Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1149 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27460/2008 proposto da:

SYNDIAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato ABATI Manlio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PORCARI MICHELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato GIOCOLI VIRGINIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIETERA Francesca, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/04/2008 R.G.N. 1131/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO; udito l’Avvocato CHIETERA FRANCESCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3.11.2005 il Tribunale di Matera ha respinto la domanda proposta in data 26.1.1998 da B.M.R., volta ad ottenere l’accertamento della invalidità del licenziamento per riduzione di personale intimatogli in data 30.11.1996 dalla Enichem Fibre spa, con condanna della società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Potenza che, in accoglimento del gravame interposto dal B., ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento ed ordinato l’immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data del recesso all’effettiva reintegra, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi, “detratto quanto percepito”, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello, dopo aver disposto consulenza tecnica in ordine all’autenticità della sottoscrizione che sarebbe stata apposta dal lavoratore in calce ad un “verbale di risoluzione consensuale” del rapporto del giugno 1996, ha respinto la tesi della società secondo cui tra le parti sarebbe stato stipulato un accordo circa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (in attuazione di un precedente accordo collettivo del 14.3.1996), affermando quindi che il recesso, esclusa la risoluzione consensuale, doveva ritenersi privo di efficacia della L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 12, non potendo trovare giustificazione nelle previsioni dell’accordo collettivo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Syndial spa, già Enichem Fibre spa, affidandosi a sette motivi cui resiste con controricorso il B..

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., anche in relazione all’art. 1350 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, sull’assunto che la Corte d’Appello si sarebbe limitata esclusivamente a verificare l’autenticità della sottoscrizione apposta dal lavoratore in calce all’accordo, senza ricercare quale fosse la comune intenzione delle parti anche in relazione al loro comportamento successivo alla conclusione del contratto.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’accordo del 28.6.1996, nonchè omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, affermando che i giudici di appello avrebbero violato la legge omettendo ogni indagine sulla effettiva volontà delle parti e non rilevando che, indipendentemente dalle sottoscrizioni apposte in calce al verbale del giugno 1996, le parti avevano effettivamente pattuito tutte le clausole di tale accordo.

3.- Con il terzo motivo di gravame viene denunciata omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, individuato nell’avvenuta esecuzione, per fatti concludenti, di tutte le clausole dell’accordo del 28.6.1996.

4.- Con il quarto motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe elevato a rango di prova la consulenza tecnica d’ufficio, e ciò anche in presenza di prova contrarie, costituite dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado.

5.- Con il quinto motivo di impugnazione vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 246 c.p.c., giacchè, si afferma, nessuno dei due testi escussi in primo grado avrebbe avuto un interesse tale da poter legittimare la sua partecipazione al giudizio.

6.- Con il sesto ed il settimo motivo si deduce omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. La sentenza nulla avrebbe motivato in ordine all’asserita inattendibilità dei testi ed avrebbe anzi fatto un’affermazione (l’essere state raccolte entrambe le dichiarazioni all’esito del deposito della relazione peritale che accertava la falsità della sottoscrizione del lavoratore) che avrebbe, se mai, dovuto avvalorare l’attendibilità delle stesse deposizioni.

7.- Tutti i suddetti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – sono infondati.

8.- Va rilevato anzitutto che l’impugnata sentenza fonda il decisum (di accoglimento dell’appello) non solo sulla base delle risultanze dell’espletata consulenza grafica – che ha confermato la non autenticità della sottoscrizione del lavoratore in calce al verbale del 28.6.1996 – ma, correttamente, anche su un complessivo esame del contenuto di tutti gli accordi sindacali intervenuti tra le parti sociali in epoca precedente alla data sopra indicata, delle deposizioni testimoniali, della lettera di licenziamento, delle note della società in data 10.7.1996 e 13.1.1997, per inferirne che:

^Validamente parte appellante contrappone agli elementi indiziari sulla avvenuta sottoscrizione ritenuti dal giudice” – ovvero alla “prova logica” cui si la riferimento nella motivazione della sentenza – “altri elementi di segno contrario sulla non avvenuta sottoscrizione: primo fra tutti il tenore della lettera di risoluzione del rapporto di lavoro … nella quale non solo non si fa riferimento alcuno al verbale … ma soprattutto si comunica la volontà di recedere … non essendo “ipotizzabili soluzioni organizzative che consentano il riutilizzo del personale nell’ambito dell’Area Fibre o di altre Unità di Enichem spa” … Ulteriore elemento che infirma la prova logica è il tenore della nota in data 10.7.1996 con la quale la società comunicava il distacco del dipendente presso lo stabilimento di (OMISSIS) … e informava che “Al termine di suddetto periodo, Ella verrà ricollocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore”, senza fare riferimento alcuno all’incontro di dodici giorni prima nel corso del quale il B. avrebbe dato la sua disponibilità a distacchi in altri stabilimenti. Sorprende altresì che al momento della richiesta di motivazioni del recesso l’azienda non abbia richiamato la avvenuta sottoscrizione … del verbale 28.6.1996″.

La Corte territoriale ha poi respinto la “tesi della autocontraffazione” argomentando, al riguardo, sia sulla affidabilità degli accertamenti esperiti dal consulente tecnico d’ufficio di secondo grado – che avevano confermato, del resto, le conclusioni già raggiunte dal c.t.u. di primo grado – sia sull’assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a rendere plausibile tale ipotesi.

Dalla ritenuta non riconducibilità del licenziamento ad una delle ipotesi previste dall’accordo del 14.3.1996 la Corte d’Appello ha poi – esattamente – tratto la conseguenza dell’inefficacia del recesso (così, più correttamente, in motivazione), sanzione, questa dell’inefficacia, che la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, ricollega alla violazione delle procedure richiamate dal precedente art. 4, comma 12, e che, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 24 della stessa legge, si applica anche in materia di riduzione del personale.

9.- Questi essendo il decisum della Corte d’Appello e le ragioni poste a suo fondamento, non colgono nel segno, e devono ritenersi inconferenti, anzitutto le censure con le quali si addebita ai giudici del gravame di non aver ricercato “la comune volontà delle parti … in base al comportamento complessivo da queste tenuto sia nella fase prodromica che successiva alla formalizzazione dell’accordo”, di essersi limitati al “solo dato formale costituito dalla materiale sottoscrizione del contratto”, di aver omesso di “indagare la volontà effettiva alla luce del comportamento concludente delle parti in relazione alle clausole dell’accordo del 28 giugno 1996” o di aver fondato il proprio convincimento solo sulle risultanze della c.t.u., avendo, al contrario, la Corte territoriale preso in esame tutti gli elementi emersi nel corso dell’attività istruttoria e dato rilievo anche al comportamento complessivo tenuto dalle parti successivamente alla dedotta sottoscrizione del verbale del 28.6.1996.

10.- Quanto alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello ed al giudizio sull’attendibilità dei testi, va poi ribadito in diritto come dette valutazioni, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. 16499/2009, Cass. 42/2009, Cass. 14972/2006, Cass. 17145/2006, Cass. 12362/2006, Cass. 24589/2005, Cass. 16087/2003, Cass. 7058/2003, Cass. 5434/2003).

D’altra parte, se è vero che la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova, bensì strumento di valutazione della prova acquisita, è anche vero che essa può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. 12695/2007, Cass. 1020/2006, Cass. 6396/2004, Cass. 11332/2003, Cass. 1512/2003, Cass. 10916/2000, Cass. 2957/99). E, come questa Corte ha più volte ribadito, la consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione, e il giudice può fondare su di essa la decisione; in particolare, il giudice può disporre la consulenza e aderire alle conclusioni della stessa senza essere tenuto a motivare l’adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure (Cass. 3191/2006, Cass. 6882/2002).

E’ stato altresì precisato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 42/2009, Cass. 17477/2007, Cass. 15489/2007, Cass. 7065/2007, Cass. 1754/2007, Cass. 13045/97, Cass. 3205/95).

Nella specie, come già ricordato, la Corte d’Appello ha ritenuto di escludere che tra le parti fosse intervenuto un accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro, dando la prevalenza, ai fini della decisione, alle risultanze della consulenza tecnica (sia di primo che di secondo grado) ed agli argomenti logici desumibili, oltre che dal contenuto della lettera di licenziamento, da quello di altri scritti provenienti dal datore di lavoro e formati in epoca successiva alla data del licenziamento.

Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la società ricorrente non ha riportato in ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali cui vorrebbe fosse data prevalenza ai fini della decisione, nè ha chiaramente indicato le ragioni per le quali la motivazione dovrebbe ritenersi inidonea a sorreggere la decisione e del perchè le risultanze della prova testimoniale – che, come detto, non vengono integralmente riportate nei motivi di ricorso – dovrebbero ritenersi “incontrovertibili” (così alla fine dell’illustrazione del quinto motivo). Le censure espresse rimangono dunque confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d’Appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest’ultima.

11.- Il ricorso va quindi rigettato.

12.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 16,00 oltre Euro 3.000,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA