Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11489 del 10/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.10/05/2017),  n. 11489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18305/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SCRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL

IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE,

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO CUGGIANI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BENEDETTO COSTANTINO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentata e difesa per legge;

– resistente con memoria di costituzione –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto

che la S.C., decidendo in Camera di consiglio con ordinanza sul

ricorso in epigrafe indicato, così decida in gradato subordine:

previa delibazione della non manifesta infondatezza e della

rilevanza della questione, trasmetta gli atti alla Corte

Costituzionale, affinchè valuti la conformità agli artt. 24 e 117

Cost., nonchè all’art. 6 della C.E.D.U., del novellato art. 375

c.p.c., nella parte in cui non prevede la necessità dell’udienza

pubblica allorchè di essa le parti non abbiano goduto nei

precedenti gradi di giudizio (v. retro sub capitolo 4.3); accolga

l’istanza di assegnazione del ricorso alla pubblica udienza (v.

retro sub par. n. 19); previa delibazione della non manifesta

infondatezza e della rilevanza della questione, trasmetta gli atti

alla Corte Costituzionale, affinchè valuti la conformità all’art.

111 Cost., comma 1, del novellato art. 375 c.p.c., nella parte in

cui accorda alla Suprema Corte la facoltà di “decidere come

decidere” (v. retro sub par. nn. 35 e 36).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, i fallimenti delle s.r.l. in liquidazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè la s.c.a. r.l. (OMISSIS) in liquidazione, hanno in questa sede proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in camera di consiglio in data 11/5/2016, con il quale la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalle società istanti avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in camera di consiglio, della L. n. 117 del 1988, ex art. 5 (nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 18 del 2015), dal Tribunale di Roma, sulla domanda originariamente proposta dalle società odierne ricorrenti diretta ad accertare la responsabilità civile dello Stato per danni causati dall’esercizio del potere giudiziario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’avvenuta celebrazione di tutti i gradi del giudizio di merito nelle forme della camera di consiglio induce a considerare non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l’eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell’udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coerente alla democraticità dell’ordinamento giuridico;

che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017

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