Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11488 del 12/05/2010

Cassazione civile sez. II, 12/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/05/2010), n.11488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5061-2005 proposto da:

I.L.F.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato RIZZACASA GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FANI’ DANTE;

– ricorrente –

contro

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

NICOLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato ROMANO Nicola, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS) I.L.F.N. intimava al fratello I.A. lo sfratto per finita locazione relativamente al locale terraneo sito in (OMISSIS), destinato ad autorimessa invitandolo all’immediato rilascio del bene, e contestualmente lo citava per la convalida davanti al Pretore di Pescara; deduceva al riguardo che il contratto verbale di locazione, risalente al (OMISSIS) e formalmente disdettato nel (OMISSIS), aveva cessato i suoi effetti, in virtù degli usi locali, nel (OMISSIS).

L’intimato non si opponeva al rilascio del garage, ma proponeva domanda riconvenzionale perchè fosse dichiarato il suo acquisto per usucapione del relativo piano copertura, che egli asseriva di avere pavimentato, munito di ringhiera e posseduto per oltre venti anni quale terrazzo praticabile dalla sua abitazione posta al primo piano, senza corrispondere mai per esso alcun canone locatizio.

Con ordinanza del 10-10-1994 il Pretore rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Pescara, competente per valore, concedendo il termine di mesi sei per la riassunzione.

I.L.F.N. provvedeva alla riassunzione sostenendo che il germano aveva sempre detenuto il lastrico solare quale mero conduttore e/o per tolleranza, ed insistendo affinchè fosse ordinato il rilascio dell’intero immobile, copertura inclusa.

I.A., costituitosi in giudizio, offriva in restituzione il solo garage, e chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento del suo diritto di proprietà sul relativo piano di copertura, trasformato a sue spese in terrazzo e da lui posseduto per oltre venti anni a servizio dell’appartamento al primo piano donatogli dalla madre nel (OMISSIS).

Il Tribunale adito con sentenza del 3-3-1999 dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio del garage, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione, e pertanto rigettava la domanda attrice di rilascio della terrazza.

Proposto gravame da parte di I.L.F.N. cui resisteva I.A. la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 13-2-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza I.L.F.N. ha proposto un ricorso basato su tre motivi cui I.A. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto dell’onere della prova e di ammissibilità delle presunzioni semplici nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che il titolo della detenzione del locale autorimessa e del relativo lastrico solare derivasse dal rapporto locativo intercorso tra l’esponente ed il padre C., in base al quale questi aveva versato al primo, a fronte del godimento dell’immobile di sua proprietà, la somma mensile di L. 30.000 per venticinque anni, ovvero dal (OMISSIS).

I.L.F.N. rileva che il giudice di appello, avendo addotto che la circostanza relativa alla locazione del lastrico solare non era univoca, potendosi l’erogazione della suddetta somma imputare a mero atto di liberalità, ha posto illegittimamente a carico dell’attore non soltanto l’onere di provare i fatti dedotti a sostegno del suo assunto, ma anche quelli contrari;

inoltre la Corte territoriale ha basato il suo convincimento su di un solo elemento presuntivo, cioè sul fatto che l’erogazione della somma mensile era iniziata all’epoca del matrimonio dell’esponente e del suo allontanamento dall’abitazione familiare; peraltro tale presunzione solitaria era carente dei requisiti della gravità e della precisione, ed era vinta da altri elementi presuntivi ignorati dal giudicante, posto che la volontà di aiutare la nuova famiglia formata dal ricorrente avrebbe potuto essere altrettanto efficacemente realizzata, come in effetti era avvenuto, proprio tramite il pagamento del corrispettivo dovuto per il godimento che I.C. ed il suo residuo nucleo familiare continuavano a fare dell’immobile anche dopo l’allontanamento del figlio N. dalla casa familiare; d’altra parte l’assunto della sentenza impugnata era contraddetto dalla stessa durata venticinquennale dell’erogazione, circostanza che dimostrava che essa non aveva alcuna attinenza con la formazione della nuova famiglia.

