Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11490 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18718/2016 proposto da:

G.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO LATTANZIO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente

p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– resistente con mem. di cost.ne L. n. 117 del 1988, ex art. 5 –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che G.A. ha in questa sede proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in Camera di consiglio in data 27/6/2016 con il quale la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dall’istante avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in camera di consiglio, della L. n. 117 del 1988, ex art. 5(nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 18 del 2015), dal Tribunale di Perugia, sulla domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente diretta ad accertare la responsabilità civile dello Stato per danni causati dall’esercizio del potere giudiziario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’avvenuta celebrazione di tutti i gradi del giudizio di merito nelle forme della camera di consiglio induce a considerare non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l’eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell’udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coerente alla democraticità dell’ordinamento giuridico;

che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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