Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11488 del 30/04/2021
Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/04/2021), n.11488
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25867/2015 proposto da:
D.V.A., E.R., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Cicerone n. 44, presso lo studio della Dott.ssa Cristofaro
Agnese, rappresentati e difesi dagli avvocati D’Acunto Francesco
Maria, D’acunto Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Copin S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,
presso lo studio dell’avvocato Napolitano Bianca Luisa, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ferola Raffaele,
Ferola Renato, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Presidente della Giunta Regionale Campania – Commissario Liquidatore
Gestione F.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3864/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con sentenza n. 3864/2015 depositata il 2-10-2015, la Giunta Speciale per le Espropriazioni costituita presso la Corte d’appello di Napoli ha determinato in Euro18.504,96 l’indennità di occupazione temporanea spettante ad D.V.A. e E.R., determinata in relazione al periodo dal 26-3-2003 al 30-6-2012, in relazione ad area individuata con verbale di consistenza del 17/11/2006, e ha condannato il Consorzio Copin a depositare detta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.
2. Avverso questa sentenza, D.V.A. e E.R. propongono ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso dalla Copin s.p.a.. E’ rimasto intimato il Presidente della Giunta Regionale Campania – Commissario Liquidatore Gestione F.B..
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Diritto
RILEVATO
CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’omessa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3 per non essersi la sentenza impugnata attenuta ai criteri di cui alla sentenza n. 10502/2012 delle Sezioni Unite nel determinare l’indennità di occupazione temporanea.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della determinazione dei compensi professionali, che assumono liquidati in importo inferiore rispetto a quello previsto dalle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014.
6. Poichè l’impugnazione ha ad oggetto la sentenza n. 3864/2015 della Giunta Speciale Espropriazione e, ai sensi del D.Lgt. n. 219 del 1919, la competenza funzionale è attribuita alle Sezioni Unite di questa Corte, si rende necessario investire il Primo Presidente perchè valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021