Il ricorrente inoltre evidenzia la contraddittorietà dell”iter” argomentativo della sentenza impugnata nel ritenere compatibili da un lato lo spirito di liberalità che avrebbe indotto I. C. a beneficiare il figlio N. per venticinque anni con l’erogazione di una somma periodica e dall’altro la volontà dello stesso I.C. di impoverire il suddetto figlio appropriandosi di una porzione del suo patrimonio tramite il possesso “ad usucapionem” di una parte dei suoi beni.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha premesso in fatto che il lastrico in questione era stato realizzato nel (OMISSIS) – in sostituzione della preesistente copertura a tetto – dal proprietario del fondo a confine con la proprietà di I.N., e che I.C. aveva iniziato a corrispondere al figlio N. una somma mensile dal (OMISSIS), epoca del suo matrimonio e dell’allontanamento dalla casa dei genitori, i quali avevano realizzato, prima ancora della formale attribuzione in proprietà, l’assegnazione ai due figli dei cespiti costituenti il patrimonio familiare; il giudice di appello ha aggiunto che per tutto il tempo in cui i suddetti genitori furono in vita (ovvero fino al (OMISSIS)), il suddetto lastrico era stato destinato a terrazzo a servizio dell’appartamento – dal quale direttamente vi si accedeva – di cui I.A. era divenuto proprietario per donazione nel (OMISSIS).

La Corte territoriale alla luce di tali circostanze ha escluso che il pregresso rapporto locatizio potesse estendersi anche all’area di copertura costruita successivamente, rilevando che la dazione della suddetta somma mensile non costituiva elemento univoco in tal senso, potendosi piuttosto configurare, in mancanza di dati di differente segno, una erogazione di denaro per spirito di liberalità, considerato altresì che il preteso locatore aveva continuato ad utilizzare il vano garage per tutto il periodo in cui l’asserito rapporto locatizio si sarebbe protratto; una volta quindi ricondotto il rapporto in questione nell’ambito del vincolo parentale intercorrente tra I.L.F.N. ed i suoi genitori che avevano inteso beneficiarlo con le sopra enunciate modalità dall’epoca del suo matrimonio, il giudice di appello ha affermato che costoro per altro verso avevano iniziato a utilizzare il lastrico solare di copertura adibendolo a terrazza, conferendo all’area suddetta una destinazione del tutto separata dalla autorimessa, essendo stata posta a servizio esclusivo dell’appartamento dal quale ad essa si accedeva.

Orbene le espresse argomentazioni inducono legittimamente a ritenere che la sentenza impugnata, avendo puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale immune dalla censure mosse dal ricorrente; al riguardo è sufficiente osservare anzitutto che il giudice di appello ha evidenziato sufficienti elementi per ricondurre l’erogazione della suddetta somma nell’ambito degli stretti rapporti familiari sussistenti tra I.C. ed il figlio N., dovendosi in particolare rilevare che il fatto non contestato del protrarsi dell’utilizzazione del garage da parte dell’attuale ricorrente dopo il suo allontanamento dalla casa dei genitori mal si concilia con il preteso rapporto locatizio, che invero avrebbe dovuto comportare il godimento esclusivo del locale da parte del conduttore; inoltre la diversa ricostruzione in fatto della vicenda da parte del ricorrente non risulta logicamente appagante laddove non si da carico di illustrare secondo quali modalità un rapporto locatizio in tesi sorto nel (OMISSIS) avente oggetto il locale autorimessa si sarebbe esteso dopo sette anni al lastrico soprastante realizzato soltanto nel (OMISSIS) e senza tra l’altro prevedere una variazione del relativo canone; è quindi evidente che le pretese violazioni delle norme in materia di riparto dell’onere probatorio e di presunzioni sono insussistenti.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso, che il contratto di locazione stipulato tra l’esponente ed il fratello A. con decorrenza dal 1-9-1989 estendesse al terrazzo gli effetti del riconoscimento di proprietà che da esso scaturivano, avendo ritenuto che la quietanza relativa al pagamento del relativo canone prodotta dal convenuto si riferiva soltanto al locale autorimessa e non anche al terrazzo.

I.L.F.N. assume che, una volta provata dall’attore l’esistenza dì un rapporto di locazione in relazione ad un immobile strutturalmente unico, era onere del convenuto, attore in riconvenzionale, di fornire la prova dell’esclusione dall’oggetto del contratto del lastrico di copertura che di quel locale costituiva elemento strutturale inseparabile.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che l’unico dato probatorio rilevante in ordine alla stipula del contratto di locazione tra le parti in causa doveva identificarsi nella sola quietanza relativa al canone del mese di (OMISSIS) ha ritenuto che l’oggetto di tale contratto era limitato al garage sito in (OMISSIS), e non riguardava quindi il lastrico di copertura del garage stesso, posto che quest’ultimo costituiva all’epoca un elemento della costruzione del tutto distinto ed autonomo rispetto all’autorimessa, essendo ormai destinato da tempo e continuativamente a terrazza a servizio dell’appartamento divenuto di proprietà di I. A. a seguito della donazione del (OMISSIS).

