Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11489 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19066/2019 proposto da:

U.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo

Folengo, 49 presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 4244/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto n. 4244/2019 depositato il 16-5-2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di U.E., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal cittadino straniero, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per sfuggire alle minacce della setta di cui faceva parte suo padre e che voleva reclutarlo. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della (OMISSIS) e della zona dell'(OMISSIS) e (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre l’udienza di comparizione delle parti, sebbene richiesto in ricorso. Denuncia la violazione delle norme indicate in rubrica, atteso che, seppure non esista più l’obbligo di fissare l’udienza, qualora, come nella specie, la videoregistrazione non sia disponibile e sia stata chiesta la fissazione dell’udienza, il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa del richiedente, richiamando la pronuncia n. 17717/2018 di questa Corte.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “mancata assunzione dell’onere probatorio”. Deduce che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il fatto decisivo consistente nel pericolo che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, avendo egli allegato compiutamente i fatti giustificativi dei suoi timori. Richiama diffusamente la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia, nonchè il principio dell’onere probatorio attenuato.

6. Con il terzo motivo censura il decreto impugnato per violazione del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., deducendo che in tutto il territorio della (OMISSIS) è sussistente una situazione di violazione dei diritti umani, con i motivi quarto e quinto si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per il rischio di subire, in caso di rimpatrio, la pena di morte, la tortura o trattamenti disumani e degradanti, ed assume di avere quantomeno diritto alla protezione umanitaria, in considerazione del rischio di sommosse o atti terroristici nel suo Paese, nonchè in applicazione del principio di diritto internazionale del “non respingimento”, recepito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, data la situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani esistente in (OMISSIS). Chiede, infine, l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione che nelle more del giudizio disponga l’anticipazione degli effetti della sentenza finale.

7. La questione prospettata dal ricorrente con il primo motivo rende necessario verificare se sia stata fissata dal Tribunale l’udienza di comparizione delle parti mediante l’esame del fascicolo d’ufficio e la causa deve essere pertanto rinviata all’adunanza in camera di consiglio del 14 maggio 2021 ore 10.

P.Q.M.

Rinvia la trattazione della causa all’adunanza in camera di consiglio del 14 maggio 2021 ore 10, onde verificare, mediante l’esame del fascicolo d’ufficio, se sia stata fissata dal Tribunale l’udienza di comparizione delle parti.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

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