Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11490 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.10/05/2017), n. 11490
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18718/2016 proposto da:
G.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURIZIO LATTANZIO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente
p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
– resistente con mem. di cost.ne L. n. 117 del 1988, ex art. 5 –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il
27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che G.A. ha in questa sede proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in Camera di consiglio in data 27/6/2016 con il quale la Corte d’appello di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dall’istante avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in camera di consiglio, della L. n. 117 del 1988, ex art. 5(nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 18 del 2015), dal Tribunale di Perugia, sulla domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente diretta ad accertare la responsabilità civile dello Stato per danni causati dall’esercizio del potere giudiziario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’avvenuta celebrazione di tutti i gradi del giudizio di merito nelle forme della camera di consiglio induce a considerare non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l’eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell’udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coerente alla democraticità dell’ordinamento giuridico;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017