E’ quindi agevole anche in proposito osservare che il giudice di appello ha proceduto ad un accertamento di fatto accompagnato da congrua e logica motivazione, posto che la ritenuta esclusione dall’oggetto del suddetto contratto di locazione del lastrico di copertura del garage trova adeguata giustificazione dalla pregressa destinazione di esso, risalente a molti anni addietro, a terrazza a servizio esclusivo dell’appartamento di I.A. dal quale ad essa si accedeva; in presenza quindi di tale utilizzazione funzionale del suddetto lastrico, si sarebbe potuto affermare una sua inclusione nell’oggetto del contratto di locazione predetto solo laddove ciò fosse emerso dall’esame testuale della scrittura relativa al contratto, circostanza neppure dedotta dal ricorrente ed anzi esclusa dalla sentenza impugnata (vedi pag. 13).

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1144 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la detenzione del lastrico solare di copertura del garage da parte dei genitori dell’esponente era dovuta a mera tolleranza da parte sua; I. L.F.N. rileva che tale convincimento, basato soltanto sulla lunga durata di tale detenzione, non ha tenuto conto che in realtà la tolleranza non è esclusa qualora l’atteggiamento inerte del proprietario trovi giustificazione nella mancanza di interesse ad opporsi allo specifico uso, come appunto nella fattispecie, dove l’istante non aveva subito alcun pregiudizio dalla destinazione a terrazzo impartita al lastrico della sua autorimessa, ed aveva richiesto il rilascio dell’immobile soltanto allorchè, ottenuta la concessione edilizia per le realizzazione di un’area di parcheggio, si era trovato nella necessità di demolire parzialmente il manufatto; di qui pertanto la ragione della prolungata tolleranza, già giustificata dai vincoli parentali e dalla spirito di gratitudine nei confronti dei genitori.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha rilevato che l’uso del terrazzo a servizio dell’appartamento di abitazione oggetto di donazione ad I. A. si era protratto dal (OMISSIS) per lunghissimo tempo senza alcuna opposizione da parte dell’attuale ricorrente, e che la lunga durata di una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento di esclusione degli atti di tolleranza di cui all’art 1144 c.c. in mancanza di dati idonei a comprovare l’intenzione del concedente di conservare tutte le facoltà connesse con la qualità di proprietario; il giudice di appello ha quindi escluso una tale evenienza nella fattispecie, posto che da un lato la destinazione dell’area di copertura dell’autorimessa a terrazza era stata resa ben visibile e definitiva con l’apposizione di ringhiere, gradini, piante ed altri ornamenti, e dall’altro che la reazione di I.L. F.N. all’utilizzazione da parte del fratello della terrazza stessa non era stata mai esplicitata, atteso che la stipula della locazione tra di essi avvenuta era stata effettuata unicamente in riferimento al garage, e ben tre anni dopo la morte del comune genitore.

Orbene il convincimento della sentenza impugnata è immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente in quanto frutto di un accertamento di fatto confortato da sufficienti e logiche argomentazioni; invero la Corte territoriale, pur attribuendo rilievo al lungo protrarsi nel tempo dell’atteggiamento inerte da parte dell’attuale ricorrente rispetto alla destinazione a terrazzo del lastrico di copertura del suo garage, non si è basata soltanto su tale elemento per escludere la ricorrenza degli atti di tolleranza (invero astrattamente configurabili anche nel caso di godimento del bene altrui per una lunga durata allorchè il rapporto riguardi soggetti legati da vincoli di stretta parentela come nella specie), ma ha anche verificato l’insussistenza di un qualsiasi atto idoneo ad esplicitare una inequivocabile volontà di I.L.F. N. di mantenere tutte le facoltà connesse al diritto di proprietà: in tal senso è estremamente significativo la mancanza di qualsiasi riferimento al lastrico di copertura del garage in occasione della stipula del contratto di locazione tra i due fratelli, allorchè la destinazione di esso a servizio esclusivo dell’appartamento di proprietà di I.A. era avvenuta con modalità manifeste ed inequivocabili da moltissimi anni.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500.00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA