Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11487 del 30/04/2021

Cassazione civile sez. I, 30/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 30/04/2021), n.11487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 72/2015 proposto da:

Agea – Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola P.G. & L.D., in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Tapparo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/14 del TRIBUNALE di UDINE e l’ordinanza

della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositate il 17/3/2014 e il

23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

RILEVATA

L’esistenza all’interno di questa stessa sezione di profili dissonanti nell’interpretazione della normativa nazionale ed Eurounitaria in punto di compensabilità del credito vantato dell’agricoltore a titolo di contributi comunitari PAC (Politica Agricola Comune) e del debito dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte là dove il debito eccepito in compensazione venga a trovarsi sub iudice in separato giudizio (vedi per la compensabilità: Cass. 3/11/2020 n. 24325; contra: Cass. n. 9466 e n. 7403 del 2020; Cass. n. 18852 e n. 4313 del 2019; Cass. n. 5002 del 2017; Cass. n. 13279 del 2016).

Diritto

RITENUTO

il rilievo nomofilattico della questione per la quale vengono in considerazione i poteri di accertamento sul diritto opposto in compensazione del giudice dinanzi al quale sia stata sollevata la relativa eccezione e tanto nella coeva pendenza di un separato giudizio in cui si controverta di quello stesso diritto il cui accertamento, da condursi fino al giudicato, debba intervenire secondo le regole proprie di una distinta giurisdizione (nella specie, quella esclusiva del giudice amministrativo a cui spetta la cognizione sulle “controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, lett. t) (SU n. 20337 del 21/10/2005; SU n. 2874 del 17/03/1998).

PQM

rimette la causa alla pubblica udienza avanti alla Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile il 2 dicembre 2020, riconvocatasi il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2021

 

 

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