Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11489 del 10/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 10/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.10/05/2017), n. 11489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18305/2016 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SCRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL
IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE,
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO CUGGIANI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BENEDETTO COSTANTINO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
rappresentata e difesa per legge;
– resistente con memoria di costituzione –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto
che la S.C., decidendo in Camera di consiglio con ordinanza sul
ricorso in epigrafe indicato, così decida in gradato subordine:
previa delibazione della non manifesta infondatezza e della
rilevanza della questione, trasmetta gli atti alla Corte
Costituzionale, affinchè valuti la conformità agli artt. 24 e 117
Cost., nonchè all’art. 6 della C.E.D.U., del novellato art. 375
c.p.c., nella parte in cui non prevede la necessità dell’udienza
pubblica allorchè di essa le parti non abbiano goduto nei
precedenti gradi di giudizio (v. retro sub capitolo 4.3); accolga
l’istanza di assegnazione del ricorso alla pubblica udienza (v.
retro sub par. n. 19); previa delibazione della non manifesta
infondatezza e della rilevanza della questione, trasmetta gli atti
alla Corte Costituzionale, affinchè valuti la conformità all’art.
111 Cost., comma 1, del novellato art. 375 c.p.c., nella parte in
cui accorda alla Suprema Corte la facoltà di “decidere come
decidere” (v. retro sub par. nn. 35 e 36).
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, i fallimenti delle s.r.l. in liquidazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè la s.c.a. r.l. (OMISSIS) in liquidazione, hanno in questa sede proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in camera di consiglio in data 11/5/2016, con il quale la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalle società istanti avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in camera di consiglio, della L. n. 117 del 1988, ex art. 5 (nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 18 del 2015), dal Tribunale di Roma, sulla domanda originariamente proposta dalle società odierne ricorrenti diretta ad accertare la responsabilità civile dello Stato per danni causati dall’esercizio del potere giudiziario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’avvenuta celebrazione di tutti i gradi del giudizio di merito nelle forme della camera di consiglio induce a considerare non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l’eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell’udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coerente alla democraticità dell’ordinamento giuridico;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017