Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11489 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. II, 12/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24438-2007 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA P. IVA (OMISSIS), in persona del

Procuratore Avv. L.R., difeso da se stesso,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio

dell’avvocato LAGOTETA GIUSEPPE, che pure lo rappresenta;

– ricorrente –

contro

G.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1820/2006 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 21/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che concorda con la relazione ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c., depositata in cancelleria dal relatore in data

22/12/2009.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.:

Premesso:

G.T. conveniva davanti al Giudice di pace di San Giovanni in Fiore l’ENEL Distribuzione S.p.A. e premetteva:

che era proprietario di un fondo sito in agro di (OMISSIS);

che l’Enel aveva illegittimamente impiantato n. 7 pali per l’installazione della linea elettrica di passaggio, con conseguente danneggiamento del terreno e delle colture, anche a causa degli interventi di manutenzione della linea elettrica.

Tanto premesso, chiedevano che l’Enel fosse condannato al risarcimento del danno subito.

L’Enel Distribuzione S.p.A. si costituiva contestando il fondamento della domanda e in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato che aveva acquistato la servitù di elettrodotto per usucapione.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda principale, mentre rigettava la domanda riconvenzionale, in quanto tale domanda poggia su un titolo diverso da quello dedotto in giudizio da parte attorea.

Difatti una domanda riconvenzionale che ecceda la competenza per materia del giudice adito , perchè possa spostare la competenza dell’interva vertenza, deve necessariamente poggiare sullo stesso titolo dedotto in giudizio dall’attore, ovvero sul titolo già appartenente alla causa come mezzo d’eccezione.

L’Enel Distribuzione S.p.A. interponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Cosenza con sentenza in data 21 settembre 2006, in base alla seguente motivazione:

In ordine alla domanda di difetto di incompetenza va rilevato che quando la domanda riconvenzionale appartiene alla competenza per materia di un giudice diverso, il simultaneus processus previsto, in via di regola, dall’art. 36 c.p.c., non può attuarsi davanti al giudice di pace competente per valore a conoscere della domanda principale. In tal caso, non operando la deroga ai normali criteri attributivi della competenza disposti in considerazione della connessione oggettiva esistente tra le due domande, ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice competente, con la conseguente separazione dei relativi giudizi. Pertanto, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza “ratione materiae”, sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia, egli è tenuto, non operando la translatio iudicii a norma del citato art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente, senza che possa assumere alcuna rilevanza in contrario la disposizione dell’art. 40 c.p.c., comma 6, secondo la quale, se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al tribunale per essere decise nello stesso processo, nè quella del comma 7 dello stesso articolo, che prevede che, se le cause connesse ai sensi del comma 6 sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il primo deve pronunciare anche di ufficio la connessione a favore del tribunale. Infatti, tali disposizioni non prevedono l’ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall’inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma, in tale ipotesi, in caso di riconvenzionale di competenza del giudice togato, la competenza funzionale e inderogabile del giudice di pace per la causa principale (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 8.05.2002, n. 6595).

Contro tale decisione ha proposto ricorso, per cassazione, l’ENEL Distribuzione s.p.a., con tre motivi.

G.T. non ha svolto attività difensiva.

Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, premesso che nella specie la domanda riconvenzionale era ammissibile, si deduce che nella specie, facendo applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ., il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere l’intera controversia al Tribunale di Cosenza.

Rilevato:

– che effettivamente in base alla giurisprudenza citata nel ricorso la domanda riconvenzionale doveva ritenersi ammissibile;

-che fuori luogo il Tribunale di Cosenza ha richiamato la sentenza di questa S.C. 8 maggio 2002 n. 6595, che si riferiva ad una ipotesi in cui la domanda riconvenzionale rientrava nella competenza del Giudice di pace, anche se non doveva essere decisa secondo equità;

che correttamente, invece, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che nella specie non potesse trovare applicazione l’art. 40 c.p.c., comma 7, il quale riguarda l’ipotesi in cui domanda principale e domanda riconvenzionale siano proposte separatamente davanti al giudice di pace o davanti al tribunale;

-che, tuttavia, ciò avrebbe comportato l’applicazione della regola generale di cui all’art. 36 cod. proc. civ., per cui il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere l’intera controversia al tribunale, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ.;

per cui il ricorso è fondato in tali limiti, con assorbimento del terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dei presupposti per una liquidazione equitativa del danno.

P.Q.M.:

Si conclude per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo.

Il collegio condivide tali conclusioni, per cui va affermata la competenza in relazione all’intera controversia del Tribunale di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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