Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11487 del 25/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 25/05/2011), n.11487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Andreotta Giuseppe e

Demetrio Fenucciu, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, viale Vaticano, n. 48;

– ricorrente –

contro

MA.Vi., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Iannello Vincenzo,

per legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

e contro

V.B.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n.

48 in data 12 gennaio 2010.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Demetrio Fenucciu;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“In data 24 ottobre 1992 è stata stipulata una scrittura privata con la quale Ma.Vi. prometteva in vendita a M. G. l’appartamento di sua proprietà posto in (OMISSIS) alla via (OMISSIS).

La Ma. ha convenuto in giudizio il M. per ottenere la risoluzione del contatto per inadempimento del promissario acquirente all’obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo. Ha chiesto anche la restituzione dell’immobile ed il risarcimento del danno. Il M. ha resistito alla domanda ed in via riconvenzionale ha chiesto la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. all’esito della definizione della pratica di condono edilizio, previa riduzione del prezzo originariamente pattuito.

L’adito Tribunale di Salerno ha accolto la domanda principale e rigettato quella riconvenzionale e, per l’effetto, ha dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento del M., condannandolo al pagamento in favore della Violante della somma di Euro 59.392,54, nonchè all’immediato rilascio dell’appartamento.

Il M. ha proposto gravame, resistito dalla Ma..

In parziale accoglimento dell’appello, la Corte di Salerno, con sentenza n. 48 del 12 gennaio 2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull’immobile in questione in favore del M., subordinando il trasferimento al versamento del saldo prezzo, pari ad Euro 35.119,86, oltre interessi; ha inoltre condannato il M. al risarcimento del danno in favore della Ma., quantificato in Euro 30.050,81; ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.

La Corte territoriale ha rilevato:

che il Tribunale, incorrendo nel vizio di extrapetizione, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per un motivo (l’avere il M. omesso di restituire alla promittente venditrice l’immobile al termine dei lavori di ristrutturazione, cominciandolo a detenere abusivamente) non dedotto dall’attrice, la quale aveva posto a fondamento della domanda la circostanza che il promissario acquirente non era addivenuto alla stipula del definitivo, nonostante inviti e diffide;

che il M. aveva esercitato correttamente il suo diritto di sospendere il pagamento del prezzo, avendo la Ma. conseguito la concessione in sanatoria a distanza di oltre dieci anni dalla stipulazione del preliminare di vendita;

che il sopravvenuto conseguimento della concessione in sanatoria consentiva di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..

La Corte territoriale ha altresì confermato la condanna del M. al risarcimento del danno per essere rimasto della abusiva detenzione dell’appartamento per circa tredici anni: rigettando il motivo di appello con cui ci si doleva dell’errore di calcolo compiuto dal primo giudice nella quantificazione del danno, ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva quantificato in L. 500.000 mensili il valore medio locativo dell’appartamento, tenuto conto che si tratta di unità collocata nel centro abitato di (OMISSIS), composta da salone, tre vani, soggiorno con cucina, bagno, WC, corridoio, ripostiglio e passetto, precisando che l’importo (di Euro 80.050,81) deve ritenersi comprensivo sia del capitale che del maggior danno derivante dalla rivalutazione delle somme all’attualità e dal ritardo nel pagamento.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, sulla base di nove motivi .

M.V. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che l’ultrapetizione del giudice di primo grado si era estesa anche all’accoglimento della domanda risarcitoria. E’ vero che la Ma. aveva domandato il risarcimento dei danni, ma non per l’illegittima detenzione, bensì per l’inadempimento agli obblighi nascenti dalla promessa di vendita. Ed il M., con il gravame, aveva lamentato che il Tribunale avesse accertato d’ufficio l’inadempimento, non dedotto dall’attrice, consistente nella mancata restituzione dell’immobile da parte del promissario acquirente.

Il motivo è scrutinabile nel merito, perchè correttamente il ricorrente imposta la censura denunciando il vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. E’ pertanto da rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente.

La censura è fondata.

Con l’atto di gravame, l’appellante M. si è doluto del fatto che il primo giudice avesse accertato d’ufficio un inadempimento del promissario acquirente, non dedotto dall’attrice, consistente nella mancata restituzione dell’immobile alla promittente venditrice dopo i lavori di ristrutturazione, facendone discendere due conseguenze: (a) la risoluzione del contratto preliminare; (b) la condanna del M. al pagamento della somma di Euro 59.392,54 a titolo di risarcimento del danno per l’indebita detenzione dell’appartamento.

La Corte d’appello ha – in accoglimento del primo profilo del gravame – accertato l’extrapetizione in relazione alla pronuncia di risoluzione del contratto, ma non si è occupata dell’altro profilo di doglianza, con cui, appunto, si lamentava l’extrapetizione per l’accoglimento della domanda risarcitoria per una ragione diversa da quella dedotta dalla parte.

La Corte d’appello ha esaminato la questione del risarcimento del danno per l’indebita detenzione dell’appartamento esclusivamente esaminando il motivo subordinato con cui l’appellante si doleva dell’errore di quantificazione del risarcimento. Sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia. L’accoglimento del primo mezzo determina l’assorbimento dell’esame degli altri motivi, tutti riferiti alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento del danno. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto, limitatamente al primo motivo, con assorbimento delle altre censure”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle altre censure;

che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 2 civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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