi). Di fronte alla necessaria separazione dei giudizi, la S.C. ha poi voluto ricordare come, in presenza della connessione per pregiudizialità, era sempre prevista la sospensione del giudizio relativo alla domanda principale, in attesa della decisione, pregiudiziale, della riconvenzionale.

2. Cass. 6592/02 è ineccepibile, solo che nella fattispecie in esame, non si versa in un caso di competenza funzionale del Giudice di Pace circa la domanda principale. La domanda di risarcimento di danni da fatto illecito, infatti, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 7 c.p.c., comma 4, ma in quella prevista dal comma 1, del citato articolo, quale causa relativa a beni mobili non superiore a Euro 2.582,28. Nè il Tribunale ha indicato perchè si sarebbe trattato di un caso di competenza funzionale. Ha forse inteso riferirsi al fatto che la domanda principale era stata proposta nel limite di valore delle cause da decidere secondo equità? Se anche così fosse, non si tratterebbe mai di competenza funzionale rationae materiae, ma di “forma” della decisione in relazione al valore della domanda. La fattispecie, dunque, è senz’altro soggetta alla translatio judicii, essendo fuori di discussione la connessione tra le domande in conseguenza della pregiudizialità della decisione della riconvenzionale rispetto alla decisione della domanda principale. Così come, al fine di motivare la correttezza dell’appello dell’Enel quale mezzo di impugnazione, contro l’eccezione degli appellanti) , lo stesso Tribunale di Cosenza ha convenuto come, nel diverso caso di domande non soggette a competenza funzionale, operi senz’altro la translatio judicii, richiamando in tal senso anche Cass. 6.6.05 n. 11.701: “nel caso in cui siano proposte al Giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell’art. 36 c.p.c., la quale superi il limite di valore, fissato dalla legge per le pronunce di equità o di competenza funzionale del Tribunale, n.d.r., l’intero giudizio deve essere deciso secondo diritto (pag. 4, 1^ capoverso).

3. La ricorrente, pertanto, sottopone alla Suprema Corte il quesito:

se una domanda di risarcimento da decidere con equità, rientri nella competenza per valore del Giudice di Pace, (art. 7 c.p.c., n. 1) e non anche in quella ratione materiae (art. 7 c.p.c., n. 4) applicandosi la translatio judicii dettata dagli artt. 36 e 40 c.p.c., nn. 6 e 7.

Rilevato:

– che effettivamente fuori luogo il Tribunale di Cosenza ha richiamato la sentenza di questa S.C. 8 maggio 2002 n. 6595, che si riferiva ad una ipotesi in cui la domanda riconvenzionale rientrava nella competenza del Giudice di pace, anche se non doveva essere decisa secondo equità;

che correttamente, invece, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che nella specie non potesse trovare applicazione l’art. 40 cod. proc. civ.,, comma 7, il quale riguarda l’ipotesi in cui domanda principale e domanda riconvenzionale siano proposte separatamente davanti al giudice di pace o davanti al tribunale;

– che, tuttavia, ciò avrebbe comportato l’applicazione della regola generale di cui all’art. 36 cod. proc. civ., per cui il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere l’intera controversia al tribunale, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ..

P.Q.M.:

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Roma, 20 dicembre 2009.

IL RELATORE Roberto Triola.

Il collegio condivide tali conclusioni, per cui va affermata la competenza in relazione all’intera controversia del Tribunale di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Roma, 20 dicembre 2009.

IL RELATORE Roberto Triola.

Il collegio condivide tali conclusioni, per cui va affermata la competenza in relazione all’intera controversia del Tribunale di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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